IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 7 febbraio  1992,  n.  150,  «Disciplina  dei  reati
relativi all'applicazione in Italia della convenzione  sul  commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di  estinzione,
firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge  19  dicembre
1975, n. 874, e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82,  e  successive
modificazioni,  nonche'  norme  per  la  commercializzazione   e   la
detenzione di esemplari vivi  di  mammiferi  e  rettili  che  possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»  e  segnatamente  le  disposizioni  di  cui
all'art. 12, comma  1,  della  stessa  legge  recante  «Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici», secondo il quale  la  concessione
di  sovvenzioni,  contributi,   sussidi   e   ausili   finanziari   e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati sono subordinate  alla  predeterminazione  ed
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle
forme previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  146,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  95  del  24
aprile 2001 e recante «Attuazione della direttiva  98/58/CE  relativa
alla protezione degli animali da pelliccia»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 marzo 2020, n. 53; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, «Adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e  la
diffusione delle specie esotiche invasive»; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2022/460  della  Commissione
europea  del  4  marzo  2022  recante  modifica  alla  decisione   di
esecuzione (UE) 2021/788 che fissa le norme per la sorveglianza e  la
segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali, tra
cui figura anche quella dei mustelidi; 
  Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 21  novembre  2020
recante «Norme  sanitarie  in  materia  di  infezione  da  SARS-CoV-2
(agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita'
di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana al n. 291 del 23 novembre 2020; 
  Visti i provvedimenti concernenti le misure per il  contrasto  alla
diffusione del  virus  COVID-19,  in  particolare  le  ordinanze  del
Ministro della salute del 25 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico  del
COVID-19)  nei  visoni  d'allevamento»,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 26 febbraio 2021, e del
13 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di
infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19)  nei  visoni
d'allevamento»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  250
del 25 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco  Lollobrigida  e'  stato
nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,
il prof. Orazio Schillaci Ministro  della  salute  e  l'on.  Gilberto
Pichetto Fratin Ministro della transizione ecologica; 
  Visti  gli  articoli  1,  comma  1,  lettera  b  e  l'art.  3   del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale
il «Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali»  ha
assunto  la  denominazione  di  «Ministero  dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e in particolare  i  commi  n.
980, 981, 982, 983 e 984; 
  Vista la direttiva generale del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali sull'azione amministrativa  e  sulla  gestione
per l'anno 2022, n. 90017 del 24 febbraio 2022, registrata alla Corte
dei conti il 1° aprile 2022 al n. 237; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, commi  980  e  981,  della  citata
legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  che  vieta  gli  allevamenti,  la
riproduzione in  cattivita',  la  cattura  e  l'uccisione  di  visoni
(Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus
o  Alopex  Lagopus),  cani   procione   (Nyctereutes   procyonoides),
cincilla' (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi  specie  per
la finalita' di ricavarne pelliccia e prevede che, in deroga  a  tale
divieto, gli allevamenti autorizzati possono  continuare  a  detenere
gli animali gia' presenti nelle strutture per il  periodo  necessario
alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022,
fermo restando il divieto di riproduzione ivi previsto; 
  Visto l'art. 1, comma 982, della citata legge 30 dicembre 2021,  n.
234, ai sensi del quale e' istituito, per ciascuno degli anni 2022  e
2023, presso il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato
a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla  data
di entrata in vigore della legge medesima  dispongano  ancora  di  un
codice di attivita' anche se non detengono animali; 
  Considerato che le risorse del sopracitato art. 1, comma 982, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234,  sono  stanziate  sul  capitolo  1979
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura,
della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  per  gli   esercizi
finanziari 2022-2023, «Fondo per l'indennizzo  degli  allevamenti  di
animali da pelliccia che cessano la  loro  attivita'  in  seguito  al
divieto di allevare animali con la finalita' di ricavarne  pelliccia»
e saranno ripartite, nei limiti della relativa dotazione finanziaria,
sotto forma di contributo a fondo perduto; 
  Visto l'art. 1, commi 983 e 984, della  citata  legge  30  dicembre
2021, n. 234, che demanda ad un decreto del Ministro delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con  il  Ministro  della
salute ed il Ministro della transizione ecologica, sentite le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  l'individuazione  dei
criteri e delle modalita' di corresponsione dell'indennizzo di cui al
precedente comma 982, nonche' la disciplina delle  cessioni  e  della
detenzione,  con  obbligo  di   sterilizzazione,   presso   strutture
autorizzate, dei suddetti animali da pelliccia; 
  Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto  dall'art.  1,  comma
983 della citata legge  30  dicembre  2021,  n.  234  e,  dunque,  di
procedere all'individuazione dei criteri per  la  ripartizione  delle
risorse  all'uopo  stanziate  per  indennizzare  gli  allevamenti  di
animali da pelliccia; 
  Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto  dall'art.  1,  comma
984, della citata legge 30  dicembre  2021,  n.  234  e,  dunque,  di
procedere a disciplinare le cessioni e la detenzione, con obbligo  di
sterilizzazione, presso strutture autorizzate, dei  suddetti  animali
da pelliccia; 
  Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica  in
data 26 agosto 2022 ed il concerto del Ministero della salute in data
2 settembre 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
sancita nella seduta del 12 ottobre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Con il presente decreto si  dispone  un  intervento  finalizzato
all'indennizzo delle imprese specializzate nell'allevamento di visoni
(Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus
o  Alopex  Lagopus),  cani   procione   (Nyctereutes   procyonoides),
cincilla' (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi  specie  per
la finalita' di ricavarne  pelliccia,  nonche'  la  disciplina  delle
cessioni e della detenzione dei suddetti  animali  da  pelliccia,  in
attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi da 980 a  984,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, che definisce altresi' i criteri e le
modalita' di ripartizione della  somma  complessiva  stanziata  di  6
milioni di euro, ovvero di 3 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2022 e 2023. 
  2. I predetti fondi  gravano  sul  capitolo  1979  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, avente ad oggetto «Fondo per l'indennizzo
degli allevamenti  di  animali  da  pelliccia  che  cessano  la  loro
attivita' in seguito al divieto di allevare animali con la  finalita'
di ricavarne pelliccia».