IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E 
                  DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                                  e 
 
                     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E 
                            DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» (di seguito, legge istitutiva)
che all'art. 1, comma  488,  istituisce  presso  il  Ministero  della
transizione ecologica il Fondo rotativo, denominato  «Fondo  italiano
per il clima» (di seguito, il Fondo o Fondo clima) con una  dotazione
pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e
di 40 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2027,  destinato  al
finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e  pubblici,
volti a  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti
nell'ambito degli accordi internazionali sul  clima  e  sulla  tutela
ambientale dei quali l'Italia e' parte, da realizzarsi in conformita'
alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11  agosto  2014,
n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia; 
  Visti  gli  accordi  internazionali  sul  clima  e   sulla   tutela
ambientale dei quali  l'Italia  e',  ad  oggi,  parte,  tra  cui,  in
particolare,  l'Accordo  di  Parigi,   adottato   nell'ambito   della
convenzione quadro delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici
(UNFCCC) e  ratificato  dall'Unione  europea  il  5  ottobre  2016  e
dall'Italia con la legge 4 novembre 2016, n. 204 (Accordo di Parigi); 
  Visto il rapporto delle Nazioni Unite denominato «Decisions adopted
by the Conference of the parties», FCCC/CP/2009/11/Add.1 del 30 marzo
2010, contenente, tra l'altro,  l'Accordo  di  Copenaghen,  scaturito
dalla Conferenza delle parti  delle  Nazioni  Unite  sui  Cambiamenti
climatici 2015 (COP15), tenuta a Copenaghen nel dicembre del 2009; 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale
sulla  cooperazione  internazionale  per  lo  sviluppo»,   alle   cui
finalita' e principi si devono  ispirare  gli  interventi  del  Fondo
clima; 
  Visto l'art.  1,  comma  489,  della  legge  istitutiva,  il  quale
disciplina le  modalita'  di  intervento  del  Fondo  prevedendo,  in
particolare, che «il Fondo  puo'  intervenire,  in  conformita'  alla
normativa  dell'Unione  europea,  attraverso:  a)   l'assunzione   di
capitale di rischio, mediante fondi di investimento  o  di  debito  o
fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche  in
forma subordinata  se  l'iniziativa  e'  promossa  o  partecipata  da
istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali  o  da
istituti nazionali di promozione; b) la concessione di  finanziamenti
in modalita' diretta o indiretta  mediante  istituzioni  finanziarie,
anche  in  forma  subordinata  se  effettuati  mediante   istituzioni
finanziarie  europee,  multilaterali   e   sovranazionali,   istituti
nazionali di promozione o fondi  multilaterali  di  sviluppo;  c)  il
rilascio  di  garanzie,  anche  di  portafoglio,  su  esposizioni  di
istituzioni finanziarie,  incluse  istituzioni  finanziarie  europee,
multilaterali  e  sovranazionali,  nonche'   altri   soggetti   terzi
autorizzati all'esercizio del  credito,  di  fondi  multilaterali  di
sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie
di sviluppo bilaterali e multilaterali e  da  istituti  nazionali  di
promozione»; 
  Visto l'art.  1,  comma  490,  della  legge  istitutiva,  il  quale
disciplina, tra l'altro, la  garanzia  rilasciata  dal  Fondo  clima,
prevedendo, in particolare, che «La garanzia  del  Fondo  di  cui  al
comma 489, lettera c), e' a prima richiesta, esplicita,  irrevocabile
e  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla  normativa  di  vigilanza
prudenziale  ai  fini  della  migliore  mitigazione  del  rischio.  A
copertura delle perdite  attese,  il  gestore  del  Fondo  istituisce
apposito Fondo di accantonamento costituito con parte  delle  risorse
di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e
versati al Fondo a fronte del  rilascio  delle  garanzie,  nonche'  i
recuperi»; 
  Visto il medesimo art. 1, comma 490,  della  legge  istitutiva,  il
quale disciplina altresi' le caratteristiche della garanzia di ultima
istanza dello Stato, prevedendo, in particolare, che «Le obbligazioni
assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi  del
comma 489, lettera c), sono assistite  dalla  garanzia  dello  Stato,
quale garanzia di ultima istanza  che  opera  in  caso  di  accertata
incapienza del Fondo ed  e'  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione
del rischio. La garanzia dello Stato  opera  limitatamente  a  quanto
dovuto dal Fondo, ridotto  di  eventuali  pagamenti  gia'  effettuati
dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della  transizione  ecologica  e
con  il  Ministro  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, sono definiti criteri, modalita' e  condizioni  della
garanzia di ultima istanza, ivi incluse le  modalita'  di  escussione
idonee a garantire la tempestivita' di  realizzo  della  garanzia  in
conformita'  ai  requisiti  previsti  dalla  normativa  di  vigilanza
prudenziale, da avviare successivamente  all'accertamento,  da  parte
del gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso
dei beneficiari degli interventi del Fondo alla  garanzia  di  ultima
istanza dello Stato avviene attraverso il  gestore.  La  garanzia  di
ultima istanza dello Stato e' inserita nell'elenco di cui  all'  art.
