IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge  5  marzo  2020,  n.  12,  che  all'art.  1
istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR)  e  il
Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli  2,  comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante  «Disposizioni  in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari»; 
  Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,
che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei  riguardi
dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della  legge
14 novembre  2000,  n.  338,  nonche'  un  incremento  delle  risorse
finanziarie; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  recante
«Revisione della normativa di principio in materia  di  diritto  allo
studio  e  valorizzazione   dei   collegi   universitari   legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5,  comma
1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
3, lettera f), e al comma 6», e in particolare gli articoli  13,  14,
15, 16 e 17; 
  Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18,
recante «Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre  2000,
n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388»; 
  Tenuto conto dei  protocolli  di  collaborazione  nel  campo  della
cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana  e
numerosi Stati membri dell'UE per incrementare gli scambi di studenti
universitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005,
n. 296, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalita'  di
concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo
Stato»; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
relativo al «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
  Visto l'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme
sul diritto agli studi universitari»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e la legge 30 dicembre  2021,
n. 234, recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione
del Next Generation EU-Italia; 
  Visto l'art.  1,  comma  1043,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto l'art.  119,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  n.  34/2020
riguardante l'asseverazione della congruita' delle spese sostenute  a
consuntivo in relazione agli interventi agevolati; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 che, all'art.  17,  definisce
gli obiettivi ambientali, tra cui il principio  di  non  arrecare  un
danno  significativo  (DNSH,  «Do  No  Significant   Harm»),   e   la
comunicazione  della   Commissione   (UE)   2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa  e  la  resilienza,  enucleando  gli  obiettivi  generali   e
specifici  del  dispositivo  nonche'  prevedendo,  tra  l'altro,   il
principio di addizionalita' dello stesso rispetto al sostegno fornito
nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il  quale
i progetti di riforma e di investimento possono essere  sostenuti  da
altri programmi  e  strumenti  dell'Unione,  a  condizione  che  tale
sostegno non copra lo stesso costo (art. 9); 
  Visto, in particolare, l'Allegato VI al predetto  regolamento  che,
al punto 25, per il campo di intervento «Rinnovo della  dotazione  di
alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e
misure di sostegno», prevede i coefficienti del 40 per cento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106  della  Commissione
del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori  comuni  e  gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e  della
resilienza; 
  Visti i principi trasversali previsti  dal  PNRR,  quali,  tra  gli
altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale
(c.d. tagging), il principio della parita' di genere e  l'obbligo  di
protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del  divario
territoriale; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  la  cui
valutazione positiva e' stata approvata con decisione  del  Consiglio
ECOFIN 10160/21 dell'8 luglio 2021, e, in particolare, la Missione 4,
Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi
per studenti  e  investimenti  negli  alloggi  per  studenti  (M4C1-R
1.7-27-30)», che prevede lo stanziamento di 300 milioni di  euro  per
il traguardo della creazione e assegnazione di posti letto aggiuntivi
almeno pari a 7.500 entro il 31 dicembre 2022; 
  Visti gli  Operational  Arrangements  siglati  fra  la  Commissione
europea e il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  in  data  22
dicembre 2021; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR,  e  in
particolare: 
    il target M4C1-28, in scadenza al T4 2022:  «Almeno  7.500  posti
letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla  legge  n.  338/2000,
quale riveduta entro il 31 dicembre 2021»; 
    la milestone M4C1-29, in scadenza al T4 2022:  «La  riforma  deve
comprendere: 1) apertura della partecipazione al finanziamento  anche
a    investitori    privati,    consentendo    anche     partenariati
pubblico-privato in cui l'universita' utilizzera' i fondi disponibili
per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari
destinati agli alloggi  per  gli  studenti;  2)  assicurazione  della
