IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  18  marzo  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 marzo 1998, recante
«Modalita'  per  l'esenzione  dagli   accertamenti   sui   medicinali
utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 439, recante «Regolamento di semplificazione delle  procedure  per
la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli  terapeutici
sperimentali»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE  relativa  all'applicazione
delle buone pratiche cliniche nell'esecuzione  delle  sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», con il quale e'  stata  istituita
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e, in particolare, l'art. 48; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 12  maggio  2006,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2006, n. 194,  recante  «Requisiti
minimi per l'istituzione, l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei
comitati etici per le  sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali»  e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  200,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida
dettagliate per la buona pratica clinica relativa  ai  medicinali  in
fase  di  sperimentazione  a  uso  umano,   nonche'   requisiti   per
l'autorizzazione  alla   fabbricazione   o   importazione   di   tali
medicinali»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3  marzo  2008,  n.  53,  recante
«Modalita' di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorita'
competente, per la comunicazione  di  emendamenti  sostanziali  e  la
dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e  per  la
richiesta di parere al comitato etico» e successive determinazioni di
modifica delle appendici adottate dall'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali,  7  novembre  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 2009, n. 80, recante «Modifiche ed integrazioni ai
decreti 19 marzo 1998, recante "Riconoscimento  della  idoneita'  dei
centri per la sperimentazione clinica dei medicinali"»; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 14 luglio 2009, recante «Requisiti  minimi  per  le
polizze  assicurative  a  tutela  dei  soggetti   partecipanti   alle
sperimentazioni cliniche dei medicinali», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 14 settembre 2009, n. 213; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' livello di tutela della salute, convertito con  modificazioni
nella legge 8 novembre 2012, n. 189», e  in  particolare  l'art.  12,
commi 9, 10 e 11; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante
«Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati  etici»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  24
aprile 2013, n. 96; 
  Visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  16  aprile  2014  sulla  sperimentazione  clinica  di
medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE  ed  in
particolare l'art. 86; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015,  recante
«Modalita' di esercizio delle funzioni in materia di  sperimentazioni
cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di  sanita'
all'Agenzia  italiana  del  farmaco»,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2015, n. 131; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016  recante
«Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione  delle  tariffe
relative  a  prestazioni  non  ancora  tariffate»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2017, n. 25; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/745 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 aprile  2017  relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e 93/42/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/746 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   del   5   aprile   2017,    relativo    ai    dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la
decisione 2010/227/UE della Commissione; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  7  settembre  2017,
recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto  a  sperimentazione
clinica»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana 2 novembre 2017, n. 256; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia   di   sperimentazione   clinica   dei   medicinali   nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza sanitaria del Ministero della  salute»  ed  in  particolare
l'art. 2, commi 4, 7 e 9; 
  Visto l'art. 2, comma 5, della richiamata legge 11 gennaio 2018, n.
3, il quale prevede che «con decreto del Ministro  della  salute,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'Agenzia italiana del farmaco per i profili di  propria  competenza,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
determinata  una  tariffa  unica,  a  carico  del   promotore   della
sperimentazione, da applicare in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale   all'atto   della   presentazione   della    domanda    di
autorizzazione alla sperimentazione clinica o di modifica sostanziale
di una sperimentazione, e sono stabilite le modalita'  di  versamento
della stessa» e che «il predetto decreto definisce altresi' l'importo
del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio
per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento  e  a
quelle dei comitati etici territoriali»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 19 aprile 2018,  recante
«Costituzione del Centro  di  coordinamento  nazionale  dei  comitati
etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per
uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,
della  legge  11  gennaio  2018,  n.  3»,  di  cui  e'   stata   data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2018, n. 107; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  52,  recante
«Attuazione  della  delega  per  il  riassetto  e  la  riforma  della
normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso
umano, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e  2,  della  legge  11  gennaio
2018, n. 3»; 
  Visto  il  decreto   del   Ministro   27   maggio   2021,   recante
«Ricostituzione del Centro di coordinamento  nazionale  dei  comitati
etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per
uso  umano  e  sui  dispositivi  medici»,  di  cui  e'   stata   data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  30  novembre  2021,
recante «Misure volte a facilitare e sostenere  la  realizzazione  di
studi clinici di medicinali  senza  scopo  di  lucro  e  degli  studi
osservazionali e a disciplinare la cessione di dati  e  risultati  di
sperimentazioni senza scopo di lucro a fini registrativi»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2022, n. 42; 
  Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dell'importo della
tariffa unica, del gettone di presenza, nonche'  del  rimborso  delle
spese per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento
e a quelle dei comitati etici territoriali e a valenza nazionale,  di
cui al summenzionato art. 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n.
3; 
  Tenuto conto  del  costo  della  valutazione  scientifica  e  della
valutazione etica, unitamente ai costi connessi al funzionamento  del
Centro di coordinamento; 
  Sentita l'Agenzia italiana del farmaco per  i  profili  di  propria
competenza; 
  Vista la nota prot. n. 3037 del 24 gennaio 2023, con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze  ha  espresso  il  preventivo
assenso; 
  Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
nella seduta del 26 gennaio 2023 (rep. atti n.  21/CSR),  subordinata
all'accoglimento della proposta di modificare il testo  dell'art.  2,
comma 4, del provvedimento, prevedendo che eventuali aggiornamenti  e
modifiche all'allegato 1 al presente decreto  siano  stabilite  anche
sentita la Conferenza Stato-regioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                            Tariffa Unica 
 
  1. E' determinata una tariffa unica a carico  del  promotore  della
sperimentazione clinica ovvero della persona, societa', istituzione o
organismo che si assume la responsabilita' di avviare  e  gestire  la
sperimentazione   clinica,    curandone    altresi'    il    relativo
finanziamento. 
  2. La tariffa unica e' applicata  in  modo  uniforme  su  tutto  il
territorio nazionale. 
  3.  La  tariffa  unica   e'   corrisposta   dal   promotore   della
sperimentazione clinica nei seguenti casi: 
    (a) istanza di autorizzazione alla sperimentazione clinica sia in
conformita' del regolamento (UE) n. 536/2014 sia in conformita'  alla
direttiva 2001/20/CE e relativi emendamenti sostanziali; 
    (b)  istanza  di  autorizzazione  a   modifiche   o   emendamenti
sostanziali alla sperimentazione clinica; 
    (c) presentazione della relazione  annuale  sulla  sicurezza  nel
caso in cui l'Italia agisca quale Stato membro UE valutatore. 
  4. Sono esentate dall'applicazione della tariffa unica, di  cui  al
comma 1, le sperimentazioni  cliniche  senza  scopo  di  lucro,  loro
modifiche o loro emendamenti, disciplinati dal decreto  del  Ministro
della salute 30 novembre 2021.