IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  maggio
2000, n. 139 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e in particolare
l'articolo 32-sexies; 
  Visto l'articolo 21  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2015,  n.
100, recante individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie
e strumentali alla Scuola  nazionale  dell'amministrazione  ai  sensi
dell'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,  relativo
all'unificazione delle Scuole di formazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno   2019,   n.   78,   e   successive   modificazioni,   recante
l'organizzazione  degli  Uffici  centrali  di  livello   dirigenziale
generale del Ministero dell'interno e, in particolare, l'articolo  7,
comma 2, lett. b); 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n.  196,
e successive modificazioni, concernente  il  regolamento  recante  le
modalita' di svolgimento del corso biennale  di  formazione  iniziale
del personale della carriera prefettizia; 
  Rilevato che l'articolo 1, comma 884,  lett.  a),  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, ha ridotto la durata del corso  di  formazione
iniziale del personale della carriera prefettizia da due  anni  a  un
anno; 
  Ritenuto quindi che si rende necessario conformare le  disposizioni
regolamentari relative al corso iniziale di formazione dei funzionari
della carriera prefettizia al nuovo quadro normativo; 
  Sentito il Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione; 
  Sentite le organizzazioni sindacali di categoria; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  20  settembre
2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi
con nota n. 11644 P- del 23 dicembre 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le modalita'
di svolgimento e articolazione del corso di formazione  iniziale  del
personale della carriera prefettizia, di valutazione dei partecipanti
al termine del corso ai fini del superamento del periodo di  prova  e
dell'inquadramento  nella  qualifica  di  viceprefetto  aggiunto,  di
risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita', nonche' i
criteri di determinazione della posizione in  ruolo  del  funzionario
ritenuto idoneo. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica
          italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio
          2000, n.  139  (Disposizioni  in  materia  di  rapporto  di
          impiego del personale della carriera prefettizia,  a  norma
          dell'art. 10 della legge 28  luglio  1999,  n.  266),  come
          sostituito dall'art. 1, comma 884, lettera a), della  legge
          30 dicembre 2021, n.  234  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024): 
                «Art. 5 (Formazione iniziale). - 1.  Con  regolamento
          del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le
          modalita' di svolgimento del corso di  formazione  iniziale
          della durata di un anno, articolato in periodi alternati di
          formazione teorico-pratica e  di  tirocinio  operativo,  di
          valutazione dei partecipanti al termine del corso  ai  fini
          del superamento del periodo di prova  e  dell'inquadramento
          nella qualifica di viceprefetto  aggiunto,  di  risoluzione
          del rapporto di impiego in caso di inidoneita',  nonche'  i
          criteri di determinazione  della  posizione  in  ruolo  del
          funzionario ritenuto idoneo. 
                2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui
          al comma 1, il funzionario e' destinato, in sede  di  prima
          assegnazione, ad una  prefettura-ufficio  territoriale  del
          Governo.  Nell'ambito  delle  sedi  di  servizio   indicate
          dall'amministrazione ai fini  della  copertura  dei  posti,
          l'assegnazione  e'  effettuata  in  relazione  alla  scelta
          manifestata da  ciascun  funzionario  secondo  l'ordine  di
          ruolo come determinato ai sensi del  comma  1.  Il  periodo
          minimo di permanenza nella sede di prima  assegnazione  non
          puo' essere inferiore a due anni.» 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   32-sexies   del
          decreto-legge 4  ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2018,  n.   132
          (Disposizioni   urgenti   in    materia    di    protezione
          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'
          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata): 
                «Art. 32-sexies (Istituzione del  Centro  Alti  Studi
          del Ministero dell'interno). -  1.  Per  la  valorizzazione
          della cultura istituzionale e professionale  del  personale
          dell'Amministrazione civile dell'interno  e'  istituito  il
          Centro Alti Studi del  Ministero  dell'interno  nell'ambito
          del   Dipartimento   per   le   politiche   del   personale
          dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie     che     opera      presso      la      Sede
          didattico-residenziale,   con   compiti   di    promozione,
          organizzazione e  realizzazione  di  iniziative,  anche  di
          carattere   seminariale,   finalizzate   allo   studio    e
          all'approfondimento dei profili normativi e  amministrativi
          attinenti  all'esercizio  delle  funzioni  e  dei   compiti
          dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  nonche'   alla
          realizzazione di studi e ricerche  sulle  attribuzioni  del
          Ministero dell'interno. 