sostenibilita' a lungo termine degli investimenti privati  garantendo
una modifica del  regime  di  tassazione  (dal  regime  applicato  ai
servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur
vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi  durante  l'anno  accademico,
consentendo un altro utilizzo delle strutture quando  le  stesse  non
sono necessarie per l'ospitalita' studentesca; 3) condizionamento del
finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parita'
di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come
alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento  e
al rispetto del limite massimo  concordato  negli  affitti  a  carico
degli studenti,  anche  dopo  la  scadenza  dei  regimi  speciali  di
finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da
parte di operatori privati; 4) ridefinizione degli standard  per  gli
alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge  relativi
allo spazio comune per studente disponibile negli edifici  in  cambio
di camere (singole) meglio attrezzate»; 
    il  target  M4C1-30,  in  scadenza  al  T2  2026:  «Creazione   e
assegnazione di almeno 60.000  posti  letto  aggiuntivi  in  base  al
sistema legislativo esistente (legge n. 338/2000) e al nuovo  sistema
legislativo (Riforma 1.7: Riforma della  legislazione  sugli  alloggi
per studenti e investimenti negli alloggi per studenti).» 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  dell'11  dicembre
2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
«Assegnazione delle risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione» e successiva modifica del 23 novembre 2021; 
  Tenuto conto che, ai sensi del  suindicato  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021  e  successiva
rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'universita' e della
ricerca e' assegnatario di risorse previste  per  l'attuazione  degli
interventi del PNRR per complessivi 11.732 miliardi di euro, al  fine
di dare attuazione alle iniziative  previste  nell'ambito  delle  due
componenti  M4C1   «Potenziamento   dell'offerta   dei   servizi   di
istruzione: dagli asili nido alle universita'» e M4C2 «Dalla  ricerca
all'impresa»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, Serie  generale  n.  279  del  23  novembre  2021,  recante
«Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse  previste
nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178»; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure»; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto l'art. 64, comma 8, del  predetto  decreto-legge  n.  77  del
2021, che ha  disposto  l'incremento  della  percentuale  massima  di
finanziamento prevista all'art. 1, comma 2, della legge  14  novembre
2000, n. 338; 
  Visto il decreto interministeriale  MUR-MEF  1°  ottobre  2021,  n.
1137, con cui e' stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge n. 77 del  2021,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, la  struttura  di  coordinamento  delle
attivita' di  gestione,  monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo
relative agli interventi previsti nel PNRR; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  che  ha
modificato la legge n. 3 del 2003, istitutiva del CUP; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto il combinato disposto degli articoli 3 e 17  del  regolamento
UE n. 2020/852 del 18 giugno  2020  relativo  all'istituzione  di  un
quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante  modifica
del regolamento (UE) n. 2019/2088,  secondo  cui  tra  i  criteri  di
ecosostenibilita' delle attivita' economiche  vi  e'  quello  per  il
quale le stesse non devono comportare  un  danno  significativo  agli
obiettivi ambientali; 
  Tenuto  conto  del   principio   di   sana   gestione   finanziaria
disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le  regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e di  quanto
previsto dal considerando  (25)  regolamento  (UE)  n.  2021/240  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  10  febbraio  2021,   in
particolare in materia di prevenzione  dei  conflitti  di  interessi,
delle frodi, della corruzione e recupero dei  fondi  che  sono  stati
indebitamenti assegnati; 
  Vista la  circolare  n.  21  del  14  ottobre  2021  del  Ministero
dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle  istruzioni  tecniche  per  la
selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la  circolare  n.  25  del  29  ottobre  2021  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR) -  Rilevazione  periodica  avvisi,  bandi  e  altre
procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare  n.  32  del  30  dicembre  2021  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza - Guida operativa per il rispetto  del  principio  di  non
arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la circolare  n.  33  del  31  dicembre  2021  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR) -  Nota  di  chiarimento  sulla  circolare  del  14
ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche  per  la
selezione  dei  progetti   PNRR   -   addizionalita',   finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; 
