IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo  2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo  modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli  2,  comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  ottobre  2022
con cui la  sen.  Anna  Maria  Bernini  e'  stata  nominata  Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»; 
  Visto l'art. 1, comma 954, lettera  b),  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che ha sostituito l'art. 15,
comma 1, lettera e)  del  richiamato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917/1986, prevedendo la detraibilita' delle  spese  per
frequenza di corsi di  istruzione  universitaria  presso  universita'
statali e non statali, in misura non superiore,  per  le  universita'
non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31  dicembre  di
ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e  contributi
dovuti alle universita' statali; 
  Visto, inoltre, il comma 955, dell'art. 1, della  citata  legge  28
dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette  disposizioni
di cui al comma 954, lettera b), si  applicano  a  partire  dall'anno
d'imposta 2015; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  relativo  a
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509» e, in particolare, l'art. 3 che individua  i  corsi  di
istruzione universitaria; 
  Visti i decreti ministeriali 16  marzo  2007  sulla  determinazione
delle  classi  di   lauree   e   lauree   magistrali   e   successive
modificazioni,  il   decreto   ministeriale   8   gennaio   2009   di
determinazione delle classi di lauree  magistrali  delle  professioni
sanitarie  e  il   decreto   ministeriale   19   febbraio   2009   di
determinazione delle classi di lauree delle professioni sanitarie; 
  Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2021 n. 1015, registrato
alla Corte dei conti il 3 settembre  2021  al  n.  2450,  recante  la
determinazione del «costo standard per studente in corso  2021-2023»,
differenziato per aree disciplinari omogenee; 
  Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre  1995,
n.   549   e   successive   modificazioni,   recante    «Misure    di
razionalizzazione della finanza pubblica»; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  ai  fini  della   graduazione
dell'importo dei contributi dovuti  per  la  frequenza  ai  corsi  di
livello  universitario,  le  universita'  statali   «...valutano   la
condizione economica degli iscritti ...e  possono  tenere  conto  dei
differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse  aree
disciplinari»; 
  Ritenuto, altresi',  di  avvalersi  dell'anagrafe  nazionale  degli
studenti  universitari  (ANS)  che,  ai  sensi  dell'art.  1-bis  del
decreto-legge 9 maggio 2003, n.  105,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 luglio  2003,  n.  170,  contiene  i  principali  dati
relativi agli iscritti ai corsi di studio delle Universita' statali e
non statali, ivi compresi gli importi  relativi  alle  spese  per  la
frequenza dei corsi di istruzione universitaria; 
  Tenuto conto degli importi medi delle  tasse  e  contributi  dovuti
alle universita' statali, in attuazione del citato art. 15, comma  1,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986; 
  Ritenuto di raggruppare i  corsi  di  studio  nelle  medesime  aree
disciplinari di cui al menzionato decreto ministeriale n.  1015/2021,
salvo il caso dell'area medico-sanitaria che, attese le finalita' del
presente decreto, si ritiene debba essere ulteriormente suddivisa  in
due aree distinte, cioe' medica e  sanitaria,  in  quanto  tali  aree
presentano importi non omogenei, e di prendere in considerazione, per
ciascuna area, la situazione relativa ad un  livello  di  riferimento
rappresentativo degli importi delle tasse  e  dei  contributi  dovuti
dagli iscritti alle Universita' statali,  senza  tenere  conto  delle
riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni
economiche degli studenti; 
  Vista la nota della  Direzione  generale  degli  ordinamenti  della
formazione superiore e del diritto allo studio del 6  dicembre  2022,
n. 25413 con la quale si propone di stabilire la misura massima delle
detrazioni spettanti agli studenti  delle  Universita'  non  statali,
confermando quella prevista dal decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca del 23 dicembre 2021 n. 1324; 
  Ravvisata  l'esigenza  di  confermare  la  misura   massima   delle
detrazioni spettanti agli  studenti  delle  Universita'  non  statali
prevista dal decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
del 23 dicembre 2021, n. 1324; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di  iscrizione  per
la  frequenza  dei  corsi  di  laurea,  laurea  magistrale  e  laurea
magistrale a ciclo unico delle universita'  non  statali,  detraibile
dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 15,
comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' individuata, per ciascuna area disciplinare
di afferenza e zona geografica in cui  ha  sede  l'Ateneo  presso  il
quale e' presente il corso di studio, negli importi massimi  indicati
nella seguente tabella: 
 
Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e  laurea  magistrale  a
                             ciclo unico 
 
 
=====================================================================
|                            |    Zona    |    Zona    |    Zona    |
|  Area disciplinare corsi   | geografica | geografica | geografica |
|         istruzione         |    Nord    |   centro   |sud e isole |
+============================+============+============+============+
|           Medica           |euro 3.900  |euro 3.100  |euro 2.900  |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|         Sanitaria          |euro 3.900  |euro 2.900  |euro 2.700  |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|  Scientifico-Tecnologica   |euro 3.700  |euro 2.900  |euro 2.600  |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|     Umanistico-Sociale     |euro 3.200  |euro 2.800  |euro 2.500  |
+----------------------------+------------+------------+------------+
 
  2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi  di
laurea, di laurea magistrale e di laurea  magistrale  a  ciclo  unico
afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonche'  le  zone
geografiche di riferimento delle regioni. 
  3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli  studenti  iscritti  ai
corsi di dottorato, di specializzazione e ai master  universitari  di
primo e secondo livello e' indicata nell'importo massimo di cui  alla
sottostante tabella: 
 
                     Tipologia corsi post-laurea 
 
 
=====================================================================
|                       |     Zona     |     Zona     |    Zona     |
|     Spesa massima     |  geografica  |  geografica  | geografica  |
|      detraibile       |     nord     |   centro     |sud e isole  |
+=======================+==============+==============+=============+
|Per i corsi di         |              |              |             |
|dottorato, di          |              |              |             |
|specializzazione e     |              |              |             |
|master universitari di |              |              |             |
|primo e di secondo     |              |              |             |
|livello                |  euro 3.900  |euro 3.100    |euro 2.900   |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
 
  4. Agli importi di cui ai commi  precedenti  va  sommato  l'importo
relativo alla tassa regionale per  il  diritto  allo  studio  di  cui
all'art. 3 della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  e  successive
modificazioni. 
  5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono aggiornati  entro  il  31
dicembre di ogni anno con decreto ministeriale. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2022 
 
                                                 Il Ministro: Bernini 

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 162