IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la Riconversione industriale 
                   e le grandi filiere produttive 
 
  Visto l'art. 77, commi da 2-bis a  2-sexies  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», convertito con modificazioni  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie  generale
del 23 luglio 2021, n. 123, (il  «decreto-legge  n.  73/2021»),  come
novellato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (commi da 278 a  280),
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il  triennio  2023-2025»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 29  dicembre  2022,  n.
303 - Supplemento ordinario n. 43 (la «legge n. 197/2022»); 
  Visto il decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti  per   la
ristrutturazione  industriale  di  grandi   imprese   in   stato   di
insolvenza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice delle leggi  antimafia
e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in  materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma  1,  e  6  del  decreto
legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
gennaio 2022, con il  quale  il  dott.  Antonio  Bartoloni  e'  stato
nominato  direttore  generale  della  Direzione   generale   per   la
riconversione  industriale  e  le  grandi  filiere   produttive   del
Ministero dello sviluppo economico, ammesso alla  registrazione  alla
Corte dei conti in data 10 febbraio 2022, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
29 luglio 2021, n. 149, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  30  ottobre  2021,  n.  260,  recante   il
«Regolamento  concernente  l'organizzazione   del   Ministero   dello
sviluppo economico»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.   77,   comma   2-quinquies,   del
decreto-legge n. 73/2021, con cui e' stato demandato  ad  un  decreto
del Ministero dello sviluppo economico (il «Ministero», ora Ministero
delle imprese e del made in Italy),  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  di  stabilire  le  condizioni  e  le
modalita' per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo
istituito ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis,  del  decreto-legge  n.
73/2021 (il «Fondo») e per la liquidazione dell'indennizzo di cui  ai
commi 2-ter e 2-quater del medesimo decreto-legge, anche al fine  del
rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-bis; 
  Visto il decreto ministeriale del  23  settembre  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  del  29  novembre  2022,  n.  279,  che  ha
stabilito i criteri e  le  modalita'  di  attuazione  dell'intervento
indennitario  del  Fondo  (il  «decreto  ministeriale»),  cosi'  come
modificato dalla legge n. 197/2022; 
  Visto, in merito alla dotazione finanziaria del Fondo,  l'art.  77,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, cosi' come  novellato  con
la richiamata legge n. 197/2022, e, in  particolare,  con  l'art.  1,
comma 278, laddove e' stato stabilito che «La dotazione del fondo  di
cui al comma 2-bis dell'art. 77 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, e' incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di  4,5
milioni di euro annui a decorrere dal 2024». 
  Visto l'art. 8, par. 1, del decreto ministeriale, che  ha  previsto
la  trasmissione  da  parte  del  Gruppo  Ilva   in   amministrazione
straordinaria (l'«amministrazione straordinaria») al Ministero di  un
elenco riepilogativo delle istanze  pervenute  a  cui  allegare,  per
ciascuna  delle  stesse,  tutta  la  documentazione  di  riferimento,
dichiarando altresi' il pieno rispetto da parte dei beneficiari delle
condizioni di accesso  di  cui  all'art.  77,  comma  2-ter  e  comma
2-quater, del richiamato e novellato decreto-legge n. 73/2021; 
  Visto lo stesso art. 8, par.  1,  secondo  capoverso,  del  decreto
ministeriale,  il  quale,  sempre  ai  fini   dell'attuazione   degli
interventi del Fondo, ha disposto la definizione,  con  provvedimento
del direttore generale per  la  riconversione  industriale  e  grandi
filiere produttive, dello  schema  delle  istanze  per  l'accesso  al
Fondo, contenente le relative modalita' di  redazione,  il  contenuto
informativo, la documentazione da allegare all'istanza, nonche'  ogni
ulteriore elemento necessario per il riconoscimento del beneficio; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
              Modalita' di presentazione delle istanze 
                 di accesso all'intervento del Fondo 
 
