IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
                       E LE POLITICHE DEL MARE 
 
  Visti gli articoli 116, 117 e 118 della Costituzione italiana; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche
e integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera  c),
numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del  volontariato  di
protezione civile a livello comunale e/o  intercomunale,  sulla  base
degli indirizzi nazionali e regionali; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante  «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n.  56  recante  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante  «Codice
del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge  6  giugno  2016,  n.  106»,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, che provvede al  riordino  e  alla  revisione  organica
della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore,  e  in
particolare gli articoli 4, 5,  17,  comma  5,  32,  46,  lettera  g)
concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale  ente  del
Terzo settore costituito in forma specifica; 
  Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure  di
iscrizione degli enti, delle modalita' di deposito degli atti,  delle
regole per  la  predisposizione,  la  tenuta,  la  conservazione  del
Registro unico nazionale del Terzo settore»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile» e,  in  particolare:  l'art.  31,  comma  3,
concernente  la  partecipazione  dei  cittadini  alle  attivita'   di
protezione  civile  anche  attraverso  il  volontariato   organizzato
operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2, che
prevede  la  promozione  da  parte  del  Servizio   nazionale   della
protezione civile della piu' ampia  partecipazione  del  volontariato
organizzato alle attivita'  di  protezione  civile,  e  comma  3  che
dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio  nazionale
si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi  compresi  i  gruppi
comunali, che  svolgono  l'attivita'  di  protezione  civile  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo  n.  117/2017
per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalita'  civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale concorrenti all'esercizio  della
funzione di protezione civile; 
  Visto il comma 1 dell'art. 35 del Codice  della  protezione  civile
che dispone che i comuni  possono  promuovere  la  costituzione,  con
riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale  di
protezione civile composto esclusivamente da cittadini  che  scelgono
di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore  costituito
in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2,
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che  la  costituzione
del  Gruppo  comunale  di  volontariato  di  protezione   civile   e'
deliberata dal consiglio comunale,  sulla  base  di  uno  schema-tipo
approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi  dell'art.  15
del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere  del  Comitato
nazionale del volontariato di protezione civile; 
  Visto il decreto legislativo del 6 febbraio  2020,  n.  4,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, recante: "Codice della protezione civile"»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81   recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
13 aprile 2011 recante «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma
3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come  modificato
ed integrato dal decreto  legislativo  3  agosto  2009,  n.  106,  in
materia  di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»,  che  ha
provveduto a fissare i  principi  basilari  delle  attivita'  per  la
tutela della salute e della sicurezza  dei  volontari  di  protezione
civile; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  9
novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare  l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita'  di
protezione civile»; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
febbraio 2020  inerente  «Rimborsi  spettanti  ai  datori  di  lavoro
pubblici  e  privati   dei   volontari,   ai   volontari   lavoratori
autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di  volontariato
per le attivita' di protezione civile autorizzate»; 
  Vista la circolare  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile prot. 41948 del 28 maggio 2010 riguardante la programmazione e
l'organizzazione delle attivita' addestrative di protezione civile; 
  Vista la circolare  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile prot. 46576 del 2 agosto 2011  concernente  la  partecipazione
delle organizzazioni di volontariato alle attivita'  addestrative  e,
in particolare,  contenente  disposizioni  attuative  della  predetta
circolare del 28 maggio 2010; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
12 gennaio 2012 recante «Adozione  dell'intesa  tra  il  Dipartimento
della protezione civile e le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano e la  Regione  autonoma  della  Valle  d'Aosta  prevista
dall'art. 5  del  decreto  del  13  aprile  2011  e  condivisione  di
indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute  nel
medesimo decreto»; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
del 25 novembre 2013 recante «Aggiornamento  degli  indirizzi  comuni
per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione
civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto12 gennaio 2012»; 
  Vista la nota del Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile
prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con  le  regioni,
le  province  autonome,   l'Anci,   la   Consulta   nazionale   delle
organizzazioni   di   volontariato    di    protezione    civile    e
l'Amministrazione della pubblica sicurezza,  concernente  indicazioni
precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato  di
protezione civile alle manifestazioni  pubbliche  relativamente  alle
due  modalita'  di  intervento,  a  seconda   che   il   volontariato
organizzato di protezione civile operi come struttura  operativa  del
Servizio nazionale della protezione civile  o,  in  alternativa,  che
