IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia   edilizia»   (testo   A)   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al  comma
2 stabilisce che «L'impegno puo' essere  assunto  solo  in  presenza,
sulle pertinenti unita' elementari  di  bilancio,  di  disponibilita'
finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a  far  fronte  in
ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di  cassa,
a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto
del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche  mediante
l'utilizzo  degli  strumenti   di   flessibilita'   stabiliti   dalla
legislazione vigente in fase gestionale o in sede di  formazione  del
disegno di legge di bilancio»; 
  Visto l'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  che  al
comma 3 stabilisce  che  «Le  somme  stanziate  per  spese  in  conto
capitale non impegnate alla chiusura  dell'esercizio  possono  essere
mantenute  in  bilancio,  quali  residui,   non   oltre   l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che  questa  non
avvenga in  forza  di  disposizioni  legislative  entrate  in  vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente»; 
  Visto l'art. 4-quater, comma 1, lettera  b)  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale,  con  riferimento  agli  anni
2019, 2020 e 2021, per le  spese  in  conto  capitale  i  termini  di
conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma
3 dell'art. 34-bis  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
prolungati di un ulteriore esercizio; 
  Visto l'art. 265 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 n.  34,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della  citata  legge  n.
205 del 2017,  con  il  quale  e'  stato  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo  finalizzato  all'erogazione  di  contributi  ai   comuni   per
l'integrazione  delle   risorse   necessarie   agli   interventi   di
demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed e' stata, altresi',  demandata
a un decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, la definizione dei  criteri  per  l'utilizzazione  e  per  la
ripartizione del fondo; 
  Visto il  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  art.  46-ter,
convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il  fondo  di
cui all'art. 1, comma 26, della citata legge,  n.  205  del  2017  e'
stato incrementato di un milione di euro per l'anno 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n.  190,  «Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», come modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021,  n.
115; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili n. 481 del 30 novembre 2021 di riorganizzazione
degli Uffici di II livello del Ministero, ammesso a registrazione  in
data 19 dicembre 2021 al n. 3089; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, comma 873, ha
previsto che «Il Fondo di cui all'art. 1, comma 26,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementato  di  2  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  ottobre  2022
con cui, all'art.  5,  il  Sen.  Matteo  Salvini  e'  stato  nominato
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, art. 5,  ai  sensi
del quale «1. Il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. 2. Le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti" e "Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le  denominazioni
"Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili"  e
"Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili".  3.
L'art. 5 del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e' abrogato.»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con il Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, n. 254 del  23  giugno  2020,  registrato  alla
Corte dei conti il 24  luglio  2020  n.  3150,  con  cui  sono  stati
definiti i criteri per l'utilizzazione  e  per  la  ripartizione  del
fondo; 
  Visto l'art. 2 (Finalita' e criteri di utilizzazione del fondo) del
predetto decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020; 
  Visto, in particolare, l'art.  3  (Criteri  di  ripartizione  delle
risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 5  prevede  «2.  La
ripartizione delle risorse assicura la  realizzazione  di  almeno  un
intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a  partire
dalla  maggiore  volumetria  dello  stesso,  fermo  restando   quanto
indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di  pari
cubatura, i comuni ne indicano  l'ordine  prioritario.  3.  Le  somme
assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo
totale dello stesso, indicato al momento  della  presentazione  della
domanda e risultante dal quadro tecnico economico. [...] 5. Entro tre
mesi dal termine per la presentazione delle  domande  di  contributo,
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
approvato l'elenco degli interventi ammessi al  contributo  ai  sensi
dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205  e  del
presente decreto, con  indicazione  delle  relative  somme  assegnate
poste a carico del "Fondo demolizioni".»; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  1  dell'art.  6  (Modalita'  di
presentazione delle domande di contributo), ai sensi  del  quale  «Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile,  su
dedicata  sezione  del  proprio  sito  internet,   apposito   sistema
informatico per la presentazione delle domande di contributo poste  a
carico del "Fondo demolizioni". Nel sistema sono altresi' resi noti i
termini  per  la  presentazione  delle   domande   e   gli   elementi
amministrativi e contabili da indicare»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili n. 285 del 16 settembre 2022, di cui sono parte
integrante e sostanziale gli allegati elenchi A e B, registrato  alla
Corte dei conti il 27 ottobre 2022 al n. 2864,  con  cui  sono  stati
ammessi a contributo n. 43  interventi  in  n.  24  comuni  e  n.  13
regioni, per un importo complessivo di euro 2.393.273,69, da porre  a
carico del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre
2017 n. 205; 
  Considerato che l'elenco A «interventi ammessi al contributo di cui
alla legge 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni»,  allegato
al decreto n. 285 del 16 settembre 2022, per un  importo  complessivo
pari ad euro 1.223.698,15, a valere sulle risorse di cui all'art.  1,
comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rimasto invariato; 
  Visto, in particolare, l'elenco B «interventi ammessi al contributo
di cui alla legge 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni  con
riserva di integrazione documentale», allegato al decreto n. 285  del
16  settembre  2022,  per  un  importo  complessivo  pari   ad   euro
1.169.575,54, a valere sulle risorse di cui  all'art.  1,  comma  26,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Visto il verbale n. 2 del responsabile del  procedimento  prot.  n.
