Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Visto il fondo per la ricostruzione delle aree terremotate  di  cui
all'art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016; 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(regolamento GBER); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» (regolamento de minimis); 
  Visti gli orientamenti in materia di aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C
153/01 del 29 aprile 2021; 
  Vista la decisione C(2022)1545 final del  18  marzo  2022  relativa
alla modifica della carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per
l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19
marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo  per
le misure di aiuto di stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e  successive  modificazioni  e  integrazioni
(nel seguito, Quadro temporaneo); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final
del 23 marzo  2022,  con  la  quale  e'  stato  adottato  il  «Quadro
temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 agosto  2022
di concessione del regime di aiuto State  Aid  SA.103316  (2022/N)  -
Italy COVID-19/TCF: Aid scheme to support investments  in  the  areas
affected by the seismic events of 2009 and 2016; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede, all'art. 2, comma
100, lettera a), istituzione del Fondo di garanzia per le  piccole  e
medie imprese; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248,
e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per  la
concessione della garanzia e per la gestione del  Fondo  di  garanzia
per le piccole e medie imprese»; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'art. 11,  comma
5, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art.
15 delle legge  7  agosto  1997,  n.  266  puo'  essere  incrementata
mediante versamento  di  contributi  da  parte  delle  banche,  delle
regioni  e  di  altri  enti  ed  organismi   pubblici,   ovvero   con
l'intervento della  SACE  S.p.a.,  secondo  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico  del  26  gennaio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n
96 del 24 aprile 2012,  recante  «Modalita'  per  l'incremento  della
dotazione del Fondo di garanzia per  le  piccole  e  medie  imprese»,
prevede, all'art. 2, comma 1, che le regioni e le  province  autonome
possano  contribuire  ad  incrementare  la  dotazione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione
di accordi con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze;  al  comma  2  che,  per  le
finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le
piccole  e  medie  imprese,  sono  istituite  sezioni  speciali   con
contabilita' separata e, al comma  3,  che  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione  economica  del  31  maggio  1999,  n.  248  e
successive  modificazioni,  gli  accordi  individuano,  per  ciascuna
sezione speciale: 
    a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le
risorse della sezione speciale,  nonche'  le  relative  tipologie  di
intervento; 
    b) le percentuali integrative di copertura  degli  interventi  di
garanzia; 
    c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare  il
fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro; 
  Visto altresi' l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 26 gennaio 2012; 
  Visto il comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
cosi' come sostituito dall'art. 18,  comma  9-bis,  lettera  a),  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di
cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «...  possono  essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre 1996,  n.  662,  nella  misura  massima  dell'80  per  cento
dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini  dell'accesso
alla garanzia, la  valutazione  economico-finanziaria  e  del  merito
creditizio dell'impresa, in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  sul
Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto
di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa  finanziata,  misurati
in termini di probabilita' di inadempimento e  definiti  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi'
le condizioni e i termini per l'estensione delle  predette  modalita'
di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel  rispetto
delle autorizzazioni  di  spesa  vigenti  per  la  concessione  delle
garanzie del citato fondo.»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  29  settembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11
dicembre 2015, n. 288, che stabilisce le modalita' di valutazione dei
finanziamenti  Nuova  Sabatini  ai  fini  dell'accesso  al  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016,  di  cui  al
comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 135 del 13 giugno 2017, con cui sono state  approvate  le
modificazioni e le integrazioni delle «condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese» che includono il modello  di
