IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga termini  legislativi,  di
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di
innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla  legge
28  febbraio  2020,  n.  8,  e,  in  particolare,  l'art.  25,  comma
4-duodecies che, al  fine  di  promuovere  le  attivita'  di  ricerca
scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure  professionali
nell'ambito clinico e della  ricerca  attraverso  l'instaurazione  di
rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  presso  le   strutture
sanitarie che svolgono attivita' di ricerca e didattica,  prevede  il
riconoscimento ai policlinici universitari non costituiti in azienda,
nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate  non  in  regime
d'impresa, di un contributo, nella forma di  credito  d'imposta,  per
gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5  milioni  di  euro
per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2021 al 2023, a condizione  che  i  predetti  enti  si  avvalgano  di
personale assunto a  tempo  indeterminato  in  misura  non  inferiore
all'85 per  cento  del  personale  in  servizio  in  ciascun  periodo
d'imposta nel quale e' utilizzato il credito d'imposta; 
  Visto il comma 4-terdecies del richiamato art. 25, il quale prevede
che:  «Il  credito  d'imposta  di  cui  al   comma   4-duodecies   e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Al  credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
della 24 dicembre 2007, n. 244, e  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388.»; 
  Visto il successivo comma 4-quaterdecies, del citato  art.  25,  ai
sensi del quale «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le modalita' di concessione e di fruizione del
credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del  limite  di
spesa di cui al comma 4-duodecies, tenendo conto  del  carattere  non
lucrativo  del  beneficiario.  La  sussistenza  dei   requisiti   per
l'ammissione a  fruire  del  credito  d'imposta  e'  certificata  dal
soggetto incaricato  della  revisione  legale  o  da  altro  soggetto
iscritto nel Registro dei revisori legali.»; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante
«disposizioni in materia di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni» e, in particolare,  l'art.  17  che  prevede  la
compensabilita' di crediti tributari e previdenziali; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
nonche'  l'art.  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  che
individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti  di  imposta  e
dei contributi compensabili ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica», e, in particolare,  l'art.  34-ter,
comma 5; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73 e, in particolare, l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti di
imposta; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato dalla Corte dei  conti  il
14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti  della  Presidenza
del Consiglio, del Ministero della giustizia e  del  Ministero  degli
affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Considerato che, in assenza del  presupposto  giuridico  necessario
all'assunzione dell'impegno contabile, gli stanziamenti previsti  per
gli anni 2020 e 2021 hanno  costituito  economie  di  spesa,  e  che,
pertanto,  l'attribuzione  del  contributo  sotto  forma  di  credito
d'imposta,  di  cui  al  citato  art.  25,  comma  4-duodecies,   del
decreto-legge n. 162 del 2019 trova la relativa copertura finanziaria
limitatamente agli anni 2022 e 2023 e  per  i  soli  policlinici  che
esercitano l'attivita' istituzionale non in regime d'impresa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Al fine di promuovere le  attivita'  di  ricerca  scientifica  e
favorire  la  stabilizzazione  di  figure  professionali  nell'ambito
clinico e di ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro
a  tempo  indeterminato,  il  presente  decreto,  adottato  ai  sensi
dell'art. 25, comma 4-quaterdecies,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, definisce, nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  di  cui
all'art. 11 del presente decreto, le modalita' di  concessione  e  di
fruizione  del  contributo  sotto   forma   di   credito   d'imposta,
riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 ai policlinici universitari non
costituiti in azienda.