IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e in particolare l'art. 4 che dispone che  il  «Ministero
della transizione ecologica» e' ridenominato «Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica»; 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche»; 
  Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo  n.
27 del 2014 secondo cui, con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare si provvede  all'aggiornamento
ed alle modifiche degli allegati allo  stesso  decreto  derivanti  da
aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
«Attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui   rifiuti    delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche»; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione del 12
maggio 2022 che modifica,  adeguandolo  al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato IV  della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda  l'esenzione  riguardante
l'uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di
bismuto stronzio calcio  e  rame  sia  nelle  pertinenti  connessioni
elettriche; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione del 12
maggio 2022 che modifica,  adeguandolo  al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato IV  della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso di piombo  in  determinati  dispositivi  diagnostici  per  la
risonanza magnetica per immagini; 
  Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2022/1631 e (UE) 2022/1632, provvedendo, a  tal  fine,  a  modificare
l'allegato IV, al citato decreto legislativo n. 27 del 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 
 
  1. All'allegato IV del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) E' aggiunto il seguente punto: 
 
+---+------------------------------------------------------+--------+
|   |                                                      |Scade il|
|   |Piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido  |30      |
|   |di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo    |giugno  |
|«48|nelle connessioni elettriche con detti fili.          |2027».  |
+---+------------------------------------------------------+--------+
 
    b) Al punto 27, sono aggiunte le seguenti lettere: 
    
+---+------------------------------------------------------+--------+
|   |bobine non integrate per RMI, per le quali la         |        |
|   |dichiarazione di conformita' del presente modello e'  |        |
|   |rilasciata per la prima volta anteriormente al 23     |        |
|«c)|settembre 2022, oppure                                |        |
+---+------------------------------------------------------+Scade il|
|   |dispositivi per RMI che comprendono bobine integrate, |30      |
|   |utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 m |giugno  |
|   |di raggio intorno all'isocentro del magnete           |2027.»  |
|   |nell'apparecchiatura medica per la risonanza magnetica|        |
|   |per immagini, per i quali la dichiarazione di         |        |
|   |conformita' e' rilasciata per la prima volta          |        |
|d) |anteriormente al 30 giugno 2024.                      |        |
+---+------------------------------------------------------+--------+