intervenga in via di una  relazione  diretta  con  gli  organizzatori
degli eventi in ambiti non  riconducibili  a  scenari  di  protezione
civile; 
  Vista la nota del Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile
prot. 32320 del 24  giugno  2016  concernente  indicazioni  operative
inerenti finalita' e limiti dell'intervento delle  organizzazioni  di
volontariato di protezione civile a supporto delle Autorita' preposte
ai servizi di polizia stradale; 
  Vista la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, inerente  alla  verifica  della  sussistenza
delle condizioni per l'iscrizione al  RUNTS,  che  ha,  tra  l'altro,
affermato, a fronte della riconducibilita' sotto il profilo  genetico
e gestionale del gruppo comunale di protezione  civile  al  perimetro
pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in  termini  di
alterita' funzionale, escludendo pertanto la  configurabilita'  della
situazione di incompatibilita' prevista dall'art.  17,  comma  5  del
Codice del Terzo settore,  qualora  il  dipendente  comunale  sia  al
contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore
Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito  l'incarico  per
la protezione civile e le politiche del mare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro  senza
portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto  Nello,  le  funzioni
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ivi   indicate,   con
particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di  funzioni
in materia di protezione civile; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo  n.
1/2018 i sindaci, nel rispetto  delle  direttive  adottate  ai  sensi
dell'art. 15 e di quanto previsto dalla  legislazione  regionale,  in
qualita'  di  autorita'  territoriali  di   protezione   civile,   in
conformita' di quanto previsto  dal  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza  sullo  svolgimento
integrato e  coordinato  delle  medesime  attivita'  da  parte  delle
strutture afferenti alle proprie amministrazioni; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  12,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonche'  in
attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56,  assicurano
l'attuazione delle attivita'  di  protezione  civile  nei  rispettivi
territori, secondo  quanto  stabilito  nella  pianificazione  di  cui
all'art. 18 del  medesimo  decreto  n.  1/2018,  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in
materia di protezione civile e  del  decreto  legislativo  18  agosto
2000,  n.  267  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e  in
particolare,   provvedono,   con   continuita',    all'impiego    del
volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito,  ai
sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018,  sulla
base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h)  del  medesimo
comma; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  33,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 1/2018,  per  operare  nel  settore  della  protezione
civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e  gli
altri enti del Terzo settore  iscritti,  ai  sensi  dell'art.  4  del
menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale  di
cui all'art. 45 del predetto decreto  legislativo  n.  117/2017,  che
annoverano  la  protezione  civile  tra  le  attivita'  di  interesse
generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017,
sono soggette all'obbligo di  iscrizione  nell'Elenco  nazionale  del
volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della
protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali
e dell'elenco  centrale),  che  costituisce  lo  strumento  operativo
mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato
organizzato alle attivita' e eventi di protezione civile al  fine  di
assicurarne  l'unitarieta'  nel  rispetto  delle   peculiarita'   dei
territori; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  35,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati
nel Servizio nazionale della protezione civile,  si  iscrivono  negli
elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome; 
  Considerato che i  gruppi  comunali,  intercomunali  o  provinciali
della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.
1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma
specifica,  ai  sensi  dell'art.  11  del  decreto  ministeriale   15
settembre 2020, n.  106,  nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui  all'art.
46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n.  117/2017,  Codice
del Terzo settore; 
  Considerato che l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo  n.  117
del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti  costitutivi
delle organizzazioni di volontariato possono  prevedere  l'ammissione
come associati di altri enti del  Terzo  settore  o  senza  scopo  di
lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta
per cento del numero delle organizzazioni di volontariato; 
  Tenuto conto che, al fine di rendere coerenti le  disposizioni  del
Codice della protezione civile e del Codice  del  Terzo  settore,  il
comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017  «Codice
del Terzo settore», come modificato dall'  art.  66,  comma  02,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «Ai fini del  calcolo
della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi
comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile», 
  Ravvisata pertanto la necessita' di emanare la  presente  direttiva
per l'approvazione dello «schema-tipo» per la costituzione del Gruppo
comunale  di  volontariato  di  protezione  civile,   in   attuazione
dell'art. 35, comma  1,  del  Codice  della  protezione  civile,  per
migliorare l'efficienza  e  l'efficacia  del  sistema  di  protezione
civile a livello locale, nel rispetto delle peculiarita' territoriali
e garantire e  assicurare  un'adeguata  e  appropriata  risposta  del
volontariato organizzato di protezione civile alle attivita'  e  agli
eventi di protezione civile; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Acquisito il parere del  Comitato  nazionale  del  volontariato  di
protezione civile; 
  Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  14
dicembre 2022; 
 
