IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia delle entrate 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; 
  Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131; 
  Visto l'art. 3-bis del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
463, recante norme in tema di procedure  telematiche,  modello  unico
informatico e autoliquidazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81,  il
quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei  direttori
delle Agenzie delle entrate e del  territorio,  di  concerto  con  il
Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini  e  le  modalita'
della progressiva estensione delle procedure telematiche  di  cui  al
citato art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a
tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la  registrazione
di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di  successione,
le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari  e
alle volture catastali, da qualunque  titolo  derivanti,  nonche'  le
modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, istitutivo del
pegno mobiliare  non  possessorio  a  garanzia  di  crediti  inerenti
all'esercizio dell'impresa e  del  relativo  registro  informatizzato
costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro  dei
pegni non possessori», di cui al comma 4 del medesimo articolo; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia 25 maggio 2021, n. 114,  con
il quale e' stato adottato il «Regolamento  concernente  il  registro
dei  pegni  mobiliari  non  possessori»  e   sul   quale   e'   stato
preventivamente acquisito il parere  dell'Autorita'  garante  per  la
protezione  dei  dati  personali  il  quale  si   e'   espresso   con
provvedimento n. 389 del 21 giugno 2018; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  11
aprile 2022, prot. n. 115338, recante  «Istituzione  e  gestione  del
registro   dei   pegni   mobiliari   non   possessori   -   Modifiche
all'organizzazione   interna   della   Direzione   centrale   servizi
catastali, cartografici e di pubblicita' immobiliare, della Direzione
regionale del Lazio e dell'Ufficio provinciale-territorio di Roma»; 
  Visto  il  decorso,   in   assenza   di   osservazioni   o   pareri
circostanziati, del periodo di tre mesi dalla notifica  del  progetto
di specifiche tecniche alla Commissione europea, ai  sensi  dell'art.
6, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento  europeo
e del Consiglio; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  «TUR»: testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131; 
  «Imposta di bollo»: l'imposta prevista dal decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; 
  «Registrazione»:   la   registrazione   degli    atti    ai    fini
dell'assolvimento dell'imposta di registro; 
  «Registro pegni»: il  registro  informatico  per  l'iscrizione  dei
pegni mobiliari non possessori, di  cui  all'art.  1,  comma  4,  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, cosi' come  attuato  dall'art.  1
del regolamento adottato con decreto 25  maggio  2021,  n.  114,  del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
della giustizia; 
  «Regolamento»: il «Regolamento concernente il  registro  dei  pegni
mobiliari non possessori», adottato con decreto 25  maggio  2021,  n.
114, del Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto  con  il
Ministro della giustizia; 
  «Conservatore»: il Capo area registro pegni,  di  cui  all'art.  1,
comma 4, del citato regolamento e del punto 3.1 del provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate 11 aprile 2022, prot. n. 115338; 
  «Formalita'»: l'iscrizione del pegno mobiliare non possessorio,  la
rinnovazione, la cancellazione dell'iscrizione del pegno  medesimo  o
l'annotazione di  una  vicenda  modificativa  del  rapporto  e  della
garanzia, di  cui  si  richiede  al  conservatore  l'inserimento  nel
registro pegni; 
  «Domanda: la domanda sottoscritta digitalmente e trasmessa  in  via
telematica  con  il  relativo  titolo,   di   cui   viene   richiesto
l'inserimento nel registro pegni; 
  «Titolo»: l'atto costitutivo  del  pegno  non  possessorio,  l'atto
contenente il consenso o l'ordine  per  la  cancellazione,  o  l'atto
attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l'annotazione; 
  «Trasmissione»:  l'invio,  con  modalita'  telematica,  al  sistema
informatico dell'Agenzia delle entrate, della domanda e del  relativo
titolo, per la  richiesta,  al  conservatore,  di  inserimento  della
formalita'  nel  registro  pegni,   e   per   l'eventuale   richiesta
contestuale di registrazione; 
  «Redazione  del  titolo  unitamente  alla  domanda»:  la  redazione
contestuale del titolo e della domanda, ai sensi dell'art.  3,  comma
5, del regolamento nel formato definito  dal  presente  provvedimento
interdirigenziale; 
  «Regolamento UE»:  il  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo  alla  protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE; 
  «Codice»: il codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101  e  dalla
legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139.