IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento delegato (UE) 907/2014, della Commissione  che
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio  per  quanto  riguarda  gli  organismi  pagatori  e   altri
organismi, la gestione finanziaria, la  liquidazione  dei  conti,  le
cauzioni e l'uso dell'euro; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli  articoli
dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura   a   favore   delle   regioni   ultra   periferiche
dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione,  del
7 dicembre 2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2115  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   alle
Comunita' europee e per  l'adeguamento  della  norma  nazionale  alle
direttive comunitarie, in particolare  l'art.  5  che  istituisce  un
Fondo di rotazione; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, modificato  dal
decreto legislativo del 4 ottobre 2019, n. 116, che  ha  disposto  la
riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
ed il riordino del sistema dei controlli nel settore  agroalimentare,
in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio  2016,  n.  154,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99   recante
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e semplificazione amministrativa in agricoltura nonche' le successive
modifiche apportate dal  decreto  legislativo  n.  101/2005,  recante
ulteriori   disposizioni   per   la   modernizzazione   dei   settori
dell'agricoltura e delle foreste; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  179,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele; 
  Vista  la  legge  24  dicembre  2004,  n.  313   sulla   disciplina
dell'apicoltura; 
  Visto  il  decreto  10  gennaio  2007  recante  l'approvazione  del
documento  programmatico  per  il  settore  apistico  (DAP),  di  cui
all'art. 5, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313; 
  Visto il decreto del Mipaaf del 16 febbraio 2010 recante i  criteri
di assegnazione dei contributi ai sensi della legge n.  133/2008  per
il settore apistico; 
  Visto  il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102   sulla
regolazione dei mercati alimentari, a norma  dell'art.  1,  comma  2,
lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto, del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  del  4  dicembre  2009,  recante
disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dell'11
agosto 2014, recante l'approvazione  del  manuale  operativo  per  la
gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art.  5
del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 3 febbraio 2016, n. 387, che definisce i criteri  e  le
modalita'  di  concessione,  controllo,  sospensione  e  revoca   del
riconoscimento  delle  organizzazioni  di  produttori  per  tutti   i
prodotti indicati al comma 2 dell'art.  1  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013  ad  eccezione  dei  prodotti  ortofrutticoli   freschi   e
trasformati e dei prodotti del settore dell'olio  di  oliva  e  delle
olive da  tavola,  al  fine  di  assicurare  sufficiente  uniformita'
operativa sul territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali del 25 marzo  2016,  recante  disposizioni  nazionali  di
attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto  concerne  il
Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento delle  politiche  europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale n. 6805, del 21 dicembre 2018,
con  il  quale  e'  stato  istituito  il  Comitato  di  indirizzo   e
monitoraggio in attuazione dell'art.  4,  comma  3  del  decreto  del
Ministero delle politiche agri-cole alimentari  e  forestali  del  25
marzo 2016; 
  Considerato che il mutato quadro  normativo  di  riferimento  rende
necessaria l'adozione  di  un  nuovo  decreto  ministeriale  ai  fini
dell'attuazione  dei   regolamenti   dell'Unione   europea   per   il
perseguimento degli obiettivi specifici nel  settore  dell'apicoltura
di cui all'art. 6 (1) del regolamento (UE) 2021/2115, del  Parlamento
europeo e del Consiglio e l'abrogazione del decreto  ministeriale  25
marzo 2016; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  39  del  regolamento  delegato
(UE) n. 2022/126, il contributo minimo unionale alla  spesa  connessa
agli interventi previsti all'art. 55 del regolamento (UE)  2021/2115,
e' del 30% e che, pertanto,  e'  opportuno  rendere  disponibile  una
quota  pari  al  70%  di  cofinanziamento   nazionale,   cosi'   come
esplicitato nel  Piano  strategico  PAC  (PSP  2023-2027)  presentato
dall'Italia all'Esecutivo di Bruxelles il 31 dicembre 2021; 
  Preso atto che, nel  PSP  2023-2027,  l'Italia  ha  comunicato  che
implementera' solamente gli interventi afferenti alle lettere a), b),
e) ed f) di cui all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115,  con  una
ripartizione percentuale delle  risorse  finanziarie  rispettivamente
pari a 24%, 56%, 10% e 10% cosi' come riportato nell'allegato  I  del
PSP 2023-2027; 
  Considerata  l'importanza  del  settore   in   termini   ambientali
soprattutto nelle zone marginali  e  l'opportunita'  di  pervenire  a
standard di qualita' piu' elevati, si rende necessario  rinnovare  il
comitato  di  indirizzo  e  monitoraggio,  anche  alla   luce   delle
difficolta' che il settore attraversa a  causa  delle  recenti  crisi
sanitarie; 
  Ritenuto di dover stabilire criteri uniformi per  la  gestione  dei
programmi  tesi  a  favorire  l'attuazione  interventi  nel   settore
apistico; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  con  il  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Vista la comunicazione del  15  novembre  2022,  con  la  quale  la
Commissione politiche agricole ha segnalato gli esiti della  riunione
tenutasi il 10 novembre 2022; 
  Ravvisata l'urgenza dell'emanazione del presente  provvedimento  al
fine di consentire la pubblicazione dei bandi  delle  regioni,  delle
province autonome e del Ministero  in  tempo  utile  all'avvio  della
campagna apistica 2023; 
  Preso atto della informativa resa alla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano trasmessa il 28 novembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Interventi 
 
  1. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste, di seguito denominato «Ministero», predispone il Piano
strategico PAC, di seguito  denominato  «PSP»,  di  cui  all'art.  1,
lettera (c), del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e
del Consiglio, che include, fra l'altro, gli interventi  nel  settore
apistico  scelti  tra  quelli  elencati  all'art.  55  del   medesimo
regolamento, ovverosia: 
    intervento  A)  servizi  di   assistenza   tecnica,   consulenza,
formazione,  informazione  e  scambio  di  migliori  pratiche,  anche
attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e  le  organizzazioni
di apicoltori; 
    intervento  B)  investimenti  in  immobilizzazioni  materiali   e
immateriali; 
    intervento E)  collaborazione  con  gli  organismi  specializzati
nella   realizzazione   di   programmi   di   ricerca   nei   settori
dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura; 
    intervento F) promozione,  comunicazione  e  commercializzazione,
comprese azioni di monitoraggio del  mercato  e  attivita'  volte  in
particolare  a  sensibilizzare  maggiormente  i   consumatori   sulla
qualita' dei prodotti dell'apicoltura. 
  2.  Gli  interventi  nel  settore  apistico  di  cui  al  comma  1,
usufruiscono di finanziamenti pubblici per il 30% a carico del FEAGA,
come previsto all'art. 39 del regolamento delegato (UE) n.  2022/126,
secondo la disciplina prevista dal regolamento  (UE)  2021/2115,  del
Parlamento europeo e del Consiglio e per il restante  70%,  a  carico
del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.