IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni  e,  in  particolare,  gli  articoli   32-bis,   32-ter,
32-quater e 32-quinquies, relativi alle  competenze,  alle  funzioni,
alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle imprese e del
made in Italy; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
luglio 2021, n. 149, recante il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, ed in  particolare
l'art. 2, con il quale il Ministero dello sviluppo  economico  assume
la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Visto il regio decreto-legge 21  febbraio  1938,  n.  246,  recante
«Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito  dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  31
dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di  pagamento
del canone di abbonamento alle radioaudizioni»; 
  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  «Nuove  norme  in
materia di diffusione radiofonica e televisiva»; 
  Vista la legge 6 agosto  1990,  n.  223,  recante  «Disciplina  del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato»; 
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre   1996,   n.   545,   recante
«Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'  radiotelevisiva
e delle telecomunicazioni», convertito con modificazioni dalla  legge
23 dicembre 1996, n. 650; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449,  recante  «Misure  per  la
stabilizzazione  della  finanza  pubblica»  e,  in  particolare,  gli
articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2000)» e, in particolare, l'art. 16; 
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2002)» e, in particolare, l'art. 9, comma 14; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  il
«Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»,  come  modificato   dal
decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  207,  recante  «Attuazione
della  direttiva  (UE)  2018/1972  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce  il  Codice  europeo
delle comunicazioni elettroniche»; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio
in materia di assetto del  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI  -
Radiotelevisione italiana  S.p.a.,  nonche'  delega  al  Governo  per
l'emanazione  del  testo  unico   della   radiotelevisione»   ed   in
particolare l'art. 18; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 102/05/CONS del 10  febbraio  2005,  concernente  la
modalita' di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della citata legge
3 maggio 2004, n. 112; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005, come modificata dalla
delibera n. 541/06/CONS, concernente l'approvazione dello  schema  di
contabilita' separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della
citata legge 3 maggio 2004, n. 112; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016),
con la quale all'art. 1, commi da 152 a 159, e' stata  introdotta  la
riforma del canone di abbonamento della televisione per uso  privato,
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246  e  successive
modifiche,  sia  per  quanto  riguarda  la  misura  del   canone   di
abbonamento, sia per quanto attiene alle modalita' di riscossione  da
parte dello Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 158, della citata legge n. 208/2015, il quale
stabilisce che restino ferme le disposizioni in materia di canoni  di
abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri,
concernente il testo unico per  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi  in  considerazione  dell'evoluzione  delle  realta'  del
mercato» e, in particolare, l'art. 61, comma 3, che,  nel  dettare  i
principi   sul   finanziamento   del   servizio   pubblico   generale
radiotelevisivo, prevede che «entro il mese di  novembre  di  ciascun
anno, il Ministro  delle  siluppo  economico,  con  proprio  decreto,
stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento  in  vigore  dal  1°
gennaio dell'anno successivo,  in  misura  tale  da  consentire  alla
societa' concessionaria della fornitura del  servizio  di  coprire  i
costi  che  prevedibilmente  verranno  sostenuti  in  tale  anno  per
adempiere  gli  specifici  obblighi  di  servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo affidati a tale societa', come desumibili dall'ultimo
bilancio trasmesso prendendo anche  in  considerazione  il  tasso  di
inflazione programmato e le esigenze di  sviluppo  tecnologico  delle
imprese»; 
  Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del
made in Italy e la RAI -  Radiotelevisione  italiana  S.p.a.  per  il
quinquennio 2018 - 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - n. 55 del 7 marzo 2018, in corso di validita'; 
  Vista la nota della RAI del 24 giugno 2022 con la  quale  e'  stata
inoltrata al  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  una
relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio 2021; 
  Vista la nota della RAI del 4 luglio 2022 con  la  quale  e'  stato
trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy il  bilancio
relativo all'esercizio 2021; 
  Vista la nota della RAI del 27 ottobre 2022 con la quale  e'  stato
trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy il  bilancio
infra-annuale al 30 giugno 2022; 
  Vista la nota della RAI del 2 dicembre 2022 con la quale  e'  stato
trasmesso al Ministro delle imprese e del made in Italy  il  bilancio
della  contabilita'  separata   relativamente   all'esercizio   2021,
predisposto sulla base dello schema approvato dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e certificato da societa'  di  revisione
indipendente; 
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 30 del  6  febbraio
2015,  recante  «Adeguamento   dei   canoni   di   abbonamento   alle
radiodiffusioni, per l'anno 2015»; 
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 22 del  28  gennaio
2016, recante «Definizione dei canoni di abbonamento speciale  dovuti
per la detenzione  di  apparecchi  radioriceventi  o  televisivi  per
l'anno 2016»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 26 del 1°  febbraio
2017, recante «Canoni di abbonamento alla radiodiffusione per  l'anno
2017»; 
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 33 del  9  febbraio
2018, recante «Canoni di abbonamento  speciale  alla  radiodiffusione
per l'anno 2018»; 
  Visto il decreto ministeriale 28 dicembre  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 29 del  4  febbraio
2019, recante «Canoni di abbonamento  speciale  alla  radiodiffusione
per l'anno 2019»; 
  Visto il decreto ministeriale 20 dicembre  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 98  del  14  aprile
2020, recante «Canoni di abbonamento  speciale  alla  radiodiffusione
per l'anno 2020»; 
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.  77  del  30  marzo
2021, recante «Canoni di abbonamento  speciale  alla  radiodiffusione
per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 45 del 23  febbraio
2022, recante «Canoni di abbonamento  speciale  alla  radiodiffusione
per l'anno 2022»; 
  Considerando che la finalita' dell'art. 61 del  nuovo  Testo  unico
per la fornitura di servizi di media  audiovisivi,  adottato  con  il
citato decreto legislativo n. 208 del 2021, laddove prevede  che  «il
Ministro  delle  comunicazioni,  con  proprio   decreto,   stabilisce
l'ammontare del canone  di  abbonamento  in  vigore  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo, in misura  tale  da  consentire  alla  societa'
concessionaria della fornitura del servizio di coprire  i  costi  che
prevedibilmente verranno sostenuti in tale  anno  per  adempiere  gli
specifici obblighi  di  servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo
affidati  a  tale  societa',  come  desumibili  dall'ultimo  bilancio
trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso  di  inflazione
programmato e le esigenze di  sviluppo  tecnologico  delle  imprese»,
appare sostanzialmente superata da quanto stabilito dalla riforma  di
cui alla citata legge di stabilita' 2016 in merito alle modalita'  di
copertura degli oneri del servizio pubblico; 
  Considerati gli esiti in termini di introiti percepiti,  dei  primi
anni di applicazione  delle  suddette  disposizioni  della  legge  n.
208/2015 e, di  conseguenza,  valutata  l'opportunita'  di  mantenere
inalterato  anche  per  l'anno  2023  l'ammontare   dei   canoni   di
abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di
apparecchi radioriceventi o televisivi e di apparecchi radiofonici  o
televisivi nei cinema, teatri  e  in  locali  a  questi  assimilabili
dovuti per l'anno 2023, secondo quanto stabilito dal  citato  decreto
ministeriale 29 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per  l'anno  2023  i  canoni  di  abbonamento  speciale  per  la
detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o
televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione
di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali
a questi assimilabili  rimangono  fissati  secondo  le  misure  nelle
tabelle 3 e 4 allegate al  decreto  ministeriale  29  dicembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  30
del 6 febbraio 2015. 
  2. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
dal 1° gennaio 2023. 
  Il presente  decreto  sara'  registrato  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 dicembre 2022 
 
                                                    Il Ministro: Urso 

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2023 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 59