IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la  direttiva  98/29/CE  del  7  maggio  1998  del  Consiglio
dell'Unione  europea  relativa  all'armonizzazione  delle  principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine; 
  Visto il regolamento (UE) 2011/1233 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 novembre 2011 relativo  all'applicazione  di  alcuni
orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno
pubblico e  che  abroga  le  decisioni  del  Consiglio  2001/76/CE  e
2001/77/CE; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati  membri
sull'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  all'assicurazione  del   credito
all'esportazione a breve termine (2012/C392/01); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2018/179 della  Commissione  del
25 settembre 2017 che modifica  il  regolamento  (UE)  2011/1233  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativo  all'applicazione  di
alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che  beneficiano  di
sostegno pubblico; 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica (CIPE); 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del CIPESS»; 
  Vista la legge 28 maggio 1973, n. 295  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e, in particolare, l'art. 3 che ha modificato l'art. 37,
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre  1970,  n.  1034,  concernente
l'istituzione di un Fondo  -  presso  il  Mediocredito  centrale,  di
seguito «Fondo 295» - per la concessione di contributi agli interessi
sui finanziamenti; 
  Vista la  legge  24  maggio  1977,  n.  227  recante  «Disposizioni
sull'assicurazione e sul  finanziamento  dei  crediti  inerenti  alle
esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori  all'estero
nonche'  alla  cooperazione  economica   e   finanziaria   in   campo
internazionale»; 
  Vista la legge 24 aprile 1990, n.  100  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante «Norme sulla promozione della partecipazione  a
societa' e imprese all'estero», che, all'art. 1,  ha  autorizzato  la
costituzione di  una  societa'  finanziaria  per  azioni,  denominata
«Societa' italiana per le imprese all'estero Simest  S.p.a.»  e  che,
all'art.  4,  ha  previsto,  a  carico  del  Fondo  295,   anche   la
corresponsione dei contributi agli interessi previsti da tale legge; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  recante
«Unificazione dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica e riordino  delle  competenze  del  CIPE,  a
norma dell'  art.  7  della  legge  3  aprile  1997,  n.  94»  e,  in
particolare, l'art. 1, recante  «Attribuzioni  del  CIPE»,  il  quale
dispone che «Nell'ambito degli  indirizzi  fissati  dal  Governo,  il
Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),
sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per  materia,
svolge funzioni di coordinamento in materia di  programmazione  e  di
politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica
economica nazionale con le  politiche  comunitarie,  provvedendo,  in
particolare, a:  a)  definire  le  linee  di  politica  economica  da
perseguire  in  ambito  nazionale,  comunitario  ed   internazionale,
individuando gli specifici indirizzi e gli  obiettivi  prioritari  di
sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per  il
conseguimento  degli  obiettivi  prefissati,   tenuto   conto   anche
dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo
ambientale,  ed  emanando  le  conseguenti  direttive  per  la   loro
attuazione e per la verifica dei risultati»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  recante
«Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art.
4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.
59» che, in particolare, all'art. 25, ha affidato alla Simest S.p.a.,
a decorrere dal 1° gennaio 1999, tra  le  altre,  la  gestione  degli
interventi di  sostegno  finanziario  all'internazionalizzazione  del
sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227; 
  Visto il Capo II del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  143,
recante «Finanziamento dei crediti  all'esportazione»,  il  quale  ha
abrogato e sostituito la disciplina di cui alla legge 24 maggio 1977,
n. 227 e, in particolare, gli articoli 143 e 16  che  prevedono  che:
(i) il soggetto gestore del Fondo 295, corrisponda,  a  valere  sulle
disponibilita' del predetto Fondo, contributi agli interessi a fronte
di operazioni di  finanziamento  di  crediti  anche  nella  forma  di
locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci,  prestazioni
di servizi, nonche'  esecuzione  di  studi,  progettazioni  e  lavori
all'estero; (ii) al fine di garantire una  piu'  efficiente  gestione
delle risorse  disponibili  per  l'operativita'  del  Fondo  295,  il
soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni
assunti e a quelli da assumere annualmente,  accantonamenti  pari  al
costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei
tassi di interesse e di cambio, nonche' gli ulteriori  accantonamenti
necessari ai fini della copertura dei rischi di  maggiori  uscite  di
cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali  ulteriori
variazioni  dei   predetti   tassi,   quantificati   applicando,   la
metodologia adottata dall'organo competente  all'amministrazione  del
Fondo, su proposta del soggetto gestore, e approvata con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 1° marzo 2000, n. 113, di  concerto  con  il
Ministro del commercio con l'estero, recante il «Regolamento  recante
modalita', condizioni ed importo massimo dell'intervento  agevolativo
di cui  all'art.  4  della  legge  24  aprile  1990,  n.  100»,  come
modificato dall'art. 20, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 21 aprile 2000, n. 199, di concerto  con  il
Ministro del commercio con  l'estero,  recante  «Regolamento  recante
condizioni, modalita' e tempi per la  concessione  di  contributi  in
conto interessi a fronte di operazioni di  finanziamento  di  crediti
relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche' di
esecuzione di studi, progettazioni  e  lavori  all'estero,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143»
e, in particolare, gli articoli 6, 9 e 11, in base al  cui  combinato
disposto e' previsto  che  il  contributo  agli  interessi  copra  la
differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento  delle