                2. Il Centro Alti Studi del  Ministero  dell'interno,
          fermi restando la dotazione organica e il  contingente  dei
          prefetti collocati a disposizione ai sensi della  normativa
          vigente, e' presieduto da  un  prefetto,  con  funzioni  di
          presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un
          comitato scientifico  i  cui  componenti  sono  scelti  fra
          rappresentanti  dell'Amministrazione  civile  dell'interno,
          docenti   universitari    ed    esperti    in    discipline
          amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al
          presidente e ai componenti degli organi di cui  al  periodo
          precedente  non  spetta  la  corresponsione  di   compensi,
          rimborsi  di  spese,  emolumenti  o  gettoni  di   presenza
          comunque denominati. Il Centro  Alti  Studi  del  Ministero
          dell'interno  non  costituisce  articolazione  di   livello
          dirigenziale del Ministero dell'interno. 
                3. Per  le  spese  di  promozione,  organizzazione  e
          realizzazione   di   iniziative,   anche    di    carattere
          seminariale, nonche' realizzazione di studi e ricerche,  e'
          autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a  decorrere  dal
          2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          utilizzo   delle   risorse   destinate   alle   spese    di
          funzionamento della Sede didattico-residenziale di  cui  al
          comma 1. 
                4.  Fatto  salvo  quanto  disposto   dal   comma   3,
          all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica.» 
              - Si riporta l'art.  21  del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la  semplificazione
          e la trasparenza amministrativa e  per  l'efficienza  degli
          uffici giudiziari): 
                «Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione). -
          1. Al fine di razionalizzare il  sistema  delle  scuole  di
          formazione delle amministrazioni  centrali,  eliminando  la
          duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'Istituto   diplomatico
          "Mario Toscano", la Scuola  superiore  dell'amministrazione
          dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e
          la Scuola superiore di statistica e di analisi  sociali  ed
          economiche,  nonche'  le  sedi  distaccate   della   Scuola
          nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale
          sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione
          degli  organismi  soppressi  sono  attribuite  alla  Scuola
          nazionale    dell'amministrazione    e     assegnate     ai
          corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma
          3.  Le  risorse  finanziarie  gia'  stanziate  e  destinate
          all'attivita' di formazione sono attribuite,  nella  misura
          dell'ottanta   per    cento,    alla    Scuola    nazionale
          dell'amministrazione e versate, nella misura del venti  per
          cento, all'entrata del  bilancio  dello  Stato.  La  stessa
          Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo  determinato
          e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto
          in essere presso gli organismi soppressi, che cessano  alla
          loro naturale scadenza. 
                2. All'art. 6, comma 1, del  decreto  legislativo  1°
          dicembre  2009,  n.  178,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) le parole: "dal Capo  del  Dipartimento  per  la
          digitalizzazione   della   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione tecnologica," sono soppresse; 
                  2) le parole: "da  due  rappresentanti"  fino  alla
          fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:  "da  tre
          rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione
          e la pubblica amministrazione, di cui  uno  su  indicazione
          del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un
          rappresentante  nominato  dal   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  da  uno  nominato  dal
          Ministro  dell'interno,  da  uno  nominato   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro
          degli affari esteri, da uno  nominato  dal  Ministro  della
          difesa e da non piu' di tre nominati da ulteriori  Ministri
          designati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri". 
                3. Entro centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, la  Scuola
          nazionale   dell'amministrazione    adegua    il    proprio
          ordinamento ai seguenti principi: 
                  1) organizzazione in dipartimenti,  assegnando,  in
          particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi
          del comma 1 ad altrettanti dipartimenti; 
                  2) collaborazione con gli organi costituzionali, le
          autorita'  indipendenti,  le  istituzioni  universitarie  e
          l'Istituto  nazionale  di  statistica,   anche   attraverso
          convenzioni  relative  allo  svolgimento  di  attivita'  di
          formazione iniziale e permanente. 
