IL DIRETTORE GENERALE per la Riconversione industriale e le grandi filiere produttive Visto l'art. 77, commi da 2-bis a 2-sexies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 23 luglio 2021, n. 123, (il «decreto-legge n. 73/2021»), come novellato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (commi da 278 a 280), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 29 dicembre 2022, n. 303 - Supplemento ordinario n. 43 (la «legge n. 197/2022»); Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2022, con il quale il dott. Antonio Bartoloni e' stato nominato direttore generale della Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive del Ministero dello sviluppo economico, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2022, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto, in particolare, l'art. 77, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 73/2021, con cui e' stato demandato ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico (il «Ministero», ora Ministero delle imprese e del made in Italy), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di stabilire le condizioni e le modalita' per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo istituito ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021 (il «Fondo») e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater del medesimo decreto-legge, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-bis; Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2022, n. 279, che ha stabilito i criteri e le modalita' di attuazione dell'intervento indennitario del Fondo (il «decreto ministeriale»), cosi' come modificato dalla legge n. 197/2022; Visto, in merito alla dotazione finanziaria del Fondo, l'art. 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, cosi' come novellato con la richiamata legge n. 197/2022, e, in particolare, con l'art. 1, comma 278, laddove e' stato stabilito che «La dotazione del fondo di cui al comma 2-bis dell'art. 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024». Visto l'art. 8, par. 1, del decreto ministeriale, che ha previsto la trasmissione da parte del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria (l'«amministrazione straordinaria») al Ministero di un elenco riepilogativo delle istanze pervenute a cui allegare, per ciascuna delle stesse, tutta la documentazione di riferimento, dichiarando altresi' il pieno rispetto da parte dei beneficiari delle condizioni di accesso di cui all'art. 77, comma 2-ter e comma 2-quater, del richiamato e novellato decreto-legge n. 73/2021; Visto lo stesso art. 8, par. 1, secondo capoverso, del decreto ministeriale, il quale, sempre ai fini dell'attuazione degli interventi del Fondo, ha disposto la definizione, con provvedimento del direttore generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive, dello schema delle istanze per l'accesso al Fondo, contenente le relative modalita' di redazione, il contenuto informativo, la documentazione da allegare all'istanza, nonche' ogni ulteriore elemento necessario per il riconoscimento del beneficio; Decreta: Articolo unico Modalita' di presentazione delle istanze di accesso all'intervento del Fondo 1. Ai fini dell'accesso agli interventi del Fondo, i beneficiari, in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 77, comma 2-ter e comma 2-quater, del decreto-legge n. 73/2021 - come novellato con legge n. 197/2022 - nonche' dell'art. 5 del decreto ministeriale, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto direttoriale (il «decreto direttoriale»), devono presentare all'amministrazione straordinaria un'apposita istanza sulla base del modello riportato nell'allegato n. 1 allo stesso decreto direttoriale. Le istanze, sottoscritte digitalmente dal beneficiario e/o dal legale rappresentante, devono essere presentate mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: ilvaspa@pecamministrazionestraordinaria.it 2. I beneficiari sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente decreto direttoriale (allegato n. 2). 3. L'istanza di cui al comma 1 si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento dell'adempimento relativo all'imposta di bollo, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli. 4. L'Amministrazione straordinaria trasmette al Ministero le istanze di accesso per l'indennizzo da parte del Fondo (l'«Indennizzo»), ai fini del relativo esame da parte della commissione tecnica di cui all'art. 9 del decreto ministeriale per l'accertamento del pieno rispetto delle condizioni di accesso di cui all'art. 77, comma 2-ter e comma 2-quater, del decreto-legge n. 73/2021, come novellato con legge n. 197/2022. Le istanze di accesso al Fondo, sono corredate, a pena di irricevibilita', da un'autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che attesti la sussistenza delle condizioni prescritte per l'accesso all'indennizzo, nonche': i. dal titolo di proprieta' sugli immobili siti nei quartieri della Citta' di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva (i «Danni»); ii. dalla sentenza definitiva di risarcimento dei Danni, a carico dell'amministrazione straordinaria, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva, o, dal provvedimento di ammissione del relativo credito nello stato passivo dell'amministrazione straordinaria; iii. dalla dichiarazione di insussistenza a carico dei beneficiari di cause di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, o di insussistenza a carico degli stessi di condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche, o comunque a cio' ostative. 5. La concessione dell'indennizzo da parte del Fondo resta, in ogni caso, subordinata alle valutazioni della commissione tecnica, istituita ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale presso il Ministero, sul rispetto delle condizioni previste dalla legge ed e' concessa, fatte salve eventuali ulteriori modifiche, entro i limiti della dotazione finanziaria, cosi' come novellata con legge n. 197/2022. 6. Qualora il Ministero accerti la non veridicita' di quanto attestato nell'autocertificazione di cui al comma 4, oltre alla revoca dell'indennizzo ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale, si applicano le sanzioni di cui all'art. 495 del codice penale. 7. La liquidazione dell'indennizzo da parte del Fondo e' disposta con decreto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa da parte del Ministero a favore dell'amministrazione straordinaria per i relativi successivi adempimenti nei confronti dei beneficiari, ed avviene, unicamente, per procedere a ristorare i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva, ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, ad esclusione di ogni ulteriore eventuale onere e/o spesa. 8. A seguito della liquidazione dell'indennizzo a favore dei beneficiari, l'amministrazione straordinaria trasmette al Ministero, in via cumulativa, copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento. 9. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per i previsti adempimenti. Roma, 3 gennaio 2023 Il direttore generale: Bartoloni