IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 24, commi 6, 8, 9 e 10, decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle  imprese  e
agli operatori economici, di lavoro, salute e  servizi  territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli
aumenti  dei  prezzi  nel   settore   elettrico»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 
  Vista la comunicazione della Commissione 2022/C 5342 del 20  luglio
2022 «Quadro temporaneo di crisi per  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina»; 
  Visto il punto  59,  sezione  4,  comunicazione  della  Commissione
2022/C 131, in base al quale la stessa si applica a  partire  dal  1°
febbraio 2022; 
  Visto il punto 55, sezione  1.5,  comunicazione  della  Commissione
C(2022) 7945 del  28  ottobre  2022,  recante  «Modifica  del  quadro
temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina», che alla lettera a) ha  elevato  il  limite  dell'importo
complessivo dell'aiuto per impresa a 2 milioni di EUR e alla  lettera
c) ha previsto come ultimo termine per la concessione  dell'aiuto  il
31 dicembre 2023; 
  Considerato che, al fine di mitigare la crisi di liquidita', che ha
afflitto il settore dei servizi di  trasporto  effettuati  su  strada
mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio  pubblico,  e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
destinato a compensare  fino  al  40  per  cento  dei  minori  ricavi
registrati nel primo trimestre  2022  rispetto  al  medesimo  periodo
dell'anno 2019, per un  importo  massimo  per  ciascuna  impresa  non
superiore all'8 per cento della dotazione del medesimo Fondo; 
  Considerato che per i soggetti che hanno attivato  la  partita  IVA
dal 1° gennaio 2019, il contributo  di  cui  all'art.  24,  comma  6,
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e'  determinato  in  misura  non
superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel  primo  trimestre
2022; 
  Considerato che il contributo a fondo perduto di cui  all'art.  24,
comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, non spetta ai  soggetti
la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in  vigore  del
medesimo decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo
quest'ultima data; 
  Considerato che l'art. 24, comma 8, decreto-legge 27 gennaio  2022,
n. 4,  prevede  che  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'erogazione delle risorse di cui all'art. 24, comma 6,
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  23  ottobre  2007  relativo  ai  servizi  pubblici  di
trasporto di passeggeri su strada e  per  ferrovia  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70; 
  Considerato   che   le   imprese   beneficiarie   delle    predette
compensazioni possono esercitare servizi di  trasporto  di  linea  di
persone effettuati su strada mediante autobus sia  soggetti  che  non
soggetti a obblighi di servizio pubblico; 
  Considerato che, allo  scopo  di  aumentare  la  trasparenza  e  di
evitare le sovvenzioni incrociate, quando un  operatore  di  servizio
pubblico  presta  sia  servizi  compensati  soggetti  a  obblighi  di
servizio di trasporto pubblico sia altre attivita',  la  contabilita'
dei suddetti servizi pubblici e' tenuta separata; 
  Considerato che i ricavi e i  costi  della  gestione  operativa  da
tenere in conto per la  determinazione  della  compensazione  di  cui
all'art. 24, comma 6, decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  sono
quelli che risultano dalla contabilita' separata dei servizi di linea
non  soggetti  ad  obblighi  di  servizio,  eserciti   in   base   ad
autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  del  decreto  legislativo   21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ai  sensi  del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21  ottobre  2009,
n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni
e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione  del
decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.  422,  o  dei  servizi  di
noleggio  con  conducente,  svolti  sulla  base   di   autorizzazioni
rilasciate dalle regioni ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218; 
  Visti gli articoli 107  e  108  del  Trattato  dell'Unione  europea
(TFUE); 
  Considerato che i contributi finanziari di cui al presente  decreto
costituiscono fattispecie di aiuti  di  Stato  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli 107 e 108 del TFUE; 
  Vista la decisione C(2022) 7666 del 25 ottobre 2022, con  la  quale
la  Commissione  non  ha  sollevato  obiezioni  all'aiuto  in  quanto
compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107,  paragrafo
3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  e
della comunicazione della Commissione  europea  2022/C  5342  del  20
luglio 2022; 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (legge europea 2014) in  materia  di  istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); 
  Considerato che il comparto del trasporto su strada di  persone  ha
subito una grave crisi di liquidita', legata  prima  dalla  pandemia,
durante la quale i settori del trasporto e del turismo sono stati tra
quelli maggiormente colpiti, e ulteriormente aggravata dagli  effetti
negativi sul mercato  dell'energia  determinati  dalla  crisi  dovuta
all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, la quale ha  provocato
aumenti eccezionalmente marcati dei carburanti tali da  imporre  alle
imprese di trasporto di persone rilevanti costi aggiuntivi; 
  Vista la sezione 1, punto 3, della comunicazione della  Commissione
(2022/C 131), che cosi' tra l'altro recita: «Il mercato  dell'energia
ha risentito in  modo  significativo  di  questa  situazione  facendo
registrare un aumento dei prezzi dell'elettricita' e del gas nell'UE.