  Vista  la  circolare  n.  4  del  18  gennaio  2022  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021
- Indicazioni attuative»; 
  Vista  la  circolare  n.  6  del  24  gennaio  2022  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza  (PNRR) -   Servizi   di   assistenza   tecnica   per   le
amministrazioni titolari  di  interventi  e  soggetti  attuatori  del
PNRR»; 
  Vista la  circolare  n.  9  del  10  febbraio  2022  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle  Istruzioni  tecniche  per  la
redazione dei sistemi di gestione e controllo  delle  amministrazioni
centrali titolari di interventi del PNRR»; 
  Vista  la  circolare  n.  21  del  29  aprile  2022  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza  (PNRR)   e   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari  -  Chiarimenti  in  relazione  al   riferimento   alla
disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata  nei
dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; 
  Vista  la  circolare  n.  27  del  21  giugno  2022  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»; 
  Vista  la  circolare  n.  28  del  4  luglio  2022  del   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  recante  «Controllo  di  regolarita'
amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e
di contabilita' speciale. Controllo di regolarita'  amministrativa  e
contabile sugli atti di gestione  delle  risorse  del  PNRR  -  prime
indicazioni operative»; 
  Vista  la  circolare  n.  29  del  26  luglio  2022  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  recante  «Circolare  delle  procedure
finanziarie PNRR»; 
  Vista  la  circolare  n.  30  dell'11  agosto  2022  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  recante  «Procedure  di  controllo  e
rendicontazione delle misure PNRR»; 
  Vista la circolare  n.  32  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 22 settembre 2022  avente  ad  oggetto  «Piano  nazionale
ripresa e resilienza - acquisto di immobili a valere sul PNRR»; 
  Vista la circolare  n.  33  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 13 ottobre 2022 avente ad  oggetto  «Aggiornamento  Guida
operativa per  il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno
significativo all'ambiente (cd. DNSH)»; 
  Vista la circolare  n.  34  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  del  17  ottobre  2022  avente  ad  oggetto   «Linee   guida
metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni  per  il
Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
  Visto l'art. 1, comma 4-ter della legge 14 novembre 2000,  n.  338,
come inserito dall'art. 39 del decreto-legge 9 agosto  2022,  n.  115
convertito in legge 21  settembre  2022,  n.  142,  secondo  cui  «Le
risorse  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza   indicate
nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della  presente  legge
possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti
di cui al comma 1, nonche' di  altri  soggetti  pubblici  e  privati,
della  disponibilita'  di  posti  letto  per  studenti  universitari,
mediante  l'acquisizione  del  diritto  di  proprieta'  o,  comunque,
l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo  termine,  ovvero
per   finanziare   interventi   di   adeguamento   delle    residenze
universitarie  agli  standard  di  cui   alla   comunicazione   della
Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640  final)  sul
Green Deal  europeo,  recepiti  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza. Con separato bando riservato alle  finalita'  di  cui  al
presente   comma,   da   adottarsi   con   decreto    del    Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono definite  le  procedure  e  le
modalita' per la presentazione dei progetti e  per  l'erogazione  dei
relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di
cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalita'  di  acquisizione
della disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al  fine
di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del
Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo
periodo e sul provvedimento di nomina della  commissione  di  cui  al
comma 5, che puo' essere composta da rappresentati indicati dal  solo
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  possono  non  essere
acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui  al
presente comma non si applica la disposizione  di  cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto  2022,  recante
«Avviso pubblico per l'accesso al cofinanziamento di interventi volti
all'acquisizione della disponibilita' di  posti  letto  per  studenti
universitari ai sensi dell'art. 1, comma  4-ter,  legge  14  novembre
2000, n. 338», con particolare riguardo all'art. 6, comma 10, secondo
cui «La Commissione, nominata con distinto provvedimento dal Ministro
dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art.  1,  comma  4-ter
della legge 14 novembre 2000, n. 338 (come inserito dall'art. 39  del
decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115),  verificato  il  rispetto  di
quanto previsto ai commi precedenti  del  presente  decreto,  procede
alla individuazione degli interventi ammissibili al  cofinanziamento»
