L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022; Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio»; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'», nonche' il successivo comma 66, secondo cui l'Autorita' ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»; Visto l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui e' stabilito che «[a] decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'art. 2, commi da 6 a 21, e di cui all'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261»; Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 124/22/CONS; Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli Uffici di secondo livello»; Considerato che, alla luce delle succitate disposizioni e delle competenze da esse attribuite all'Autorita', sono tenuti al contributo nel settore postale il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; Visto l'art. 1, comma 66 della legge n. 206/2005 che prevede che «eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»; Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2023, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. base imponibile); Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale; Considerato che il contributo dovuto e' determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel settore dei servizi postali derivanti dalla vendita di servizi che rientrano nel servizio universale postale, conseguiti sia dal fornitore del servizio universale postale che dagli altri operatori postali muniti di licenza individuale (art. 6 del decreto legislativo n. 261/1999), e dai ricavi conseguiti per lo svolgimento di altre attivita' postali e di corriere senza obbligo di servizio universale per le quali e' necessaria l'autorizzazione generale (art. 6 del decreto legislativo n. 261/1999); Considerato che l'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005 prescrive che la contribuzione richiesta resti «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera». Pertanto, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, e' possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore dei servizi postali nella misura di 7,5 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai bilanci 2021 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2022 come descritto nell'allegato A alla presente delibera; Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore dei servizi postali dalla normativa di rango primario e le conseguenti attivita' che saranno svolte nell'anno 2023 nel settore dei servizi postali, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente delibera; Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' nel settore dei servizi postali devono essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorita' esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie; Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita' in materia di servizi postali risulta, per l'anno 2023, pari a circa 11,4 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera; Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno, e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura dell'1,5 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera; Rilevata l'esigenza di uniformare le soglie di esonero per tutti gli operatori soggetti a contribuzione in ossequio al principio di equita' e uguaglianza tra i diversi settori regolati; Ritenuto di prevedere, pertanto, per l'anno 2023, l'esonero dal versamento del contributo per: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo e in coerenza con l'analoga soglia prevista per tutti gli altri settori; ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2022; Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio; Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media, dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' in tali settori sono fissati con separati provvedimenti; Considerato che numerosi soggetti operano in piu' settori di competenza e occorre, pertanto, garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione; Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento; Preso atto che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 prevede che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento»; Udita la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1 Soggetti tenuti alla contribuzione 1. Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2022.