Il rischio di un'aggressione militare della Russia  contro  l'Ucraina
aveva gia' avuto effetti sul  mercato  dell'energia  nelle  settimane
precedenti l'aggressione fisica. I prezzi elevati dell'energia  hanno
un impatto su diversi settori economici, tra  cui  alcuni  di  quelli
particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i  trasporti
e il turismo.»; 
  Considerato  che  le  imprese  di  cui  all'art.   24,   comma   6,
decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,  sono  imprese  che  svolgono
servizi di trasporto  a  rischio  di  impresa  anche  collegati  alle
attivita' turistiche; 
  Considerato che nell'ambito dello sforzo  complessivo  degli  Stati
membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione  geopolitica,
la comunicazione della Commissione 2022/C 5342 del  20  luglio  2022,
individua le possibilita' di cui dispongono gli Stati membri ai sensi
delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato per garantire la  liquidita'
per le imprese, in particolare le PMI, che si  trovano  a  dover  far
fronte a difficolta' economiche nel contesto dell'attuale crisi; 
  Considerato che la ripresa economica dalla crisi COVID-19 e'  stata
ulteriormente  compromessa  dall'aggressione  della   Russia   contro
l'Ucraina,  dalle  sanzioni  imposte  dall'UE  o  dai  suoi   partner
internazionali  e  dalle  contromisure  adottate,  ad  esempio  dalla
Russia,  le  quali  hanno  creato  notevoli  incertezze   economiche,
perturbato i flussi commerciali e le catene di  approvvigionamento  e
provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti,  in
particolare  per  quanto  riguarda  il  gas  naturale   e   l'energia
elettrica, ma anche per molte altre materie  prime.  Le  interruzioni
della  catena  di  approvvigionamento,  l'accresciuta  incertezza   e
l'aumento dei prezzi dell'energia e soprattutto di quella da trazione
incidono praticamente su ogni attivita' economica, tra cui senz'altro
quella del trasporto di persone mediante  autobus,  che  e'  pertanto
colpita da una crisi di liquidita' e un grave turbamento economico; 
  Considerato che, ai sensi  del  «Quadro  temporaneo  di  crisi  per
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», le compensazioni  in
parola potrebbero attenuare le conseguenze per le imprese  e  aiutare
queste ultime a far fronte ai forti aumenti  dei  costi  dovuti  alla
crisi attuale; 
  Ritenuto che per porre rimedio a questo grave turbamento la  misura
di aiuto di Stato, di cui all'art.  24,  comma  6,  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, compatibile  con  il  mercato  interno  ai  sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b),  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni individuate dalla
comunicazione della Commissione 2022/C 5342 del 20  luglio  2022,  e'
stata individuata, con la decisione C(2022) 7666 del 25 ottobre 2022,
nella compensazione dei mancati  ricavi  delle  imprese  esercenti  i
servizi di trasporto di cui all'art. 24, comma  6,  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4; 
  Considerato che le misure di  compensazione  di  cui  all'art.  24,
comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,  rientrano  nell'ambito
della comunicazione della Commissione 2022/C 5342 del 20 luglio 2022,
in quanto sono state ritenute dalla decisione  C(2022)  7666  del  25
ottobre 2022 necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a
un  grave  turbamento  dell'economia  della  Repubblica  italiana   e
soddisfano tutti i requisiti richiesti dalla medesima comunicazione; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato  dal  decreto  legislativo  25
maggio    2016,    n.    97    -    si    provvede    a    pubblicare
sovvenzioni/liquidazioni sul sito  predisposto  dal  Ministero  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   alla   voce   «Amministrazione
trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici»
- «Atti di concessione» -beneficiario; 
  Visto l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Sentite le associazioni di categoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto e finalita' del contributo 
 
  1. Al fine  di  sostenere  il  settore  dei  servizi  di  trasporto
collettivo di persone su strada non soggetti ad obblighi di  servizio
pubblico,  le  disposizioni  del  presente  decreto  disciplinano  le
modalita' di erogazione, alle  imprese  che  ne  fanno  domanda,  per
l'annualita' 2022, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari
a  quindici  milioni  di  euro,  di  cui  all'art.   24,   comma   6,
decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.  4,  nonche'  le  modalita'  ed  i
termini di presentazione delle domande di ammissione,  l'entita'  del
contributo massimo riconoscibile, le connesse fasi istruttorie  e  la
ripartizione delle risorse fra le imprese istanti, fatto salvo quanto
dovuto nel limite massimo del 2% alla societa' Consap  Concessionaria
servizi assicurativi  pubblici  pubblica  amministrazione  con  unico
socio, quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria della misura
di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 4. 
  2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   puo'
provvedere ad accreditare su contabilita' ordinaria,  in  favore  del
funzionario delegato di Consap S.p.a., le somme necessarie  per  dare
attuazione al presente decreto.