IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/817 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+:  il  programma
dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/888 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 maggio 2021,  che  istituisce  il  programma  «corpo
europeo di solidarieta'»; 
  Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al Fondo complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgenti per gli  investimenti,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  recante  governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per  l'efficienza  della  giustizia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Visto  il  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,   recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022,
n. 204; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi  relativi
al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente  con
il  relativo  cronoprogramma,  nonche'  al  Piano   nazionale   degli
investimenti complementari al PNRR (PNC); 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza  di  un'ulteriore
semplificazione e accelerazione delle procedure,  incluse  quelle  di
spesa, strumentali all'attuazione  del  Piano,  nonche'  di  adottare
misure per il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni titolari degli interventi; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  rafforzare
l'attivita'  di  programmazione,  di  coordinamento  e  di   supporto
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle
politiche  di  coesione,  con  riferimento  alle  pertinenti  risorse
nazionali e comunitarie, nonche' di favorire  l'integrazione  tra  le
politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  rafforzare
l'attivita'  di  programmazione,  di  coordinamento  e  di   supporto
all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno  del
piano  strategico  della  PAC,  anche   mediante   l'istituzione   di
un'Autorita' di gestione nazionale; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  rafforzare
l'attivita'  di  programmazione,  di  coordinamento  e  di   supporto
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle
politiche giovanili, anche al fine di favorirne l'integrazione con il
Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 febbraio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, per la pubblica amministrazione, per lo sport e  i  giovani,
per  le  riforme  istituzionali  e  la   semplificazione   normativa,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,
dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, della
difesa, dell'interno, della giustizia, del turismo, dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste,  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, della cultura e per la protezione civile  e  le
politiche del mare; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle  pubbliche
           amministrazioni titolari degli interventi PNRR 
 
  1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento
delle  attivita'   di   gestione,   nonche'   di   monitoraggio,   di
rendicontazione e di controllo degli interventi del  Piano  nazionale
di ripresa e  resilienza,  di  seguito  PNRR,  di  titolarita'  delle
amministrazioni  centrali  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   possono,
altresi', prevedere, senza nuovi e  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica e nei limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' assegnate, la riorganizzazione  della  struttura  di
livello dirigenziale  generale  ovvero  dell'unita'  di  missione  di
livello  dirigenziale  generale  preposta  allo   svolgimento   delle
attivita'  previste  dal  medesimo  articolo  8,  anche  mediante  il
trasferimento delle funzioni e delle attivita' attribuite  all'unita'
di missione istituita ad  altra  struttura  di  livello  dirigenziale
generale  individuata  tra  quelle  gia'  esistenti.   In   caso   di
trasferimento delle funzioni e delle attivita' svolte dall'unita'  di
missione, con i decreti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, lett. e) della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  si
provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale
di livello generale delle risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
attribuite all'unita' di missione. 
  2. Con  riferimento  alle  strutture  e  alle  unita'  di  missione
riorganizzate ai sensi del comma  1,  la  decadenza  dagli  incarichi
dirigenziali di livello generale e  non  generale  relativi  a  dette
strutture ed unita' di missione si verifica con la conclusione  delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi  dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Agli  incarichi
dirigenziali di  livello  non  generale  conferiti  relativamente  ad
uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attivita'  gia'  di
titolarita'  delle   unita'   di   missione,   istituite   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021,  si
applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15,  terzo,  quarto  e
quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  con  uno  o  piu'
decreti  del  Presidente  del  Consiglio  di  ministri  adottati,  su
proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
senza nuovi e maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  si
procede alla riorganizzazione  delle  unita'  di  missione  istituite
presso  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo  decreto-legge
n. 77  del  2021,  nonche'  del  Nucleo  PNRR  Stato-Regioni  di  cui
all'articolo  33  del  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233.
La riorganizzazione prevista dal primo periodo puo'  essere  limitata
ad alcune delle strutture ed  unita'  ivi  indicate.  Agli  incarichi
dirigenziali  di  livello  generale  e  non  generale  relativi  alle
strutture riorganizzate ai sensi del presente comma, si applicano  le
previsioni di cui al comma 2. 