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto l'art. 1, comma 491, della legge istitutiva, il quale prevede
che «Una quota del Fondo italiano per il  clima,  nel  limite  di  40
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e'  destinata  alla
erogazione di contributi a fondo perduto nonche' agli  oneri  e  alle
spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493»; 
  Visto l'art. 1, comma 492, della legge istitutiva, il quale prevede
che «Il Fondo  italiano  per  il  clima  puo'  intervenire  anche  in
cofinanziamento  con  istituzioni  finanziarie  europee,  istituzioni
finanziarie multilaterali e sovranazionali,  fondi  multilaterali  di
sviluppo e istituti nazionali di promozione»; 
  Visto l'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, il quale prevede
che «Il Fondo italiano per il clima e' gestito dalla Cassa depositi e
prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare  con  il
Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle
risorse del Fondo in coerenza con il piano di  attivita'  di  cui  al
comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono  a  carico  del
Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo e'  autorizzata  l'apertura
di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»; 
  Visto l'art.  1,  comma  496,  della  legge  istitutiva,  il  quale
istituisce e disciplina  il  comitato  di  indirizzo  e  il  comitato
direttivo del Fondo, prevedendo, tra l'altro,  che  «Sono  istituiti,
presso il  Ministero  della  transizione  ecologica,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  un  comitato  di
indirizzo e un comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il
comitato di indirizzo e' presieduto dal  Ministro  della  transizione
ecologica o da un suo delegato ed e' composto  da  un  rappresentante
del Ministero della transizione ecologica, da un  rappresentante  del
Ministero dell'economia e delle finanze e da  un  rappresentante  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale.
Esso  definisce  l'orientamento  strategico   e   le   priorita'   di
investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su  proposta
della Cassa depositi e prestiti S.p.a., il  piano  di  attivita'  del
Fondo,  anche  mediante  la  definizione  dell'ammontare  di  risorse
destinato alle distinte modalita' di intervento di cui al comma  489,
ivi inclusi eventuali limiti per  aree  geografiche  e  categorie  di
paesi e per interventi effettuati in favore  di  soggetti  privati  o
aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema  dei
limiti di rischio. Il comitato direttivo del Fondo delibera in merito
ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse  del
Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti S.p.a.»; 
  Visto l'art. 1, comma 497, della legge istitutiva, il quale prevede
che «La dotazione  del  Fondo  italiano  per  il  clima  puo'  essere
incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati,
nazionali o internazionali, anche  a  valere  su  risorse  europee  e
internazionali, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato e successiva riassegnazione,  ai  fini  della  costituzione  di
sezioni speciali secondo le medesime finalita' di cui al comma 488.»; 
  Vista la normativa europea in materia di clima, in  particolare  il
regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'Unione
europea 30 giugno 2021, n. 2021/1119/UE, che istituisce il quadro per
il conseguimento  della  neutralita'  climatica  e  che  modifica  il
regolamento  (CE)  n.  401/2009  e  il  regolamento  (UE)   2018/1999
(«Normativa europea sul clima»); 
  Visti  il  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
dell'Unione europea del 18 luglio 2018  n.  2018/1046  (UE,  EURATOM)
(regolamento  finanziario)  e  la  comunicazione  della   Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C14/02); 
  Vista la normativa europea in materia di aiuti di Stato,  tra  cui,
in particolare, la comunicazione della  Commissione  europea  del  16
dicembre 2021 2021/C 508/01, relativa agli «Orientamenti sugli  aiuti
di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento
del   rischio»;   la   Comunicazione   della   Commissione    europea
«sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli  aiuti
di Stato concessi sotto forma di garanzie» (2008/C  155/02),  del  20
giugno 2008; il regolamento della Commissione europea del  17  giugno
2014, n. 651/2014,  il  quale  dichiara  alcune  categorie  di  aiuto
compatibili con il mercato interno (regolamento di  esenzione)  e  le
Linee guida del 21 dicembre 2021 della Commissione europea  su  aiuti
di Stato al clima, alla protezione ambientale e all'energia 2022; 
  Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e il decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229»; 
  Considerato  che  l'art.  1,  comma  488,  della  legge  istitutiva
stabilisce nell'ultimo periodo  che  «Con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro della transizione ecologica, di  concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni,
i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) beneficiari: i soggetti pubblici o privati destinatari diretti
di uno degli interventi, con l'esclusione delle persone fisiche,  ivi
inclusi i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 7, comma 2  e