operazioni e gli interessi calcolati al tasso di  interesse  posto  a
carico del debitore estero, comunque in misura non inferiore al tasso
minimo di interessi determinati nelle misure previste dalle decisioni
e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali; 
  Visto l'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.  205  e
successive modificazioni ed integrazioni che attribuisce al  Comitato
agevolazioni, tra le altre,  la  competenza  all'amministrazione  del
Fondo 295; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  24  aprile
2019, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
recante «Competenze e funzionamento  del  Comitato  agevolazioni  per
l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
maggio 2019 di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico
recante «Nuova metodologia 4 di calcolo degli impegni e dei  relativi
accantonamenti del Fondo istituito dalla legge 28 maggio 1973, n. 295
per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di
cambio», adottato ai sensi dell'art. 16,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143; 
  Visto il regolamento interno  per  il  funzionamento  del  Comitato
agevolazioni deliberato il 25 luglio 2019; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che, all'art. 2,
trasferisce al Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale le funzioni esercitate dal  Ministero  dello  sviluppo
economico in materia di definizione delle  strategie  della  politica
commerciale   e   promozionale   con   l'estero   e    di    sviluppo
dell'internazionalizzazione del sistema Paese ed  inoltre,  al  comma
11,  prevede,  con  riferimento  alla   composizione   del   Comitato
agevolazioni, l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale  della  competenza  (i)  a  nominare  due
componenti, di cui uno con funzioni di presidente, (ii) a nominare  i
componenti del Comitato e (iii) a disciplinare - di concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  le  competenze  e  il
funzionamento del Comitato stesso; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  141,   e,   in
particolare, l'art. 1-bis, che, tra l'altro, prevede che il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a decorrere
dal 1° gennaio 2021, assume la denominazione di CIPESS; 
  Visto l'art. 31-quater del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
che ha modificato gli articoli 14, 15 e 17 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con
l'estero a norma dell'art. 4, comma 4, lettera  c),  e  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, come
modificato dall'art. 31-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, al comma  1  dispone  che  «CIPESS,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il  Piano
strategico annuale e il Piano previsionale dei fabbisogni  finanziari
del Fondo di cui al secondo comma dell'art. 37 del  decreto-legge  26
ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo, previamente  approvati
dal Comitato agevolazioni di cui all'art. 1, comma 270,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205», e, al  comma  2,  precisa  che  «il  Piano
strategico di cui al comma  1  e'  redatto  considerando  le  5  aree
geografiche e i macro-settori di interesse prioritario  e  indica  la
misura massima del contributo  agli  interessi,  tenuto  conto  delle
risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'art. 16,
comma 1-bis»; 
  Considerato che il Comitato agevolazioni,  nella  riunione  dell'11
giugno 2021, ha esaminato  e  approvato,  su  proposta  della  Simest
S.p.a., la nuova «Governance» del Fondo  295,  relativa  a  tutte  le
operazioni di credito all'esportazione in relazione alle quali Simest
S.p.a.,  con  le  risorse  del  Fondo  295,  concede  un   intervento
agevolativo volto a mitigare  il  rischio  di  tasso,  attraverso  la
stabilizzazione del tasso d'interesse dei finanziamenti al tasso CIRR
(Commercial interest reference rate), quale tasso agevolato  definito
in ambito OCSE; 
  Considerato che il Comitato  agevolazioni  nella  riunione  del  29
settembre 2022, ha esaminato e approvato, su  proposta  della  Simest
S.p.a., il Piano strategico annuale del Fondo 295 per il 2023 recante
l'indicazione delle aree geografiche e i macro-settori  di  interesse
prioritario, il Piano  previsionale  dei  fabbisogni  finanziari  del
Fondo 295 per l'anno 2023 e proiezioni  fino  al  2025  e  la  misura
massima del contributo agli interessi con riferimento alle operazioni
basate su raccolta dei Fondi a tasso variabile; 
  Vista la nota n. 32073/GAB del 19 dicembre 2022  con  la  quale  e'
stata trasmessa  la  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di concerto con il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, concernente l'approvazione da  parte  di
questo Comitato del Piano strategico annuale e del Piano previsionale
dei fabbisogni finanziari del Fondo 295 per l'anno 2023 e  proiezioni
fino al 2025; 
  Acquisito il concerto del Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
  Vista  la  nota  congiunta  posta  a   base   dell'odierna   seduta
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la  programmazione  e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Delibera: 
 
  1.  Sono  approvati  il  Piano  strategico  annuale  e   il   Piano
previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo 295 per l'anno  2023
e proiezioni per gli anni 2024 e 2025, che troveranno attuazione  nel
limite delle risorse stabilite a legislazione vigente. 
  2. E' confermata la misura massima di 150  b.p.p.a.  di  contributo
agli interessi erogabile a valere sul Fondo 295 con riferimento  alle
operazioni basate su raccolta dei Fondi a tasso variabile, sulla base
della metodologia  di  cui  all'art.  16,  comma  1-bis  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998,  n.  143  e  tenuto  conto  delle  risorse
disponibili. 
  3. Il Comitato agevolazioni  e'  autorizzato  a  disporre,  per  le
suddette operazioni, un incremento del limite massimo di cui al comma
2 fino a 200 b.p.p.a in conformita' a quanto  previsto  dall'art.  9,
comma 4,  del  decreto  21  aprile  2000,  n.  199,  in  presenza  di
condizioni di mercato che rendano necessario tale innalzamento. 
    Roma, 27 dicembre 2022 
 
                                                Il Presidente: Meloni 
Il segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 76