IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e segnatamente le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della stessa legge recante «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici», secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2001 e recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali da pelliccia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/460 della Commissione europea del 4 marzo 2022 recante modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2021/788 che fissa le norme per la sorveglianza e la segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali, tra cui figura anche quella dei mustelidi; Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al n. 291 del 23 novembre 2020; Visti i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, in particolare le ordinanze del Ministro della salute del 25 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 26 febbraio 2021, e del 13 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il prof. Orazio Schillaci Ministro della salute e l'on. Gilberto Pichetto Fratin Ministro della transizione ecologica; Visti gli articoli 1, comma 1, lettera b e l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» ha assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e in particolare i commi n. 980, 981, 982, 983 e 984; Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, n. 90017 del 24 febbraio 2022, registrata alla Corte dei conti il 1° aprile 2022 al n. 237; Visto, in particolare, l'art. 1, commi 980 e 981, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che vieta gli allevamenti, la riproduzione in cattivita', la cattura e l'uccisione di visoni (Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides), cincilla' (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalita' di ricavarne pelliccia e prevede che, in deroga a tale divieto, gli allevamenti autorizzati possono continuare a detenere gli animali gia' presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione ivi previsto; Visto l'art. 1, comma 982, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale e' istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della legge medesima dispongano ancora di un codice di attivita' anche se non detengono animali; Considerato che le risorse del sopracitato art. 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziate sul capitolo 1979 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per gli esercizi finanziari 2022-2023, «Fondo per l'indennizzo degli allevamenti di animali da pelliccia che cessano la loro attivita' in seguito al divieto di allevare animali con la finalita' di ricavarne pelliccia» e saranno ripartite, nei limiti della relativa dotazione finanziaria, sotto forma di contributo a fondo perduto; Visto l'art. 1, commi 983 e 984, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro della transizione ecologica, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei criteri e delle modalita' di corresponsione dell'indennizzo di cui al precedente comma 982, nonche' la disciplina delle cessioni e della detenzione, con obbligo di sterilizzazione, presso strutture autorizzate, dei suddetti animali da pelliccia; Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 983 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, dunque, di procedere all'individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse all'uopo stanziate per indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia; Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 984, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, dunque, di procedere a disciplinare le cessioni e la detenzione, con obbligo di sterilizzazione, presso strutture autorizzate, dei suddetti animali da pelliccia; Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica in data 26 agosto 2022 ed il concerto del Ministero della salute in data 2 settembre 2022; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 12 ottobre 2022; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Con il presente decreto si dispone un intervento finalizzato all'indennizzo delle imprese specializzate nell'allevamento di visoni (Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides), cincilla' (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalita' di ricavarne pelliccia, nonche' la disciplina delle cessioni e della detenzione dei suddetti animali da pelliccia, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi da 980 a 984, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che definisce altresi' i criteri e le modalita' di ripartizione della somma complessiva stanziata di 6 milioni di euro, ovvero di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 2. I predetti fondi gravano sul capitolo 1979 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, avente ad oggetto «Fondo per l'indennizzo degli allevamenti di animali da pelliccia che cessano la loro attivita' in seguito al divieto di allevare animali con la finalita' di ricavarne pelliccia».