  4.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 4: 
      1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo  permanente»  sono
soppresse; 
      2) la lettera p) e' abrogata; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 2: 
          1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di
cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali  sono  costantemente
aggiornati  dagli  stessi  circa  lo  stato  di   avanzamento   degli
interventi e le eventuali criticita' attuative» sono sostituite dalle
seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi  circa  lo
stato di avanzamento  degli  interventi  e  le  eventuali  criticita'
attuative»; 
          1.2) la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «i)
assicura la cooperazione con il  partenariato  economico,  sociale  e
territoriale secondo le modalita' previste dal comma 3-bis;»; 
        2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
          «3-bis. In relazione allo svolgimento  delle  attivita'  di
cui al comma 2,  lettera  i),  alle  sedute  della  cabina  di  regia
partecipano il Presidente della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome,  il  Presidente  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province  d'Italia,
il sindaco di  Roma  capitale,  nonche'  rappresentanti  delle  parti
sociali,  delle  categorie  produttive   e   sociali,   del   sistema
dell'universita' e della  ricerca,  della  societa'  civile  e  delle
organizzazioni della  cittadinanza  attiva,  individuati  sulla  base
della maggiore rappresentativita', con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di
regia  partecipano  i  rappresentanti  delle  parti  sociali,   delle
categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e  della
ricerca e della societa' civile, nonche' delle  organizzazioni  della
cittadinanza attiva, individuati con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti
sociali,  delle  categorie  produttive   e   sociali,   del   sistema
dell'universita' e della  ricerca,  della  societa'  civile  e  delle
organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute
della cabina di regia, non spettano compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»; 
    c) l'articolo 3 e' abrogato; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «e  il  Tavolo  permanente»  sono
soppresse; 
      2) al comma 2: 
        2.1) alla lettera a), le  parole:  «e  il  Tavolo  permanente
nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»; 
        2.2) la lettera b) e' sostituta dalla seguente: 
          «b) elabora e trasmette alla Cabina di regia,  con  cadenza
periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione  del  PNRR,
anche  sulla  base  dell'analisi  e  degli  esiti  del   monitoraggio
comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  segnalando  le  situazioni
rilevanti ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  di  cui
all'articolo 12;»; 
        2.3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
          «b-bis)   vigila    sull'osservanza    da    parte    delle
amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attivita'  previste
dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»; 
        2.4)  alla  lettera  c),  dopo  le  parole:  «competenti  per
materia» sono  inserite  le  seguenti:  «,  laddove  non  risolvibili
mediante l'attivita' di supporto espletata  ai  sensi  della  lettera
b-bis)»; 
    e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo
e sostegno  delle  strutture  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze coinvolte nel  processo  di  attuazione  del  programma  Next
Generation EU, oltre alle  disposizioni  di  cui  al  comma  2,  sono
istituite  presso  il  medesimo  Ministero,  due  posti  di  funzione
dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con
corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di
prima fascia e soppressione di un numero  di  posti  dirigenziali  di
livello non generale equivalente sul piano finanziario gia' assegnati
al medesimo Ministero e di un corrispondente  ammontare  di  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
      2.  Presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e'  istituito  un
ufficio  centrale  di  livello  dirigenziale   generale,   denominato
Ispettorato  generale  per  il  PNRR  con  compiti  di  coordinamento
operativo sull'attuazione, gestione finanziaria  e  monitoraggio  del
PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione  all'Unione  europea  ai
sensi  degli  articoli  22  e  24  del  regolamento  (UE)   2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione,  comunicazione  e
di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre responsabile della  gestione
del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e  dei  connessi
flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti   del   PNRR,
assicurando  il  necessario  supporto  tecnico  alle  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo
8,   nonche'   alle   amministrazioni    territoriali    responsabili
dell'attuazione degli interventi del  PNRR  di  cui  all'articolo  9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale  non
generale e, per l'esercizio dei propri compiti,  puo'  avvalersi  del
supporto  di  societa'  partecipate  dallo   Stato,   come   previsto
all'articolo 9. L'Ispettorato assicura il  supporto  per  l'esercizio
delle funzioni e delle attivita'  attribuite  all'Autorita'  politica
delegata in materia di Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  ove
nominata, anche raccordandosi  con  la  Struttura  di  missione  PNRR
istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Per  il
coordinamento delle attivita' necessarie alle  finalita'  di  cui  al
presente comma, e' istituita presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello  Stato  una  posizione  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale di consulenza, studio e ricerca. 
    2-bis.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  ad  esso  assegnate,
l'Ispettorato di cui al comma 1 si raccorda con  le  altre  strutture
centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste
ultime  concorrono  al  presidio  dei  processi  amministrativi,   al
monitoraggio  anche  finanziario  degli  interventi  del  PNRR  e  al
supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per
gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  sei  posizioni
di funzione dirigenziale  di  livello  non  generale  di  consulenza,
studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.»; 
    f) all'articolo 7: 
      1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:  «destinare  alla
stipula   di   convenzioni»   sono   inserite   le   seguenti:   «con
amministrazioni pubbliche,»; 
      2) al comma 4, primo periodo, le parole:  «n.  7  incarichi  di
livello dirigenziale non generale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»; 
      3) al comma 8, dopo le  parole:  «le  amministrazioni  centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR» sono inserite le  seguenti:
«, nonche' le Regioni, le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
gli enti locali e gli altri soggetti  pubblici  che  provvedono  alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»; 
      4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
        «8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei  controlli
e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei  soggetti  attuatori,
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure
finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle  procedure
di controllo del PNRR, ispirate  al  principio  di  proporzionalita',
anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da
sistemi  informatici,  previa  condivisione  con  le  Amministrazioni
titolari di  interventi  PNRR,  nonche'  con  le  istituzioni  e  gli
Organismi interessati nell'ambito del  tavolo  di  coordinamento  dei
controlli  e  della  rendicontazione  del  PNRR  operante  presso  il
medesimo Dipartimento.». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera  e),  quantificati  in
euro 533.950 per l'anno 2023 e in  euro  640.730  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi  di
riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  6. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  23  dicembre
2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal
Ministero delle imprese e del made in Italy,».