Il Commissario straordinario di Governo 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 febbraio  2021,  che  istituisce  lo  strumento  di
recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico  di
fornire  agli  Stati  membri  il  sostegno  finanziario  al  fine  di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e  degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione della valutazione del Piano di  ripresa  e  resilienza
dell'Italia e notificata all'Italia  dal  Segretariato  generale  del
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013,  n.  1316/2013,  n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  514/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle  procedure»,  con  cui  sono  state
individuate la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e le prime misure di rafforzamento delle strutture  amministrative  e
di accelerazione e snellimento delle procedure; 
  Vista la Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento
4.3. «Caput Mundi - Next generation EU per grandi eventi  turistici»,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), articolato in sei
linee d'azione denominate, rispettivamente, «Roman cultural  heritage
for EU-Next generation», «Giubileo 2025-Dalla Roma pagana  alla  Roma
cristiana», «#La Citta' Condivisa», «#Mitingodiverde», «#Amanotesa» e
«#Roma4.0» per un costo complessivo di 500 mln di euro; 
  Considerato che la Missione 1, Componente 3  «Cultura  e  turismo»,
Investimento 4.3. «Caput Mundi - Next generation EU per grandi eventi
turistici»  del  PNRR  individua  il  Ministero  del   turismo   come
amministrazione centrale titolare  del  programma  «Caput  Mundi»  da
attuare, per  gli  aspetti  di  competenza,  con  Roma  Capitale,  il
Ministero della cultura attraverso  le  sue  articolazioni  quali  la
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di  Roma,
la Soprintendenza Archeologia, belle  arti  e  paesaggio  per  l'area
metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, la  Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per
l'Etruria meridionale, la Soprintendenza Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio  per  le  Province  di  Latina  e   Frosinone,   il   Parco
archeologico del Colosseo, il Parco archeologico  dell'Appia  antica,
nonche' lo stesso Ministero  del  turismo,  la  Regione  Lazio  e  la
diocesi di Roma; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  6
agosto 2021,  con  il  quale  le  risorse  finanziarie  previste  per
l'attuazione degli interventi del  PNRR  sono  state  assegnate  alle
singole amministrazioni  centrali  titolari  degli  interventi  e  in
particolare l'allegata tabella A, dalla  quale  risulta  che  per  la
misura M1C3-investimento 4.3 «Caput Mundi - Next  generation  EU  per
grandi eventi turistici» sono state assegnati 500 milioni di euro, da
suddividere in sei sub-investimenti; 
  Visto l'art. 1, commi 420 e ss., della legge 30 dicembre  2021,  n.
234  recante  «Bilancio  di  previsione  dello   Stato   per   l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il  triennio  2022-2024»,
come modificata dal decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  recante
«Ulteriori misure urgenti per l'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR)», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare: 
    il comma 421,  il  quale  dispone  che,  al  fine  di  assicurare
l'attuazione  degli  interventi  funzionali  alle  celebrazioni   del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta'  di  Roma  e
l'attuazione degli interventi di cui alla Misura  M1C3,  Investimento
4.3 del  PNRR,  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  sia
nominato un Commissario straordinario del Governo; 
    il comma 422, il quale dispone che: «Il Commissario straordinario
di cui al comma 421 predispone, sulla  base  degli  indirizzi  e  del
piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente  a
tale scopo destinate, la  proposta  di  programma  dettagliato  degli
interventi connessi  alle  celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025, da approvare con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. La proposta di programma  include  gli  interventi  relativi
alla Misura di cui al  comma  420,  individuati  in  accordo  con  il
Ministro  del  turismo,  il  quale  puo'  delegare   il   Commissario
straordinario alla  stipula  di  specifici  accordi  con  i  soggetti
attuatori»; 
    il comma 425,  che  dispone  che:  «Ai  fini  dell'esercizio  dei
compiti  di  cui  al  comma  421,   il   Commissario   straordinario,
limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo'
operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di  legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.   Le
ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono  immediatamente
efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»; 
    il comma 426, secondo cui: «Il Commissario straordinario coordina