                                Emana 
                       la seguente direttiva: 
 
1. Finalita' e principi 
 
  La presente direttiva e' emanata in attuazione  delle  disposizioni
dell'art. 35, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  1/2018  recante
«Codice della protezione civile», alla luce della riforma  del  Terzo
settore, operata dal decreto legislativo  n.  117/2017  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice del Terzo  settore,  a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106» al fine di dare un indirizzo unitario per  la  costituzione  dei
gruppi comunali di protezione civile, volto  a  garantire  un  quadro
coordinato e integrato tra i diversi livelli locali organizzativi  di
protezione civile  nel  rispetto  delle  peculiarita'  dei  territori
valorizzando altresi' la funzione sociale dell'apporto volontario dei
cittadini. 
  In considerazione della suddetta finalita', i  comuni,  in  ragione
della tipologia e/o natura dell'attivita' autorizzata, nella  propria
autonomia, possono promuovere la  costituzione,  con  riferimento  al
proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di volontariato di
protezione civile,  sulla  base  di  uno  schema-tipo,  basato  sugli
elementi fondamentali riportati nella presente  direttiva,  ai  sensi
dell'art. 35 del  decreto  legislativo  n.  1  del  2018  «Codice  di
protezione civile»  e,  per  quanto  compatibili,  dell'art.  21  del
decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo  settore»,  che
possono essere adottati dai singoli comuni  in  maniera  aderente  ai
principi di differenziazione e adeguatezza. 
  Non puo' essere costituito piu' di un Gruppo comunale di protezione
civile per ciascun comune. 
  Costituiscono elementi  fondamentali  del  regolamento  del  Gruppo
comunale di volontariato di protezione civile le prescrizioni di  cui
all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, che prevede: 
    a) che il comune, mediante i  propri  uffici,  cura  la  gestione
amministrativa del Gruppo comunale e ne e' responsabile; 
    b) che all'interno del Gruppo comunale e' individuato, secondo  i
principi di democraticita', un coordinatore operativo dei  volontari,
referente  delle  attivita'  di   quest'ultimi,   e   sono   altresi'
individuate la durata e le modalita' di revoca del coordinatore. 
  La   predetta   norma   fornisce   elementi    significativi    per
l'inquadramento dei gruppi comunali di  protezione  civile,  fornendo
alcune prime indicazioni importanti per indirizzarne e  definirne  la
piena partecipazione agli interventi in emergenza, alle attivita'  di
previsione e prevenzione dei rischi, a quelle di pianificazione delle
emergenze nonche' alla diffusione della conoscenza e della cultura di
protezione civile, distinguendo in modo netto gli aspetti  gestionali
demandati  all'Amministrazione  comunale  di  riferimento  da  quelli
afferenti all'assetto  organizzativo  proprio  del  volontariato.  In
particolare, la gestione amministrativa e di  conseguenza  contabile,