                4. I docenti ordinari e i  ricercatori  dei  ruoli  a
          esaurimento della Scuola superiore  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  cui  all'art.   4-septies,   comma   4,   del
          decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,  sono
          trasferiti alla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e
          agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei  professori
          o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e'
          rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri
          docenti della Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  che
          viene determinato dallo stesso decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico
          spettante, rispettivamente, ai professori o ai  ricercatori
          universitari a tempo pieno con  corrispondente  anzianita'.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi  o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica.
          Nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione  per  il
          regime a tempo definito, il trattamento economico  ad  essi
          spettante e' corrispondentemente ridotto  e  nei  confronti
          degli stessi non si applica la disposizione di cui all'art.
          2, comma 4, secondo periodo,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
          novembre 2015, n. 202. 
                5. Il personale non  docente  anche  in  servizio  in
          posizione di comando o fuori  ruolo  presso  gli  organismi
          soppressi di  cui  al  comma  1,  entro  centoventi  giorni
          dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,   rientra   nelle   amministrazioni   di
          appartenenza. Il personale non docente in  servizio  presso
          le sedi distaccate o periferiche,  anche  in  posizione  di
          comando o fuori ruolo,  puo'  transitare  nei  ruoli  delle
          amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione
          organica o, in subordine, in sovrannumero,  con  preferenza
          nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione.  Il
          personale trasferito ai sensi del presente  comma  mantiene
          l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo  stesso
          si applica il trattamento giuridico e  economico,  compreso
          quello  accessorio,  previsto  dai   contratti   collettivi
          vigenti nell'amministrazione di destinazione. 
                6. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza  del
          Consiglio dei ministri le risorse finanziarie e strumentali
          necessarie per l'esercizio  delle  funzioni  trasferite  ai
          sensi del presente articolo. Fino all'adozione del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  primo
          periodo, le  attivita'  formative  e  amministrative  degli
          organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo
          sono regolate da accordi conclusi  ai  sensi  dell'art.  15
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione
          e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi,
          senza pregiudizio per la continuita' e il compimento  delle
          attivita' formative, di  reclutamento  e  concorsuali  gia'
          disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole
          di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, lettera b),
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  11
          giugno 2019, n. 78  (Regolamento  recante  l'organizzazione
          degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale  del
          Ministero dell'interno): 
                «2. Il Dipartimento per  l'amministrazione  generale,
          per le politiche del personale dell'amministrazione  civile
          e per le risorse strumentali e  finanziarie  e'  articolato
          nelle seguenti direzioni centrali: 
                  a) (Omissis); 
                  b)  Direzione  centrale  per   le   politiche   del
          personale  dell'amministrazione  civile:   elaborazione   e
          attuazione delle politiche  delle  risorse  umane  e  della
          connessa  attivita'  di  studio  e  ricerca;  gestione  del
          personale  della  carriera  prefettizia  e  del   personale
          contrattualizzato,  anche  di  qualifica  dirigenziale,  in
          servizio  presso  le  strutture  centrali   e   periferiche
          dell'Amministrazione  civile  dell'interno;  tenuta   della
          matricola e cura dello  status  giuridico  dei  dipendenti,
          conferimento degli incarichi dirigenziali,  gestione  delle
          procedure selettive  interne;  verifica,  analisi,  studio,
          elaborazione   ed   aggiornamento   delle   procedure    di
          valutazione del personale in  raccordo  con  l'O.I.V.,  dei
          sistemi  d'incentivazione  economica,   delle   prestazioni
          assistenziali e delle attivita'  socio-culturali  a  favore
          del personale, della  mobilita'  interna  ed  esterna,  dei
          procedimenti disciplinari, del contenzioso e di ogni  altro
          aspetto concernente la gestione  del  rapporto  di  lavoro;
          individuazione dei Commissari per la  gestione  degli  enti
          sciolti per fenomeni  di  infiltrazione  di  tipo  mafioso;
          qualificazione, aggiornamento e  formazione  del  personale
          dell'Amministrazione civile dell'interno;» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il  testo  dell'art.  5,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si veda nelle note alle
          premesse.