la realizzazione di interventi ricompresi nel  programma  dettagliato
di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali  all'accoglienza  e
alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025
avvalendosi della societa' di cui al comma  427,  tenendo  conto,  in
relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al  comma  420,
dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi  e  gli  obiettivi
finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
    il comma 427, il quale prescrive che: «Al fine di  assicurare  la
realizzazione  dei  lavori  e  delle  opere  indicati  nel  programma
dettagliato  degli  interventi,  nonche'   la   realizzazione   degli
interventi  funzionali  all'accoglienza  e  alle   celebrazioni   del
Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025,  e'  costituita  una
societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e  delle
finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in  qualita'  di
soggetto attuatore e di  stazione  appaltante  per  la  realizzazione
degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi  utili
ad assicurare l'accoglienza  e  la  funzionalita'  del  Giubileo.  In
relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al  comma  420,
la societa' "Giubileo 2025" agisce in qualita' di stazione appaltante
e  le  funzioni  di  soggetto  attuatore  sono  svolte   dagli   enti
individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza [...]»; 
    il comma 427-bis, ai sensi del quale «Agli  affidamenti  relativi
alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni
e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza  e  la  funzionalita'
del Giubileo della Chiesa cattolica  per  il  2025  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto  art.  48,
il  ricorso  alla  procedura  negoziata  e'  ammesso,  nella   misura
strettamente necessaria, quando  l'applicazione  dei  termini,  anche
abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere  il
rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al  fine
di ridurre i tempi di realizzazione degli  interventi  del  programma
dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo, la  conferenza
di servizi prevista dall'art. 48, comma 5, del  citato  decreto-legge
n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante  da  rispettare  da
parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e  alla
realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo
nell'esecuzione    delle    lavorazioni    rispetto    al    predetto
cronoprogramma, l'applicazione  nei  confronti  dei  citati  enti  di
sanzioni commisurate alle penali di cui all'art.  113-bis,  comma  4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50»; 
    il comma 429, il quale prevede che: «La societa' "Giubileo  2025"
cura le attivita'  di  progettazione  e  di  affidamento  nonche'  la
realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale
scopo,  la  societa'  puo'  avvalersi,  previa  stipula  di  apposite
convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e  amministrativi
della Regione Lazio, del Comune di Roma  Capitale,  dell'Agenzia  del
demanio, dei provveditorati interregionali per  le  opere  pubbliche,
nonche' dei concessionari di servizi pubblici. La  predetta  societa'
puo' altresi', nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche
in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme
che costituiscono attuazione delle disposizioni  delle  direttive  n.
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2014, apposite convenzioni,  anche  a  titolo  oneroso,  con
societa' direttamente o indirettamente partecipate  dallo  Stato,  da
Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza  tecnica,
operativa e gestionale». 
  Visti inoltre i commi 422, 426, 438 e 441  della  citata  legge  30
dicembre 2021, n. 234, come modificati dall'art. 40 del summenzionato
decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  recante  «Ulteriori  misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29  giugno  2022,
n. 79, i quali recano la disciplina  delle  modalita'  di  attuazione
dell'Investimento 4.3 della Misura M1C3 del PNRR; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  4  febbraio
2022 con cui il  Sindaco  di  Roma  pro  tempore  e'  stato  nominato
Commissario straordinario ai sensi  dell'art.  1,  comma  421,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  79  del  29  giugno  2022,  recante
«Ulteriori misure urgenti per l'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR)» e in particolare l'art. 40, comma 1, che
attribuisce al Ministero del turismo la  facolta'  di  avvalersi  del
Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1,  comma  421,
della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  per  la  realizzazione  degli
investimenti in materia di «Caput Mundi  -  Next  generation  EU  per
grandi  eventi  turistici»,  anche  delegandolo  alla  stipula  degli
