IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (di seguito, legge istitutiva) che all'art. 1, comma 488, istituisce presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo rotativo, denominato «Fondo italiano per il clima» (di seguito, il Fondo o Fondo clima) con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte, da realizzarsi in conformita' alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia; Visti gli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e', ad oggi, parte, tra cui, in particolare, l'Accordo di Parigi, adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e ratificato dall'Unione europea il 5 ottobre 2016 e dall'Italia con la legge 4 novembre 2016, n. 204 (Accordo di Parigi); Visto il rapporto delle Nazioni Unite denominato «Decisions adopted by the Conference of the parties», FCCC/CP/2009/11/Add.1 del 30 marzo 2010, contenente, tra l'altro, l'Accordo di Copenaghen, scaturito dalla Conferenza delle parti delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici 2015 (COP15), tenuta a Copenaghen nel dicembre del 2009; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», alle cui finalita' e principi si devono ispirare gli interventi del Fondo clima; Visto l'art. 1, comma 489, della legge istitutiva, il quale disciplina le modalita' di intervento del Fondo prevedendo, in particolare, che «il Fondo puo' intervenire, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, attraverso: a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa e' promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione; b) la concessione di finanziamenti in modalita' diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo; c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonche' altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione»; Visto l'art. 1, comma 490, della legge istitutiva, il quale disciplina, tra l'altro, la garanzia rilasciata dal Fondo clima, prevedendo, in particolare, che «La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera c), e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo istituisce apposito Fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonche' i recuperi»; Visto il medesimo art. 1, comma 490, della legge istitutiva, il quale disciplina altresi' le caratteristiche della garanzia di ultima istanza dello Stato, prevedendo, in particolare, che «Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 489, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed e' conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalita' e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalita' di escussione idonee a garantire la tempestivita' di realizzo della garanzia in conformita' ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviare successivamente all'accertamento, da parte del gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato e' inserita nell'elenco di cui all' art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto l'art. 1, comma 491, della legge istitutiva, il quale prevede che «Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e' destinata alla erogazione di contributi a fondo perduto nonche' agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493»; Visto l'art. 1, comma 492, della legge istitutiva, il quale prevede che «Il Fondo italiano per il clima puo' intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione»; Visto l'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, il quale prevede che «Il Fondo italiano per il clima e' gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attivita' di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»; Visto l'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, il quale istituisce e disciplina il comitato di indirizzo e il comitato direttivo del Fondo, prevedendo, tra l'altro, che «Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato di indirizzo e un comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il comitato di indirizzo e' presieduto dal Ministro della transizione ecologica o da un suo delegato ed e' composto da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico e le priorita' di investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti S.p.a., il piano di attivita' del Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalita' di intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema dei limiti di rischio. Il comitato direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti S.p.a.»; Visto l'art. 1, comma 497, della legge istitutiva, il quale prevede che «La dotazione del Fondo italiano per il clima puo' essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalita' di cui al comma 488.»; Vista la normativa europea in materia di clima, in particolare il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 30 giugno 2021, n. 2021/1119/UE, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»); Visti il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 18 luglio 2018 n. 2018/1046 (UE, EURATOM) (regolamento finanziario) e la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C14/02); Vista la normativa europea in materia di aiuti di Stato, tra cui, in particolare, la comunicazione della Commissione europea del 16 dicembre 2021 2021/C 508/01, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio»; la Comunicazione della Commissione europea «sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie» (2008/C 155/02), del 20 giugno 2008; il regolamento della Commissione europea del 17 giugno 2014, n. 651/2014, il quale dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno (regolamento di esenzione) e le Linee guida del 21 dicembre 2021 della Commissione europea su aiuti di Stato al clima, alla protezione ambientale e all'energia 2022; Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»; Considerato che l'art. 1, comma 488, della legge istitutiva stabilisce nell'ultimo periodo che «Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo»; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) beneficiari: i soggetti pubblici o privati destinatari diretti di uno degli interventi, con l'esclusione delle persone fisiche, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 7, comma 2 e all'art. 8; b) CDP: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; c) comitato direttivo: il comitato di cui all'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, il cui funzionamento e' disciplinato con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, che delibera, tra l'altro, in merito agli interventi concessi a valere sulle risorse del Fondo, su proposta del gestore del Fondo e adotta le disposizioni operative; d) comitato di indirizzo: il comitato di cui all'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, il cui funzionamento e' disciplinato con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, che, tra l'altro, definisce l'orientamento strategico e le priorita' di investimento del Fondo e approva, su proposta del gestore del Fondo, il Piano delle attivita'; e) conto corrente di tesoreria centrale: il conto corrente di tesoreria centrale di cui all'art. 1, comma 493, della legge istitutiva; f) convenzione: la convenzione tra il MiTE e CDP da sottoscrivere ai sensi dell'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, che disciplina, tra l'altro, le modalita' di gestione del Fondo e l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano delle attivita' e le disposizioni operative; g) criteri ESG: criteri non finanziari che definiscono l'impatto ambientale, il rispetto dei valori sociali e gli aspetti di buona gestione; h) destinatari finali: i soggetti pubblici o privati ai quali sono destinati i fondi messi a disposizione o garantiti dagli Interventi eseguiti in modalita' indiretta; i) disciplina rilevante: la legge istitutiva, il presente decreto, i decreti attutativi previsti ai sensi della legge istitutiva, il Piano delle attivita', le disposizioni operative e le delibere di volta in volta adottate dal comitato di indirizzo e dal comitato direttivo; j) disposizioni operative: le indicazioni operative e procedurali per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, deliberate dal comitato direttivo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del presente decreto; k) Fondo clima o Fondo: il «Fondo italiano per il clima» di cui all'art. 1, commi da 488 a 497, della legge istitutiva, istituito nello stato di previsione del MiTE; l) gestore del Fondo: CDP, individuata quale gestore del Fondo clima dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva; m) interventi: la sottoscrizione o l'acquisto di quote o partecipazioni di strumenti di investimento, la concessione di finanziamenti e il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 1, comma 489, della legge istitutiva; n) istituzioni finanziarie: le istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali, regionali, multilaterali e sovranazionali, gli istituti nazionali di sviluppo e di promozione e le istituzioni finanziarie costituite tramite accordi internazionali, nonche' le banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e sottoposti a vigilanza prudenziale da parte dell'autorita' competente nella giurisdizione di riferimento; o) istituzione finanziarie europee: le istituzioni finanziarie abilitate all'esercizio del credito nell'Unione europea; p) legge istitutiva: la legge 30 dicembre 2021, n. 234; q) micro, piccole e medie imprese: le micro, piccole e medie imprese come definite nell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014; r) MiTE: il Ministero della transizione ecologica; s) paesi partner: i paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC) e gli ulteriori paesi individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 488, della legge istitutiva; t) piano delle attivita': il piano di attivita' del Fondo deliberato dal comitato di indirizzo, su proposta del gestore del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge istitutiva; u) strumenti di investimento: gli strumenti di investimento di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto; v) tranche junior: nell'ambito di un portafoglio di operazioni finanziarie la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio; w) tranche mezzanine: nell'ambito di un portafoglio di operazioni finanziarie, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ove sia prevista una tranche senior; x) tranche senior: nell'ambito di un portafoglio di operazioni finanziarie, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior e della tranche mezzanine.