Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016; Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER); Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento de minimis); Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo); Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina); Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 agosto 2022 di concessione del regime di aiuto State Aid SA.103316 (2022/N) - Italy COVID-19/TCF: Aid scheme to support investments in the areas affected by the seismic events of 2009 and 2016; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede, all'art. 2, comma 100, lettera a), istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'art. 11, comma 5, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 96 del 24 aprile 2012, recante «Modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», prevede, all'art. 2, comma 1, che le regioni e le province autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilita' separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonche' le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro; Visto altresi' l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 gennaio 2012; Visto il comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «... possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato fondo.»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2015, n. 288, che stabilisce le modalita' di valutazione dei finanziamenti Nuova Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, con cui sono state approvate le modificazioni e le integrazioni delle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilita' di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Sabatini; Visto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, con cui sono state stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso previste per i finanziamenti definiti «Nuova Sabatini» agli altri interventi del Fondo di garanzia; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le «condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale del fondo», di cui all'art. 12, comma 1, del decreto interministeriale 6 marzo 2017; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le «condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale del fondo», di cui all'art. 12, comma 2, del decreto interministeriale 6 marzo 2017, relative alla disciplina delle «operazioni a rischio tripartito», che includono, altresi', i criteri di autorizzazione dei soggetti garanti; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2021, con cui sono state approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale del fondo, le vigenti disposizioni operative; Viste altresi' le ordinanze 21 del 27 aprile e 25, 27, 29 del 30 giugno relative ai bandi per il sostegno degli investimenti alle imprese e l'ordinanza n. 36 del 12 agosto recante integrazioni e modiche ai richiamati bandi per le imprese; Considerata la necessita' di sostenere, in prima istanza, la realizzazione degli investimenti delle PMI e dei professionisti che hanno avuto accesso agli incentivi della macro-misura B «Rilancio economico sociale» e a quelli previsti dal bando per la realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione dell'energia (sub-misure A2.3 e A2.4 ), finanziati dal Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al PNRR, ubicati nei comuni colpiti e danneggiati dal sisma Centro Italia, riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, che hanno subito danni correlati al recente conflitto russo-ucraino; Dato atto che, per i fini innanzi illustrati, attraverso incontri e intese tra il M.I.S.E., il M.E.F. e il Commissario straordinario si e' pervenuti alla definizione di uno schema di accordo per l'istituzione di una sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, comprensivo dei professionisti, fondo finanziato con le risorse previste dall'art. 43-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 202, n. 233; Ritenuto opportuno che il Fondo di garanzia possa assistere anche le imprese e gli operatori economici danneggiati negli interventi per la ricostruzione previsti dal citato decreto-legge n. 189 del 2016, in particolare al fine garantire l'anticipazione dell'IVA ove richiesta; Considerato che le risorse per il finanziamento del Fondo speciale di garanzia sono espressamente dedicate agli interventi nel territorio del sisma 2016, come per legge definito, ma che non sussistono ostacoli affinche' un'analoga iniziativa sia intrapresa, con autonomo provvedimento, ai medesimi fini in favore degli interventi relativi ai comuni danneggiati dal sisma del 2009; Richiamata la definizione dei criteri stabiliti dalla cabina di coordinamento dell'8 settembre 2022 per la ripartizione delle spese relative alle risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, secondo le seguenti percentuali: Abruzzo 12 per cento, Lazio 12 per cento, Marche 64 per cento e Umbria 12 per cento; Acquisita l'intesa in data 12 ottobre 2022 nella cabina di coordinamento integrata, del coordinatore della struttura di missione sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, consigliere Carlo Presenti, e dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; Dispone: Art. 1 Oggetto 1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente ordinanza. 2. E' approvato lo schema di accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, per l'istituzione di una sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese della Sezione speciale Cratere Sisma 2009-2016, allegato e parte integrante della presente ordinanza.