all'art. 8; 
    b) CDP: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    c) comitato direttivo: il comitato di cui all'art. 1, comma  496,
della legge istitutiva, il  cui  funzionamento  e'  disciplinato  con
apposito decreto del Ministro della transizione  ecologica,  adottato
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale e il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  che
delibera, tra l'altro, in merito agli interventi  concessi  a  valere
sulle risorse del Fondo, su proposta del gestore del Fondo  e  adotta
le disposizioni operative; 
    d) comitato di indirizzo: il comitato di cui  all'art.  1,  comma
496, della legge istitutiva, il cui funzionamento e' disciplinato con
apposito decreto del Ministro della transizione  ecologica,  adottato
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, che,  tra
l'altro,  definisce  l'orientamento  strategico  e  le  priorita'  di
investimento del Fondo e approva, su proposta del gestore del  Fondo,
il Piano delle attivita'; 
    e) conto corrente di tesoreria centrale:  il  conto  corrente  di
tesoreria  centrale  di  cui  all'art.  1,  comma  493,  della  legge
istitutiva; 
    f) convenzione: la convenzione tra il MiTE e CDP da sottoscrivere
ai  sensi  dell'art.  1,  comma  493,  della  legge  istitutiva,  che
disciplina, tra  l'altro,  le  modalita'  di  gestione  del  Fondo  e
l'impiego delle risorse del Fondo in  coerenza  con  il  Piano  delle
attivita' e le disposizioni operative; 
    g) criteri ESG: criteri non finanziari che definiscono  l'impatto
ambientale, il rispetto dei valori sociali e  gli  aspetti  di  buona
gestione; 
    h) destinatari finali: i soggetti pubblici  o  privati  ai  quali
sono destinati  i  fondi  messi  a  disposizione  o  garantiti  dagli
Interventi eseguiti in modalita' indiretta; 
    i)  disciplina  rilevante:  la  legge  istitutiva,  il   presente
decreto,  i  decreti  attutativi  previsti  ai  sensi   della   legge
istitutiva, il Piano delle attivita', le disposizioni operative e  le
delibere di volta in volta adottate dal comitato di indirizzo  e  dal
comitato direttivo; 
    j) disposizioni operative: le indicazioni operative e procedurali
per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle  attivita'  previste
dal presente decreto, deliberate dal  comitato  direttivo,  ai  sensi
dell'art. 11, comma 3, del presente decreto; 
    k) Fondo clima o Fondo: il «Fondo italiano per il clima»  di  cui
all'art. 1, commi da 488 a 497,  della  legge  istitutiva,  istituito
nello stato di previsione del MiTE; 
    l) gestore del Fondo: CDP, individuata quale  gestore  del  Fondo
clima dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva; 
    m)  interventi:  la  sottoscrizione  o  l'acquisto  di  quote   o
partecipazioni  di  strumenti  di  investimento,  la  concessione  di
finanziamenti e il rilascio di garanzie ai sensi dell'art.  1,  comma
489, della legge istitutiva; 
    n)  istituzioni  finanziarie:  le  istituzioni   finanziarie   di
sviluppo bilaterali, regionali, multilaterali e  sovranazionali,  gli
istituti nazionali di sviluppo  e  di  promozione  e  le  istituzioni
finanziarie costituite tramite  accordi  internazionali,  nonche'  le
banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del  credito  e
sottoposti a vigilanza prudenziale da parte dell'autorita' competente
nella giurisdizione di riferimento; 
    o) istituzione finanziarie europee:  le  istituzioni  finanziarie
abilitate all'esercizio del credito nell'Unione europea; 
    p) legge istitutiva: la legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    q) micro, piccole e medie imprese:  le  micro,  piccole  e  medie
imprese  come  definite  nell'allegato  1  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014; 
    r) MiTE: il Ministero della transizione ecologica; 
    s) paesi partner: i paesi  destinatari  di  aiuto  pubblico  allo
sviluppo  individuati   dal   Comitato   di   aiuto   allo   sviluppo
dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico
(OCSE-DAC) e gli ulteriori paesi individuati con decreto del Ministro
della transizione ecologica, adottato di  concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi  dell'art.  1,  comma
488, della legge istitutiva; 
    t) piano  delle  attivita':  il  piano  di  attivita'  del  Fondo
deliberato dal comitato di indirizzo, su  proposta  del  gestore  del
Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge istitutiva; 
    u) strumenti di investimento: gli strumenti  di  investimento  di
cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto; 
    v) tranche junior: nell'ambito di un  portafoglio  di  operazioni
finanziarie la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le
prime perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio; 
    w) tranche mezzanine: nell'ambito di un portafoglio di operazioni
finanziarie, la quota del portafoglio di finanziamenti  che  sopporta
le  perdite  registrate  a  valere  sul  medesimo  portafoglio   dopo
l'esaurimento della tranche  junior  ove  sia  prevista  una  tranche
senior; 
    x) tranche senior: nell'ambito di un  portafoglio  di  operazioni
finanziarie, la quota del portafoglio di finanziamenti  che  sopporta
le  perdite  registrate  a  valere  sul  medesimo  portafoglio   dopo
l'esaurimento della tranche junior e della tranche mezzanine.