IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE Visti gli articoli 116, 117 e 118 della Costituzione italiana; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica; Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalita' di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attivita' di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della piu' ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attivita' di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attivita' di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile; Visto il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile e' deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile; Visto il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: "Codice della protezione civile"»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011 recante «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», che ha provveduto a fissare i principi basilari delle attivita' per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020 inerente «Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attivita' di protezione civile autorizzate»; Vista la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 41948 del 28 maggio 2010 riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attivita' addestrative di protezione civile; Vista la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 46576 del 2 agosto 2011 concernente la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' addestrative e, in particolare, contenente disposizioni attuative della predetta circolare del 28 maggio 2010; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 recante «Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 recante «Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto12 gennaio 2012»; Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalita' di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile; Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 32320 del 24 giugno 2016 concernente indicazioni operative inerenti finalita' e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorita' preposte ai servizi di polizia stradale; Vista la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilita' sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterita' funzionale, escludendo pertanto la configurabilita' della situazione di incompatibilita' prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile; Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile, in conformita' di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attivita' da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni; Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonche' in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attivita' di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuita', all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma; Considerato che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attivita' di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attivita' e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarieta' nel rispetto delle peculiarita' dei territori; Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome; Considerato che i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore; Considerato che l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato; Tenuto conto che, al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall' art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile», Ravvisata pertanto la necessita' di emanare la presente direttiva per l'approvazione dello «schema-tipo» per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 35, comma 1, del Codice della protezione civile, per migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile a livello locale, nel rispetto delle peculiarita' territoriali e garantire e assicurare un'adeguata e appropriata risposta del volontariato organizzato di protezione civile alle attivita' e agli eventi di protezione civile; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile; Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 14 dicembre 2022; Emana la seguente direttiva: 1. Finalita' e principi La presente direttiva e' emanata in attuazione delle disposizioni dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 recante «Codice della protezione civile», alla luce della riforma del Terzo settore, operata dal decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» al fine di dare un indirizzo unitario per la costituzione dei gruppi comunali di protezione civile, volto a garantire un quadro coordinato e integrato tra i diversi livelli locali organizzativi di protezione civile nel rispetto delle peculiarita' dei territori valorizzando altresi' la funzione sociale dell'apporto volontario dei cittadini. In considerazione della suddetta finalita', i comuni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attivita' autorizzata, nella propria autonomia, possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, sulla base di uno schema-tipo, basato sugli elementi fondamentali riportati nella presente direttiva, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018 «Codice di protezione civile» e, per quanto compatibili, dell'art. 21 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», che possono essere adottati dai singoli comuni in maniera aderente ai principi di differenziazione e adeguatezza. Non puo' essere costituito piu' di un Gruppo comunale di protezione civile per ciascun comune. Costituiscono elementi fondamentali del regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile le prescrizioni di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, che prevede: a) che il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne e' responsabile; b) che all'interno del Gruppo comunale e' individuato, secondo i principi di democraticita', un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attivita' di quest'ultimi, e sono altresi' individuate la durata e le modalita' di revoca del coordinatore. La predetta norma fornisce elementi significativi per l'inquadramento dei gruppi comunali di protezione civile, fornendo alcune prime indicazioni importanti per indirizzarne e definirne la piena partecipazione agli interventi in emergenza, alle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi, a quelle di pianificazione delle emergenze nonche' alla diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile, distinguendo in modo netto gli aspetti gestionali demandati all'Amministrazione comunale di riferimento da quelli afferenti all'assetto organizzativo proprio del volontariato. In particolare, la gestione amministrativa e di conseguenza contabile, ivi compresa