accordi con i soggetti attuatori e alla  conseguente  fase  attuativa
del programma; 
  Visto il decreto prot. n. 6971 del  27  maggio  2022,  con  cui  il
Ministro del turismo ha  delegato  il  Commissario  straordinario  di
Governo alla stipula degli accordi con i soggetti  attuatori  e  alla
conseguente  fase  attuativa  del  programma  per  la   realizzazione
dell'investimento Caput Mundi - Next generation EU per grandi  eventi
turistici; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2022 registrato dai  competenti  organi  di  controllo  il  23
giugno 2022 al n. 1656 di costituzione della Societa'  Giubileo  2025
S.p.a. e di approvazione del relativo Statuto; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Piano  nazionale
di ripresa e resilienza; 
 
                          Considerato che: 
 
    la  decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021   di
assegnazione delle risorse finanziarie stabilisce milestone e  target
da rispettare nell'attuazione del programma e precisamente: 
      milestone al 30 giugno  2022:  sottoscrizione  dell'accordo  di
programma per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del  turismo  e
beneficiari/enti attuatori; 
      target al 31 dicembre 2024: raggiungimento in media, tra i siti
culturali e turistici oggetto  di  riqualificazione,  del  50%  dello
stato di avanzamento dei lavori; 
      target al 30 giugno 2026:  ultimazione  delle  riqualificazioni
dei siti culturali e turistici; 
    il Commissario straordinario, ai fini  del  raggiungimento  della
milestone del 30 giugno 2022, ha provveduto agli adempimenti relativi
alla Misura M1C3 «Caput Mundi - Next generation EU per grandi  eventi
turistici» del PNRR, cosi' come previsto  dall'art.  1  comma  420  e
seguenti della legge n. 234 del 2021 sottoscrivendo  gli  accordi  ai
sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  M1C3   -   35   per   la
realizzazione dell'investimento Caput Mundi - Next generation  EU  in
Rome con i dieci soggetti attuatori; 
    con ordinanza del Commissario straordinario n. 2  del  24  giugno
2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2022,
e' stato approvato l'elenco degli  interventi  relativi  alla  Misura
M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mundi - Next generation EU  per  grandi
eventi turistici» del PNRR per un totale di  336  interventi  per  un
importo complessivo pari a 500 milioni di euro (di seguito «Programma
Caput Mundi»); 
    in forza degli obiettivi PNRR da raggiungere entro le tempistiche
predefinite  sopraindicate,  in  applicazione  di   quanto   previsto
dall'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono state avviate
interlocuzioni con il Ministero del turismo, amministrazione centrale
titolare  del  programma,  ed  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, all'esito delle quali e' stata prevista la  possibilita'  di
coinvolgere l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  (di  seguito  «Invitalia»),
societa'   unipersonale   interamente   partecipata   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze, organismo di diritto pubblico ed  ente
in house a tutte le amministrazioni centrali,  la  quale,  agendo  in
forza di apposita Convenzione dell'8 febbraio 2022  sottoscritta  con
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato  e'  titolata  ad  offrire  possibile
supporto  tecnico-operativo  per  la  gestione  delle  procedure   di
evidenza pubblica finalizzate  alla  individuazione  degli  operatori
economici preposti alle attivita' di progettazione ed esecuzione  dei
lavori degli interventi oggetto della Misura M1C3, Investimento  4.3.
«Caput Mundi - Next generation EU per grandi  eventi  turistici»  del
PNRR, in analogia a quanto gia' avvenuto per  l'attuazione  di  altri
interventi PNRR; 
    ad   esito   delle   interlocuzioni   avviate   dal   Commissario
straordinario con Invitalia S.p.a. ed i dieci soggetti attuatori  del
programma Caput Mundi, nonche'  della  contestuale  analisi  dei  336
interventi ivi ricompresi, anche in considerazione della complessita'
qualitativa e quantitativa degli  stessi,  su  istanza  dei  soggetti
attuatori  si  e'  ipotizzato  di  affidare  la  gestione  di  alcuni
interventi ad Invitalia  e  di  lasciare  la  gestione  dei  restanti
interventi ai soggetti attuatori e/o alla societa' Giubileo 2025; 
    con  riferimento  agli  interventi  analizzati,  Invitalia  aveva
prospettato il ricorso  ad  una  procedura  di  affidamento  mediante
accordo quadro con una tempistica che orientativamente prevedeva,  in
un primo momento, la pubblicazione degli atti di  gara  entro  il  30
novembre 2022 e l'individuazione degli operatori economici  entro  il
mese di febbraio 2023, in coerenza  con  i  cronoprogrammi  attuativi
idonei al conseguimento del target al 31 dicembre 2024; 
    nelle  more  della  costituzione  e  qualificazione  della  sopra