ivi compresa quella derivante da raccolte fondi, viene esplicitamente
assegnata, nella sua totalita', all'ente che ha costituito il  Gruppo
comunale e che ne detiene al tempo stesso  la  responsabilita'.  Tale
ente,  di  conseguenza,  e'  l'unico  responsabile  delle   procedure
amministrativo-contabili del Gruppo comunale. Il Gruppo  comunale  di
protezione civile individua, secondo i principi di  democraticita'  e
le modalita' di cui  all'art.  13,  punto  1  dello  schema  tipo  di
regolamento allegato,  il  proprio  coordinatore  operativo,  che  e'
nominato dal sindaco. 
  Costituiscono, altresi', elementi fondamentali del regolamento  del
Gruppo comunale di volontariato  di  protezione  civile  le  seguenti
prescrizioni di cui all'art. 21 del  Codice  del  Terzo  settore,  in
quanto applicabili ai predetti gruppi comunali: 
    a)  la  denominazione,  cosi'  formulata:  «Gruppo  comunale   di
volontariato di protezione civile del comune di ......»; 
    b) l'assenza di scopo di lucro e la  previsione  di  attivita'  e
azioni spontanee e gratuite; 
    c) le finalita' civiche, solidaristiche  e  di  utilita'  sociale
perseguite; 
    d) lo svolgimento dell'attivita' di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera y) del Codice del Terzo settore; 
    e) i diritti e gli obblighi dei volontari effettivi; 
    f) i requisiti per l'ammissione di nuovi volontari effettivi e la
relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti  con
le finalita' perseguite e l'attivita' svolta,  nonche'  le  procedure
per la perdita dei requisiti di volontario effettivo; 
    g) la  durata  e  le  modalita'  di  elezione  e  di  revoca  del
coordinatore operativo. 
  Nello  schema  tipo  di  regolamento  sono  altresi'  indicate   le
modalita' in cui il comune cura la gestione amministrativa del Gruppo
comunale rendendo disponibile una sede operativa idonea  e  regolando
la gestione del relativo patrimonio. 
  L'allegato A, che forma parte integrante della presente  direttiva,
riporta un modello esemplificativo per la  redazione  di  uno  schema
tipo di regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione
civile. 
  Il regolamento del Gruppo comunale di  volontariato  di  protezione
civile,  deliberato  dal  consiglio  comunale,  potra'  riportare   o
rinviare a un successivo atto la specifica e  dettagliata  disciplina
in  merito  alle  modalita'  di  organizzazione  e  alle   specifiche
attivita' del  GCVPC,  secondo  i  punti  fondamentali,  riportati  e
descritti nel citato modello di schema tipo di regolamento  (allegato
A). 
  Il Gruppo  comunale,  secondo  le  disposizioni  regionali,  dovra'
essere  iscritto  all'elenco   territoriale   del   volontariato   di
protezione civile e potra' aderire, qualora costituiti, ad  organismi
di volontariato, quali coordinamenti e consulte, operanti nell'ambito
della  protezione  civile  e,  ove  previsto,   iscritti   all'elenco
territoriale. 
2. Gruppi intercomunali, provinciali e  metropolitani  di  protezione
  civile. 
 