valutazione delle imprese basato sulla misura della  probabilita'  di
inadempimento  del  soggetto  destinatario  del  finanziamento  Nuova
Sabatini; 
  Visto decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  6  marzo  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  157
del 7 luglio 2017, con cui sono state stabilite  le  condizioni  e  i
termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso previste
per i finanziamenti definiti «Nuova Sabatini» agli  altri  interventi
del Fondo di garanzia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 12  febbraio  2019,  con  cui
sono  state  approvate  le  «condizioni  di   ammissibilita'   e   le
disposizioni di carattere generale del fondo», di  cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto interministeriale 6 marzo 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 12  febbraio  2019,  con  cui
sono  state  approvate  le  «condizioni  di   ammissibilita'   e   le
disposizioni di carattere generale del fondo», di  cui  all'art.  12,
comma 2, del decreto interministeriale 6 marzo  2017,  relative  alla
disciplina delle «operazioni a rischio  tripartito»,  che  includono,
altresi', i criteri di autorizzazione dei soggetti garanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2021, con cui  sono
state approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilita'  e
delle disposizioni  di  carattere  generale  del  fondo,  le  vigenti
disposizioni operative; 
  Viste altresi' le ordinanze 21 del 27 aprile e 25, 27,  29  del  30
giugno relative ai bandi per  il  sostegno  degli  investimenti  alle
imprese e l'ordinanza n. 36 del  12  agosto  recante  integrazioni  e
modiche ai richiamati bandi per le imprese; 
  Considerata la  necessita'  di  sostenere,  in  prima  istanza,  la
realizzazione degli investimenti delle PMI e dei  professionisti  che
hanno avuto accesso agli incentivi  della  macro-misura  B  «Rilancio
economico sociale» e a quelli previsti dal bando per la realizzazione
di sistemi centralizzati di produzione e  distribuzione  intelligente
di  energia  e/o  calore  da  fonti  rinnovabili,  anche   attraverso
comunita' energetiche per la  condivisione  dell'energia  (sub-misure
A2.3 e A2.4 ), finanziati dal  Programma  unitario  di  intervento  -
Interventi per le aree del  terremoto  del  2009  e  2016  del  Piano
nazionale  complementare  al  PNRR,  ubicati  nei  comuni  colpiti  e
danneggiati dal sisma Centro Italia, riportati negli allegati 1  e  2
al  decreto-legge  n.  189  del  2016  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, che hanno subito danni correlati al  recente  conflitto
russo-ucraino; 
  Dato atto che, per i fini innanzi illustrati, attraverso incontri e
intese tra il M.I.S.E., il M.E.F. e il Commissario  straordinario  si
e'  pervenuti  alla  definizione  di  uno  schema  di   accordo   per
l'istituzione di una sezione speciale regionale del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, comprensivo dei professionisti, fondo
finanziato con le risorse previste dall'art. 43-bis del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge  29
dicembre 202, n. 233; 
  Ritenuto opportuno che il Fondo di garanzia possa  assistere  anche
le imprese e gli operatori economici danneggiati negli interventi per
la ricostruzione previsti dal citato decreto-legge n. 189  del  2016,
in  particolare  al  fine  garantire  l'anticipazione  dell'IVA   ove
richiesta; 
  Considerato che le risorse per il finanziamento del Fondo  speciale
di  garanzia  sono  espressamente  dedicate   agli   interventi   nel
territorio del sisma 2016,  come  per  legge  definito,  ma  che  non
sussistono ostacoli affinche' un'analoga iniziativa  sia  intrapresa,
con  autonomo  provvedimento,  ai  medesimi  fini  in  favore   degli
interventi relativi ai comuni danneggiati dal sisma del 2009; 
  Richiamata la definizione dei criteri  stabiliti  dalla  cabina  di
coordinamento dell'8 settembre 2022 per la ripartizione  delle  spese
relative alle risorse per  lo  sviluppo  dei  territori  colpiti  dal
sisma, secondo le seguenti percentuali: Abruzzo 12 per  cento,  Lazio
12 per cento, Marche 64 per cento e Umbria 12 per cento; 
  Acquisita  l'intesa  in  data  12  ottobre  2022  nella  cabina  di
coordinamento integrata, del coordinatore della struttura di missione
sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  consigliere
Carlo Presenti, e dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Le premesse di cui sopra costituiscono  parte  integrante  della
presente ordinanza. 
  2. E' approvato  lo  schema  di  accordo  tra  il  Ministero  dello
sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze  e  la
Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Commissario  straordinario
ricostruzione sisma 2016, per l'istituzione di una  sezione  speciale
regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese  della
Sezione speciale Cratere Sisma 2009-2016, allegato e parte integrante
della presente ordinanza.