e all'art. 7,  comma  1,  secondo  cui  «Le  proposte  di  intervento
presentate con le modalita' di  cui  al  precedente  art.  6  saranno
valutate dall'apposita commissione di cui al precedente art. 6, comma
10»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 15  settembre  2022,  con
cui sono state apportate al  decreto  ministeriale  n.  1046  del  26
agosto 2022 talune precisazioni e specificazioni volte  ad  agevolare
ulteriormente la partecipazione dei soggetti interessati al  fine  di
conseguire il target M4C1-28, in scadenza al T4 2022; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1246 del  28  novembre  2022  e  i
relativi  allegati,  con  il  quale,  all'esito   dell'attivita'   di
valutazione delle proposte pervenute in riscontro all'avviso  decreto
ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, cosi' come  rettificato  dal
decreto  ministeriale  n.  1089  del  15  settembre  2022,  e'  stata
approvata la graduatoria degli interventi  ammissibili  ed  e'  stata
disposta l'ammissione a finanziamento dei medesimi; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1252 del 2 dicembre 2022,  recante
«Nuovo avviso pubblico per l'accesso al cofinanziamento di interventi
volti  all'acquisizione  della  disponibilita'  di  posti  letto  per
studenti universitari ai sensi dell'art. 1,  comma  4-ter,  legge  14
novembre 2000, n. 338»; 
  Visto  il  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.   144,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di   politica   energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»,  e
in particolare l'art. 25, recante «Nuove  misure  di  attuazione  del
Piano nazionale di ripresa e  resilienza  in  materia  di  alloggi  e
residenze  per  studenti  universitari»,  adottato  anche   ai   fini
dell'attuazione delle milestone PNRR M4C1-29  e  del  target  M4C130,
convertito in legge 17 novembre 2022, n. 175; 
  Considerata la necessita' di adottare il decreto attuativo previsto
dal comma 7 del richiamato art. 25  del  decreto-legge  23  settembre
2022, n. 144, convertito in legge 17 novembre 2022, n. 175; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano reso nella seduta del 21 dicembre 2022  (Repertorio  atti  n.
273/CSR del 21 dicembre 2022); 
  Visto il parere  favorevole  della  Conferenza  dei  rettori  delle
Universita' italiane, reso con nota prot. 001-1055. del  20  dicembre
2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Risorse per l'Housing universitario 
 
  1.  Le  risorse  previste  dalla  riforma  1.7  della  missione  4,
componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono
destinate,  per  un   importo   pari   a   660   milioni   di   euro,
all'acquisizione della disponibilita' di  nuovi  posti  letto  presso
alloggi o residenze per studenti delle istituzioni  della  formazione
superiore, ai fini del perseguimento delle finalita'  previste  dalla
medesima riforma. 
  2. Alle suddette risorse possono accedere le imprese, gli operatori
economici di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  p),  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o gli altri soggetti privati di cui
all'art. 1, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n.  338,  anche  in
convenzione ovvero in partenariato con le universita', le istituzioni
AFAM o gli enti regionali per il  diritto  allo  studio,  sulla  base
delle proposte formulate secondo le procedure definite  dal  presente
decreto, nonche' nell'ambito degli avvisi di cui al  successivo  art.
4. 
  Le proposte presentate sono valutate da una  commissione  istituita
presso il Ministero dell'universita' e  della  ricerca  ai  fini  del
relativo finanziamento. 
  Per  «operatore  economico»  si  intende  una  persona   fisica   o
giuridica, un ente pubblico, un  raggruppamento  di  tali  persone  o
enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un  ente
senza personalita' giuridica,  ivi  compreso  il  gruppo  europeo  di
interesse  economico  (GEIE)  costituito   ai   sensi   del   decreto
legislativo n. 240 del 1991, che offre sul mercato  la  realizzazione
di lavori o opere, la fornitura  di  prodotti  o  la  prestazione  di
servizi. 
  3. Le risorse saranno assegnate sulla base  del  numero  dei  posti
letto aggiuntivi destinati a studenti  universitari  e  anche  tenuto
conto dei fabbisogni espressi nell'ambito della ricognizione  di  cui
al successivo art. 3. Una  quota  delle  risorse,  pari  al  40%,  e'
riservata alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'art.  2,  comma
6-bis, secondo periodo, del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.  I
bandi e  gli  avvisi  prevedono  altresi'  meccanismi  correttivi  di
redistribuzione  delle  risorse,  eventualmente   anche   conseguenti
all'impossibilita'  effettiva   di   destinare   alle   regioni   del
Mezzogiorno le risorse ad esse prioritariamente destinate. 
  4. L'erogazione delle  risorse  di  cui  al  presente  articolo  e'
effettuata in  esito  alla  effettiva  messa  a  disposizione,  anche
tramite appositi bandi  o  avvisi,  dei  posti  letto  relativi  alle
proposte ammesse a finanziamento, secondo le modalita' e le procedure
definite  nell'ambito  dei  dispositivi  di  attuazione  di  cui   al
successivo art. 4.