menzionata  societa'  Giubileo  2025,  individuata   quale   stazione
appaltante dall'art. 1 comma 427 della legge  n.  234  del  2021,  il
Commissario straordinario ha  proseguito  le  attivita'  inerenti  la
realizzazione degli interventi del programma Caput Mundi, consistenti
in particolare nell'elaborazione, da parte  dei  soggetti  attuatori,
delle schede degli interventi ricompresi nel  programma  e  nel  loro
monitoraggio da parte prima della struttura  del  Commissario  e  poi
dell'Unita' di Missione per il PNRR - Ufficio  di  rendicontazione  e
controllo del Ministero del turismo; 
    la  formalizzazione  di  tutte  le  schede  degli  interventi  e'
avvenuta nel mese di ottobre 2022; 
    conclusa  la  formalizzazione  delle  schede  degli   interventi,
necessaria per la predisposizione degli atti di gara, stante l'art. 1
comma 427 della citata legge n. 234/2021 che assegna le  funzioni  di
stazione appaltante alla societa' Giubileo 2025, con nota prot n.  RM
179 del 7 novembre 2022 il Commissario straordinario ha chiesto  alla
societa' Giubileo 2025 di formulare un  cronoprogramma  di  attivita'
coerente con le scadenze sopra riportate  e  comparabile  con  quanto
prospettato da Invitalia; 
    con nota prot. 59 dell'8 novembre 2022  acquisita  al  protocollo
del Commissario straordinario con prot. RM/182 del 9 novembre 2022 la
societa' Giubileo 2025, nel confermare la  propria  disponibilita'  a
svolgere le funzioni di stazione appaltante ad essa attribuite  dalle
vigenti   disposizioni   legislative,   ha   comunicato    che,    in
considerazione della numerosita' degli  interventi  (n.  335)  e  dei
soggetti attuatori (n. 10), avrebbe dovuto svolgere  un'attivita'  di
almeno quattro mesi; 
    tali  tempistiche  avrebbero   conseguentemente   comportato   un
significativo ritardo sui cronoprogrammi  procedurali  elaborati  dai
soggetti attuatori e, di conseguenza, il mancato rispetto dei  target
previsti dalla decisone del Consiglio ECOFIN (target al  31  dicembre
2024: raggiungimento in media,  tra  i  siti  culturali  e  turistici
oggetto di riqualificazione, del 50% dello stato di  avanzamento  dei
lavori e target al 30 giugno 2026: ultimazione delle riqualificazioni
dei siti culturali e turistici) e dunque il  mancato  rispetto  degli
obiettivi previsti dal PNRR; 
    ancora oggi la societa' Giubileo 2025 e' in via di strutturazione
e non dispone della capacita' operativa  necessaria  ad  agire  quale
stazione appaltante  per  tutti  gli  interventi  facenti  parte  del
Programma Caput Mundi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
codice dei contratti pubblici; 
  Visto, in particolare, l'art. 37, comma 7, del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, che recita: «7.  Le  centrali  di  committenza
possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed  eseguire  i  contratti
per  conto  delle  amministrazioni  aggiudicatrici   e   degli   enti
aggiudicatori; b) stipulare  accordi  quadro  ai  quali  le  stazioni
appaltanti qualificate possono  ricorrere  per  l'aggiudicazione  dei
propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati
elettronici»; 
  Visto altresi' l'art. 38,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, che sancisce che Invitalia S.p.a. e' iscritta  di
diritto  nell'apposito  elenco,   tenuto   dall'Autorita'   nazionale
anticorruzione - ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate  di  cui
fanno parte anche le centrali di committenza; 
  Visto l'art. 10 del citato decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  e
in particolare  il  comma  1,  che  dispone  che  «per  sostenere  la
definizione e l'avvio delle procedure di  affidamento  ed  accelerare
l'attuazione degli investimenti pubblici, in  particolare  di  quelli
previsti  dal  PNRR  e  dai  cicli  di  programmazione  nazionale   e
dell'Unione  europea  2014-2020  e  2021-2027,   le   amministrazioni
interessate, mediante apposite  convenzioni,  possono  avvalersi  del
supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai  sensi
dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
  Visto, altresi', il comma 6-quater dell'art. 10  del  decreto-legge
del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29  luglio  2021,  n.  108,  aggiunto  dall'art.  32,  comma  1,  del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,  recante  «Ulteriori  misure
urgenti in materia di politica  energetica  nazionale,  produttivita'
delle imprese, politiche sociali e per  la  realizzazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ai  sensi  del  quale  «Al
fine di accelerare l'avvio degli  investimenti  di  cui  al  presente
articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e  flessibili  per
l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo  laddove  necessario
l'impiego  uniforme  dei  principi  e  delle  priorita'   trasversali
previste dal Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  ed
