IL PRESIDENTE Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e in particolare l'art. 6 relativo alla digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita'; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti; Vista la Sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di «Giustizia digitale»; Visti l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», e l'art. 16-bis, comma 9-bis, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernenti la materia dei diritti di copia e certificazioni di conformita'; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98, recante le «Prime regole tecniche e operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; Visto il decreto presidenziale 1° aprile 2020, n. 138, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; Visto il decreto presidenziale 29 maggio 2020, n. 176, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del pubblico ministero della Corte dei conti»; Visto il decreto presidenziale 27 ottobre 2020, n. 287, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero»; Visto il decreto presidenziale del 31 dicembre 2021, n. 341 relativo alla proroga, fino al 31 marzo 2022, delle «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero»; Visto il decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126, recante «Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione»; Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che all'art. 26 ha modificato l'art. 212 del CGC, prevedendo l'eliminazione della apposizione della formula esecutiva sul titolo giurisdizionale, e che, introducendo nell'ambito delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile il Titolo V-ter, recante «Disposizioni relative alla giustizia digitale», ha disciplinato con norma di legge primaria i poteri di attestazione di conformita', anche con riferimento al titolo esecutivo digitale, e la correzione dell'errore materiale; Considerato che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 1, comma 380, ha sostituito l'art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, prevedendo che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti»; Ritenuto che la suddetta disciplina incida sulle regole tecniche relative alla attestazione di conformita', al titolo esecutivo digitale e alla correzione dell'errore materiale e che, pertanto, sia necessario provvedere a riformulare gli articoli 8, 12 e 13 del decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126 recanti la relativa disciplina; Decreta: Art. 1 1. L'art. 8 del decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Attestazioni di conformita'). - 1. Si applicano i poteri e le modalita' di attestazione di conformita' previsti dalle norme sulla giustizia digitale delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Ove occorra, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione, ai sensi dell'art. 196-undecies, comma 3, secondo periodo delle medesime disposizioni. 2. Nel caso in cui piu' atti o documenti debbano essere notificati o comunicati unitamente tra loro, il requisito e' soddisfatto mediante allegazione al medesimo messaggio di posta elettronica certificata (PEC). 3. Nel caso in cui vi sia necessita' di congiungere tra loro piu' documenti informatici, gli stessi possono essere inseriti in uno stesso file compresso firmato digitalmente.».