quella derivante da raccolte fondi, viene esplicitamente assegnata, nella sua totalita', all'ente che ha costituito il Gruppo comunale e che ne detiene al tempo stesso la responsabilita'. Tale ente, di conseguenza, e' l'unico responsabile delle procedure amministrativo-contabili del Gruppo comunale. Il Gruppo comunale di protezione civile individua, secondo i principi di democraticita' e le modalita' di cui all'art. 13, punto 1 dello schema tipo di regolamento allegato, il proprio coordinatore operativo, che e' nominato dal sindaco. Costituiscono, altresi', elementi fondamentali del regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile le seguenti prescrizioni di cui all'art. 21 del Codice del Terzo settore, in quanto applicabili ai predetti gruppi comunali: a) la denominazione, cosi' formulata: «Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del comune di ......»; b) l'assenza di scopo di lucro e la previsione di attivita' e azioni spontanee e gratuite; c) le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite; d) lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del Codice del Terzo settore; e) i diritti e gli obblighi dei volontari effettivi; f) i requisiti per l'ammissione di nuovi volontari effettivi e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalita' perseguite e l'attivita' svolta, nonche' le procedure per la perdita dei requisiti di volontario effettivo; g) la durata e le modalita' di elezione e di revoca del coordinatore operativo. Nello schema tipo di regolamento sono altresi' indicate le modalita' in cui il comune cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale rendendo disponibile una sede operativa idonea e regolando la gestione del relativo patrimonio. L'allegato A, che forma parte integrante della presente direttiva, riporta un modello esemplificativo per la redazione di uno schema tipo di regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile. Il regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, deliberato dal consiglio comunale, potra' riportare o rinviare a un successivo atto la specifica e dettagliata disciplina in merito alle modalita' di organizzazione e alle specifiche attivita' del GCVPC, secondo i punti fondamentali, riportati e descritti nel citato modello di schema tipo di regolamento (allegato A). Il Gruppo comunale, secondo le disposizioni regionali, dovra' essere iscritto all'elenco territoriale del volontariato di protezione civile e potra' aderire, qualora costituiti, ad organismi di volontariato, quali coordinamenti e consulte, operanti nell'ambito della protezione civile e, ove previsto, iscritti all'elenco territoriale. 2. Gruppi intercomunali, provinciali e metropolitani di protezione civile. Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice della protezione civile, possono essere costituiti gruppi intercomunali (GIVPC), provinciali o metropolitani di volontariato di protezione civile (GPVPC o GMVPC) in conformita' a quanto previsto dalla presente direttiva e dalle disposizioni regionali vigenti. In tal caso ogni riferimento al comune presente nella presente direttiva e nell'Allegato A e' riferibile, ove compatibile, rispettivamente all'Unione di comuni (o comune individuato capofila), alla provincia/citta' metropolitana oppure all'ente pubblico responsabile della sua costituzione. La gestione amministrativa del Gruppo provinciale/metropolitano di volontariato di protezione civile, se prevista dalle disposizioni regionali vigenti, e' assicurata dalla provincia/citta' metropolitana e dall'ente responsabile della sua costituzione. La gestione amministrativa del Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile viene assicurata dall'Unione dei relativi comuni, ove costituita, ovvero dal comune capofila individuato ai sensi della relativa convenzione o accordo stipulati dai comuni partecipanti, ovvero dall'ente responsabile della sua costituzione. In coerenza a quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», possono essere costituiti secondo quanto previsto da questa direttiva anche i gruppi metropolitani di protezione civile (GMVPC). In tal caso ogni riferimento presente nella presente direttiva al comune e' riferibile, ove compatibile alla citta' metropolitana. La gestione amministrativa del Gruppo metropolitano di protezione civile e' assicurata dalla citta' metropolitana. 3. Clausola di salvaguardia. Per le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti, dalle relative norme di attuazione e leggi regionali/provinciali in materia, ai sensi dei quali provvedono alle finalita' della presente direttiva. Per i gruppi comunali di protezione civile e per le aggregazioni intercomunali di Protezione civile la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede all'attuazione dei principi contenuti nella presente direttiva con proprio atto in conformita' a quanto previsto dalla normativa regionale vigente. Per i corpi e per le unioni distrettuali dei Vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e Bolzano continuano ad applicarsi gli statuti, approvati ai sensi delle disposizioni provinciali e regionali in materia, nei rapporti con i rispettivi comuni. L'iscrizione dei medesimi corpi ed unioni distrettuali nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile consente l'iscrizione, quali organizzazioni di volontariato (OdV), nel Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessita' di adeguare i propri statuti secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 4. Clausola di invarianza della spesa. All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito degli ordinari stanziamenti, delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Disposizioni transitorie e finali. I gruppi comunali esistenti e gia' iscritti nei registri del volontariato delle regioni e delle province autonome, le cui caratteristiche non risultino conformi a quanto disposto dalla presente direttiva, sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento allo schema tipo di regolamento di cui all'allegato A nel termine di centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. Decorso inutilmente tale termine sono cancellati dal Registro unico nazionale del Terzo settore con provvedimento del competente ufficio del RUNTS. Relativamente alla presente direttiva, per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle normative statali, regionali e alle specifiche disposizioni vigenti in materia di volontariato di protezione civile. La presente direttiva sara' inviata ai competenti organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2022 Il Ministro: Musumeci Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 487