  Ai sensi del comma 3  dell'art.  35  del  Codice  della  protezione
civile,  possono  essere  costituiti  gruppi  intercomunali  (GIVPC),
provinciali o metropolitani  di  volontariato  di  protezione  civile
(GPVPC o GMVPC) in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla  presente
direttiva e dalle disposizioni regionali vigenti. In  tal  caso  ogni
riferimento  al  comune   presente   nella   presente   direttiva   e
nell'Allegato  A  e'  riferibile,  ove  compatibile,  rispettivamente
all'Unione  di  comuni  (o   comune   individuato   capofila),   alla
provincia/citta' metropolitana oppure all'ente pubblico  responsabile
della sua costituzione. 
  La gestione amministrativa del Gruppo provinciale/metropolitano  di
volontariato di protezione civile,  se  prevista  dalle  disposizioni
regionali vigenti, e' assicurata dalla provincia/citta' metropolitana
e dall'ente responsabile della sua costituzione. 
  La gestione amministrativa del Gruppo intercomunale di volontariato
di  protezione  civile  viene  assicurata  dall'Unione  dei  relativi
comuni, ove costituita, ovvero dal  comune  capofila  individuato  ai
sensi della relativa  convenzione  o  accordo  stipulati  dai  comuni
partecipanti, ovvero dall'ente responsabile della sua costituzione. 
  In coerenza a quanto previsto dalla legge  7  aprile  2014,  n.  56
recante «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,
sulle unioni e fusioni di comuni», possono essere costituiti  secondo
quanto previsto da questa direttiva anche i gruppi  metropolitani  di
protezione civile (GMVPC). In  tal  caso  ogni  riferimento  presente
nella presente direttiva al comune  e'  riferibile,  ove  compatibile
alla citta' metropolitana.  La  gestione  amministrativa  del  Gruppo
metropolitano  di  protezione  civile  e'  assicurata  dalla   citta'
metropolitana. 
3. Clausola di salvaguardia. 
 
  Per le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  restano  ferme  le
competenze loro affidate dai relativi statuti, dalle  relative  norme
di attuazione e leggi regionali/provinciali in materia, ai sensi  dei
quali provvedono alle finalita' della presente direttiva. 
  Per i gruppi comunali di protezione civile e  per  le  aggregazioni
intercomunali di Protezione civile la Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia provvede all'attuazione dei principi contenuti nella  presente
direttiva con proprio atto in conformita'  a  quanto  previsto  dalla
normativa regionale vigente. 
  Per i corpi e per le  unioni  distrettuali  dei  Vigili  del  fuoco
volontari delle Province autonome di Trento e Bolzano  continuano  ad
applicarsi  gli  statuti,  approvati  ai  sensi  delle   disposizioni
provinciali e regionali in materia, nei  rapporti  con  i  rispettivi
comuni.  L'iscrizione  dei  medesimi  corpi  ed  unioni  distrettuali
nell'elenco  territoriale  del  volontariato  di  protezione   civile
consente l'iscrizione, quali organizzazioni  di  volontariato  (OdV),
nel Registro unico nazionale del Terzo settore, senza  necessita'  di
adeguare i propri statuti secondo  quanto  previsto  in  materia  dal
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
4. Clausola di invarianza della spesa. 
 
  All'attuazione della presente  direttiva  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, nell'ambito degli ordinari stanziamenti,  delle
amministrazioni interessate, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
5. Disposizioni transitorie e finali. 
 
  I gruppi comunali  esistenti  e  gia'  iscritti  nei  registri  del
volontariato  delle  regioni  e  delle  province  autonome,  le   cui
caratteristiche  non  risultino  conformi  a  quanto  disposto  dalla
presente direttiva, sono iscritti nel Registro  unico  nazionale  del
Terzo settore e sono tenuti ad adeguare il proprio  regolamento  allo
schema tipo di regolamento di  cui  all'allegato  A  nel  termine  di
centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.  Decorso  inutilmente
tale termine sono cancellati dal Registro unico nazionale  del  Terzo
settore con provvedimento del competente ufficio del RUNTS. 
  Relativamente alla presente direttiva, per quanto non espressamente
previsto,  si  rimanda  alle  normative  statali,  regionali  e  alle
specifiche  disposizioni  vigenti  in  materia  di  volontariato   di
protezione civile. 
  La  presente  direttiva  sara'  inviata  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2022 
 
                                                Il Ministro: Musumeci 

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 487