  1. Ai fini dell'accesso agli interventi del Fondo,  i  beneficiari,
in possesso dei requisiti stabiliti  ai  sensi  dell'art.  77,  comma
2-ter e comma 2-quater, del decreto-legge n. 73/2021 - come novellato
con legge n. 197/2022 - nonche' dell'art. 5 del decreto ministeriale,
a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del
presente decreto direttoriale  (il  «decreto  direttoriale»),  devono
presentare  all'amministrazione  straordinaria  un'apposita   istanza
sulla base del modello  riportato  nell'allegato  n.  1  allo  stesso
decreto  direttoriale.  Le  istanze,  sottoscritte  digitalmente  dal
beneficiario e/o dal legale rappresentante, devono essere  presentate
mediante  posta  elettronica   certificata   (P.E.C.)   al   seguente
indirizzo: ilvaspa@pecamministrazionestraordinaria.it 
  2. I beneficiari sono tenuti a  prendere  visione  dell'informativa
sul trattamento dei  dati  personali  allegata  al  presente  decreto
direttoriale (allegato n. 2). 
  3. L'istanza di cui al comma  1  si  intende  perfezionata  solo  a
seguito dell'assolvimento dell'adempimento  relativo  all'imposta  di
bollo, opportunamente annullata e conservata in originale  presso  la
propria sede per eventuali controlli. 
  4.  L'Amministrazione  straordinaria  trasmette  al  Ministero   le
istanze  di   accesso   per   l'indennizzo   da   parte   del   Fondo
(l'«Indennizzo»),  ai  fini  del  relativo  esame  da   parte   della
commissione tecnica di cui all'art. 9 del  decreto  ministeriale  per
l'accertamento del pieno rispetto delle condizioni di accesso di  cui
all'art. 77, comma 2-ter  e  comma  2-quater,  del  decreto-legge  n.
73/2021, come novellato con legge n. 197/2022. Le istanze di  accesso
al  Fondo,  sono   corredate,   a   pena   di   irricevibilita',   da
un'autocertificazione, resa ai sensi  degli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  che  attesti  la  sussistenza  delle
condizioni prescritte per l'accesso all'indennizzo, nonche': 
    i. dal titolo di proprieta' sugli  immobili  siti  nei  quartieri
della  Citta'  di  Taranto  oggetto   dell'aggressione   di   polveri
provenienti  dagli  stabilimenti  siderurgici  del  gruppo  Ilva   (i
«Danni»); 
    ii. dalla sentenza definitiva di risarcimento dei Danni, a carico
dell'amministrazione straordinaria, in  ragione  dei  maggiori  costi
connessi alla manutenzione degli stabili di  loro  proprieta'  ovvero
per la riduzione delle possibilita' di godimento dei propri immobili,
nonche' per il  deprezzamento  subito  dagli  stessi  a  causa  delle
emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti  siderurgici  del
gruppo Ilva, o, dal provvedimento di ammissione del relativo  credito
nello stato passivo dell'amministrazione straordinaria; 
    iii.  dalla  dichiarazione  di   insussistenza   a   carico   dei
beneficiari  di  cause  di  divieto  in  relazione   alla   normativa
antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, o di insussistenza a carico degli stessi di  condizioni
previste dalla legge come  causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di
agevolazioni finanziarie pubbliche, o comunque a cio' ostative. 
  5. La concessione dell'indennizzo da parte del Fondo resta, in ogni
caso,  subordinata  alle  valutazioni  della   commissione   tecnica,
istituita ai sensi dell'art. 9 del  decreto  ministeriale  presso  il
Ministero, sul rispetto delle condizioni previste dalla legge  ed  e'
concessa, fatte salve eventuali ulteriori modifiche, entro  i  limiti
della dotazione  finanziaria,  cosi'  come  novellata  con  legge  n.
197/2022. 
  6. Qualora il  Ministero  accerti  la  non  veridicita'  di  quanto
attestato nell'autocertificazione di  cui  al  comma  4,  oltre  alla
revoca  dell'indennizzo   ai   sensi   dell'art.   12   del   decreto
ministeriale, si applicano le sanzioni di cui all'art. 495 del codice
penale. 
  7. La liquidazione dell'indennizzo da parte del Fondo  e'  disposta
con decreto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa da parte
del Ministero  a  favore  dell'amministrazione  straordinaria  per  i
relativi successivi adempimenti nei  confronti  dei  beneficiari,  ed
avviene, unicamente, per procedere a ristorare i danni agli  immobili
derivanti  dall'esposizione  prolungata  all'inquinamento   provocato
dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva,  ai  sensi
dell'art.  77,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  n.   73/2021,   ad
esclusione di ogni ulteriore eventuale onere e/o spesa. 
  8. A  seguito  della  liquidazione  dell'indennizzo  a  favore  dei
beneficiari, l'amministrazione straordinaria trasmette al  Ministero,
in via cumulativa, copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento. 
  9. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per
i previsti adempimenti. 
    Roma, 3 gennaio 2023 
 
                                     Il direttore generale: Bartoloni