IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (Accordo ATP) concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 a cura della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) e relativi allegati, modificati in base alle previsioni dell'art. 18 dell'accordo stesso; Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, recante regolamento di esecuzione della citata legge 2 maggio 1977, n. 264, ed in particolare l'art. 2, comma 2 e 3, che dispongono rispettivamente che «Le stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione statale sono autorizzate ad effettuare i controlli descritti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP, con decreto del Ministro dei trasporti» e che «In condizioni di reciprocita' possono essere riconosciute anche stazioni di controllo estere»; Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 3 luglio 1980 con il quale le seguenti stazioni di prova, non dipendenti dall'amministrazione statale, Laboratorio per la tecnica del freddo del Consiglio nazionale delle ricerche sito in Padova (PD) e Centro ricerche FIAT S.p.a. sito in Orbassano (TO), sono state autorizzate ad eseguire controlli conformemente all'Accordo ATP; Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 30 aprile 1987 con il quale il Laboratorio per la tecnica del freddo del Consiglio nazionale delle ricerche sito in corso Stati Uniti, n. 4, Padova (PD) e il Laboratorio Montedipe C.S.I. sito in viale Lombardia 20 Bollate (MI), sono stati autorizzati quali stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione ad eseguire controlli conformemente all'Accordo ATP e, contestualmente, viene comunicata la cessazione dell'attivita' del Centro ricerche FIAT S.p.a.; Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 04118/2020 reg. prov. coll. - N.09693/2019 reg. ric. con cui e' stato impartito alla scrivente amministrazione di autorizzare l'apertura di ulteriori stazioni di prova private ATP; Visto il provvedimento prot. n. 29290 del 22 settembre 2021 con il quale e' stata autorizzata la Asso Tecno Service S.r.l. quale nuova stazione di prova ATP privata per l'esecuzione di prove ATP; Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 1979, e' necessario emanare la disciplina utile ad autorizzare stazioni di prova ATP non dipendenti dall'amministrazione statale e uniformare i requisiti e le modalita' di controllo di quelle gia' in attivita', sempre non dipendenti dall'amministrazione statale; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende: a) «Accordo ATP»: l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 a cura della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) e relativi allegati, modificati in base alle previsioni dell'art. 18 dell'accordo stesso; b) «Stazione di prova ATP» un laboratorio, non dipendente dall'amministrazione statale, attrezzato per effettuare tutte le prove previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'Accordo ATP, tenuto conto delle condizioni ambientali nazionali; c) «Direzione generale per la motorizzazione»: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.