15909 del  19  settembre  2022  nel  quale  si  riferisce  in  merito
all'istruttoria degli interventi ammessi con riserva di  integrazione
documentale di cui all'elenco B allegato al citato decreto n. 285 del
16 settembre 2022; 
  Vista la proposta di "Elenco degli interventi ammessi a seguito  di
integrazione documentale" di cui al verbale n. 2 del responsabile del
procedimento prot.  n.  15909  del  19  settembre  2022,  riguardante
l'ammissione al contributo di n. 19 interventi, in n. 7 comuni e n. 5
regioni, per una volumetria di 13.277,25 mc, un costo  pari  ad  euro
1.872.669,79 e un importo complessivo dei contributi ammessi pari  ad
euro 936.334,30, da porre a carico del fondo di cui all'art. 1, comma
26, della legge 27 dicembre 2017 n. 205; 
  Ritenuto di  accogliere  la  suddetta  proposta  di  «Elenco  degli
interventi ammessi a seguito di integrazione documentale» di  cui  al
verbale n. 2 del responsabile del procedimento prot. n. 15909 del  19
settembre 2022; 
  Ritenuto  necessario  modificare  il  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 285 del 16  settembre
2022, sostituendo l'elenco B «interventi ammessi al contributo di cui
alla legge 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni con riserva
di integrazione documentale» con il nuovo elenco «Interventi  ammessi
al contributo a seguito di integrazione documentale di cui all'Elenco
B del DM 285/2022  -  legge  205/2017,  art.  1,  comma  26  -  Fondo
demolizioni»,  contenuto  nel  verbale  n.  2  del  responsabile  del
procedimento prot. n. 15909 del 19 settembre 2022; 
  Vista la relazione illustrativa del presente decreto; 
  Considerato che il presente decreto non comporta ulteriori oneri di
spesa rispetto al decreto del Ministro delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili n. 285 del 16 settembre 2022; 
  Ritenuto di dover approvare, come previsto dall'art.  3,  comma  5,
del decreto interministeriale n. 254 del  23  giugno  2020,  l'elenco
degli interventi di demolizione delle opere  abusive  e  le  relative
somme assegnate ai comuni a valere sulle risorse di cui  all'art.  1,
comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'elenco B «interventi ammessi al  contributo  di  cui  alla  legge
205/2017, art.  1,  comma  26 -  Fondo  demolizioni  con  riserva  di
integrazione documentale», allegato al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 285 del 16  settembre
2022,  per  un  importo  complessivo  dei  contributi  pari  ad  euro
1.169.575,54,  e'  sostituito  dall'elenco  «Interventi  ammessi   al
contributo a seguito di integrazione documentale di cui all'Elenco  B
del  DM  285/2022  -  legge  205/2017,  art.  1,  comma  26  -  Fondo
demolizioni»,  allegato  al  presente  decreto  per  formarne   parte
integrante e sostanziale, di importo complessivo dei contributi  pari
ad euro 936.334,30.