agevolando al contempo le attivita' di monitoraggio e controllo degli
interventi, in attuazione di quanto previsto dal  comma  1,  d'intesa
con le amministrazioni  interessate,  Invitalia  S.p.a.  promuove  la
definizione e la conclusione di appositi  accordi  quadro,  ai  sensi
dell'art. 54 del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  per
l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti  attuatori
che si avvalgono di una procedura avente ad  oggetto  accordi  quadro
per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attivita'
di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti
a carico delle convenzioni di cui al comma 5»; 
  Visto inoltre l'art. 48 del decreto-legge del 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, che prevede diverse semplificazioni in  materia  di  affidamento
dei contratti pubblici nell'ambito del PNRR e del PNC; 
  Visti gli «Obblighi in  capo  al  soggetto  attuatore»  assunti  da
ciascun soggetto attuatore  ai  sensi  delle  disposizioni  contenute
nell'art. 6 dell'accordo stipulato con il  Commissario  straordinario
ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  M1C3  -  35   e,   in
particolare, quelli  assunti  da  Roma  Capitale,  la  Soprintendenza
speciale  Archeologia,  belle  arti   e   paesaggio   di   Roma,   la
Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio  per   l'area
metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, la  Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per
l'Etruria meridionale, la Soprintendenza Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio  per  le  province  di  Latina  e   Frosinone,   il   Parco
archeologico del Colosseo, il Parco archeologico  dell'Appia  antica,
la Regione Lazio; 
  Viste le attivita' di centralizzazione delle committenze di cui  al
combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera l),  37,  comma
7, e 38, comma 1, del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
svolte da Invitalia  quale  centrale  di  committenza  qualificata  a
livello nazionale; 
 
                            Ritenuto che: 
 
    il Commissario straordinario, ai sensi di quanto  previsto  dalla
legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 426, deve  tener  conto
«in relazione agli interventi relativi alla Misura di  cui  al  comma
420,  dell'obbligo  di  rispettare  gli  obiettivi  intermedi  e  gli
obiettivi  finali  stabiliti  dal  Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza»; 
    il ricorso alla societa' Giubileo 2025 quale stazione  appaltante
per tutti gli interventi rientranti nel  Programma  Caput  Mundi  non
garantirebbe,  per  tutte  le  suesposte  ragioni,  il  rispetto  dei
suddetti obblighi; 
    si e' senz'altro in presenza di interventi urgenti di particolare
criticita', la cui mancata attuazione  comporterebbe  la  revoca  dei
finanziamenti PNRR; 
    ricorrono,  allo  stato,  tutti  i  presupposti  richiesti  dalle
disposizioni   normative    vigenti    affinche'    il    Commissario
straordinario, ai sensi  dell'art.  1,  comma  425,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, possa operare, a mezzo di ordinanza, in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,  fatto  salvo
il rispetto delle disposizioni del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  159,  delle  disposizioni  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004,   n.   42,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. 
  Tutto cio' premesso e considerato; 
 
                             Ordina che: 
 
ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla  Misura
M1C3,  Investimento  4.3  del  PNRR,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 1 comma 427  della  legge  n.  234/2021  secondo  cui:  «In
relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al  comma  420,
la societa' Giubileo 2025 agisce in qualita' di stazione appaltante e
le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti  individuati
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza», i  soggetti  attuatori,
fermi rimanendo  gli  obblighi  assunti  per  effetto  degli  accordi
stipulati con il sottoscritto  Commissario  straordinario,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 422, della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234  e
successive modificazioni ed integrazioni, agiscano anche in  qualita'
di stazione appaltante  con  possibilita'  per  gli  stessi  di  fare
ricorso alle attivita' di Invitalia S.p.a. o  di  altre  centrali  di
committenza  per  tutte  le  fasi   prestazionali   necessarie   alla
progettazione, verifica, esecuzione e collaudo dei necessari lavori. 
  La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed  e'  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 gennaio 2023 
 
                                     Il Commissario straordinario     
                                              di Governo              
                                               Gualtieri