L'AUTORITA' 
                 PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come  modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; 
  Visto il decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  recante
«Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per  il
miglioramento della qualita' del servizio»; 
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici»  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'art. 21, che attribuisce le
funzioni  di  regolamentazione  del  settore  dei   servizi   postali
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma  65,  ai  sensi
del quale «[a] decorrere dall'anno 2007  le  spese  di  funzionamento
[...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  [...]  sono
finanziate dal mercato di competenza, per la  parte  non  coperta  da
finanziamento a carico del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita'
previste  dalla  normativa  vigente  ed  entita'   di   contribuzione
determinate con propria  deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate  direttamente
alle medesime Autorita'», nonche' il successivo comma 66, secondo cui
l'Autorita' ha il potere di adottare le  variazioni  della  misura  e
delle modalita' della contribuzione «nel limite  massimo  del  2  per
mille dei ricavi risultanti dal  bilancio  approvato  precedentemente
alla adozione della delibera»; 
  Visto l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito
in legge 21 giugno  2017,  n.  96,  in  cui  e'  stabilito  che  «[a]
decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento  dell'Autorita'
per le garanzie  nelle  comunicazioni  in  relazione  ai  compiti  di
autorita' nazionale  di  regolamentazione  del  settore  postale,  si
provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai  commi  65  e  66,
secondo periodo, dell'art. 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
facendo riferimento ai ricavi maturati dagli  operatori  nel  settore
postale. Sono abrogate le norme di cui all'art. 2, commi da 6 a 21, e
di cui all'art. 15, comma 2-bis, del decreto  legislativo  22  luglio
1999, n. 261»; 
  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante
«Regolamento  concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»  come  da  ultimo
modificata dalla delibera n. 124/22/CONS; 
  Vista la delibera  n.  261/21/CONS  del  29  luglio  2021,  recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli Uffici di secondo livello»; 
  Considerato che, alla luce delle  succitate  disposizioni  e  delle
competenze  da  esse  attribuite  all'Autorita',   sono   tenuti   al
contributo nel settore postale il fornitore del  servizio  universale
postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale
ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261; 
  Visto l'art. 1, comma 66 della legge n. 206/2005  che  prevede  che
«eventuali  variazioni  della  misura   e   delle   modalita'   della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo  del  2
per   mille   dei   ricavi   risultanti   dal   bilancio    approvato
precedentemente alla adozione della delibera»; 
  Considerato che, ai fini dell'individuazione della  misura  congrua
del contributo da fissare ai  sensi  del  citato  comma  66,  occorre
rapportare il fabbisogno economico  nell'anno  2023,  necessario  per
sostenere  gli  oneri   derivanti   dall'esercizio   delle   funzioni
amministrative, ai ricavi  complessivi  risultanti  dai  bilanci  dei
soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della
presente deliberazione (cd. base imponibile); 
  Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65  e  66
dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a  individuare,  con
propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare  e,
conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di  ampliare
o restringere la base imponibile, quale  elemento  della  fattispecie
impositiva definita  dalla  norma  di  rango  primario,  che  risulta
essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale; 
  Considerato che il contributo dovuto e' determinato sulla base  dei
ricavi conseguiti nel settore dei  servizi  postali  derivanti  dalla
vendita di servizi che rientrano  nel  servizio  universale  postale,
conseguiti sia dal fornitore  del  servizio  universale  postale  che
dagli altri operatori postali muniti di licenza individuale  (art.  6
del decreto legislativo n. 261/1999), e dai ricavi conseguiti per  lo
svolgimento di altre attivita' postali e di corriere senza obbligo di
servizio universale  per  le  quali  e'  necessaria  l'autorizzazione
generale (art. 6 del decreto legislativo n. 261/1999); 
  Considerato  che  l'art.  1,  comma  66  della  legge  n.  266/2005
prescrive che la contribuzione richiesta resti  «nel  limite  massimo
del  2  per  mille  dei  ricavi  risultanti  dal  bilancio  approvato
precedentemente alla adozione  della  delibera».  Pertanto,  ai  fini
della  determinazione  dell'aliquota   contributiva,   e'   possibile
valorizzare i ricavi complessivi  del  settore  dei  servizi  postali
nella misura di 7,5 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore  a
partire dai bilanci 2021 delle imprese operanti  nel  mercato  e  dai
dati  contabili  raccolti  in  sede  di  dichiarazione   contributiva
relativa all'anno 2022 come descritto nell'allegato A  alla  presente
delibera; 
  Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore  dei
servizi postali dalla normativa di rango primario  e  le  conseguenti
attivita' che saranno svolte nell'anno 2023 nel settore  dei  servizi
postali,  come  dettagliatamente  riportato  nell'allegato   A   alla
presente delibera; 
  Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo  svolgimento
delle suddette attivita'  nel  settore  dei  servizi  postali  devono
essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva  ai
ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorita' esercita  le
proprie  funzioni  di  regolazione,  vigilanza,  composizione   delle
controversie e sanzionatorie; 
  Ritenuto opportuno,  ai  fini  dell'individuazione  del  fabbisogno
finanziario da coprire con il  contributo  in  questione,  stimare  i
costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno
2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e
strumentali  direttamente   e   indirettamente   impiegate   per   lo
svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte  dei  costi
congiunti sostenuti  dalle  strutture  di  supporto  e  di  indirizzo
politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia,
il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita'
in materia di servizi postali risulta, per l'anno 2023, pari a  circa
11,4 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla  presente
delibera; 
  Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma
66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima  di
fabbisogno, e della complessiva valorizzazione della base  imponibile
del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella
misura  dell'1,5  per  mille  dei  ricavi  di  competenza  risultanti
dall'ultimo bilancio approvato  prima  dell'adozione  della  presente
delibera; 
  Rilevata l'esigenza di uniformare le soglie di  esonero  per  tutti
gli operatori soggetti a contribuzione in ossequio  al  principio  di
equita' e uguaglianza tra i diversi settori regolati; 
  Ritenuto di prevedere, pertanto, per  l'anno  2023,  l'esonero  dal
versamento del contributo per: i) i soggetti il  cui  imponibile  sia
pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di  ragioni  di
economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione
del prelievo e in coerenza con l'analoga soglia  prevista  per  tutti
gli altri settori; ii) le imprese che  versano  in  stato  di  crisi,
avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette  a
procedure concorsuali; iii) le imprese che  hanno  iniziato  la  loro
attivita' nel 2022; 
  Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di  controllo
o collegamento di cui all'art. 2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa'  deve  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio; 
  Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze  riferite  anche  ai
mercati delle comunicazioni  elettroniche,  dei  servizi  media,  dei
servizi di intermediazione on-line e dei motori di  ricerca  on-line,
dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, del  diritto
d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e dei  diritti
audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei  commi
65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1,  della  legge  n.  266/2005,  e
dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.  9,
dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di  contribuzione
per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle  competenze
attribuite all'Autorita' in tali settori sono  fissati  con  separati
provvedimenti; 
  Considerato che  numerosi  soggetti  operano  in  piu'  settori  di
competenza  e  occorre,  pertanto,   garantire   che   non   vi   sia
sovrapposizione  tra  le  diverse  basi  imponibili  ai  fini   della
determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra
base imponibile e mercato di competenza ed  evitando  il  rischio  di
doppia imposizione; 
  Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere  un'unica  dichiarazione
telematica contenente i dati anagrafici  ed  economici  dei  soggetti
contributori, impiegando dunque un modello telematico  unico  per  il
calcolo del contributo,  che  permetta  la  ripartizione  dei  ricavi
complessivi delle vendite e delle prestazioni  (cosi'  come  rilevati
nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti
utili  alla  determinazione  delle   diverse   contribuzioni   dovute
all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della  legge
n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE);  2)
servizi  media  (SM);  3)  servizi  postali  (SP);  4)   servizi   di
intermediazione on-line e motori di  ricerca  (platform  to  business
PtoB); 5) diritto d'autore  e  diritti  connessi  nel  mercato  unico
digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma  per  la  condivisione  di
video (servizi VSP); 7) settori che non  rientrano  nella  competenza
dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative  istruzioni
sono approvati con separato provvedimento; 
  Preso atto che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005  prevede
che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione  con  proprio   decreto   entro   venti   giorni   dal
ricevimento»; 
  Udita la relazione del Commissario Laura Aria,  relatore  ai  sensi
dell'art. 31  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. Il fornitore del servizio universale postale  e  i  soggetti  in
possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli
5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  sono  tenuti
alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita'  disciplinate
dalla presente delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi  iscritti  nel
proprio bilancio nei limiti e con  le  modalita'  disciplinate  dalla
presente delibera. 
  3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui
imponibile sia pari o inferiore a euro  500.000,00,  le  imprese  che
versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in  liquidazione,
ovvero essendo soggette a procedure  concorsuali  e  le  imprese  che
hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2022.