IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'art. 25, comma 4-duodecies che, al fine di promuovere le attivita' di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attivita' di ricerca e didattica, prevede il riconoscimento ai policlinici universitari non costituiti in azienda, nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate non in regime d'impresa, di un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale e' utilizzato il credito d'imposta; Visto il comma 4-terdecies del richiamato art. 25, il quale prevede che: «Il credito d'imposta di cui al comma 4-duodecies e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.»; Visto il successivo comma 4-quaterdecies, del citato art. 25, ai sensi del quale «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-duodecies, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta e' certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e, in particolare, l'art. 34-ter, comma 5; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato dalla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze; Considerato che, in assenza del presupposto giuridico necessario all'assunzione dell'impegno contabile, gli stanziamenti previsti per gli anni 2020 e 2021 hanno costituito economie di spesa, e che, pertanto, l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta, di cui al citato art. 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge n. 162 del 2019 trova la relativa copertura finanziaria limitatamente agli anni 2022 e 2023 e per i soli policlinici che esercitano l'attivita' istituzionale non in regime d'impresa; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Al fine di promuovere le attivita' di ricerca scientifica e favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e di ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 4-quaterdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, definisce, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 11 del presente decreto, le modalita' di concessione e di fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 ai policlinici universitari non costituiti in azienda.