IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli  3  e  4  del  citato  decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  recante:  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali» e, in particolare, l'art. 26; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibere  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e  del  2  febbraio
2023; 
  Visti i commi da 669 a 671 dell'art.  1  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, con cui, tra l'altro, il predetto stato di emergenza e'
stato prorogato fino al 3 marzo 2023; 
  Visto, in particolare, il comma 671  dell'art.  1  della  legge  29
dicembre  2022,  n.  197,  con  cui,  allo  scopo  di  assicurare  la
prosecuzione delle attivita' e delle misure di cui  ai  commi  669  e
670,  garantendo  la  continuita'  della  gestione  emergenziale,  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e' autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare  ai
sensi dell'art. 25 del codice della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle  effettive
esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b)  e
c) del comma 1 dell'art. 31 del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
individuando il  numero  dei  soggetti  coinvolti  nel  limite  delle
risorse  finanziarie   disponibili   a   legislazione   vigente   per
fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi  669  e  670,
fermi restando i termini temporali di applicazione delle attivita'  e
della misure medesime; 
  Considerato che alla data del 27 gennaio 2023 risultano presentate,
secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno e  riportati  nella
dashboard pubblicata sul sito istituzionale  del  Dipartimento  della
protezione civile, 169.837 domande di protezione temporanea; 
  Considerato  che  le  domande  di   contributo   di   sostentamento
autorizzate alla data del 20 gennaio 2023, riportate  nella  relativa
dashboard sul sito istituzionale del  Dipartimento  della  protezione
civile, ammontano a 128.878; 
  Considerato che con riferimento ai ventinove enti del terzo settore
e  del  privato  sociale  valutati  positivamente  dalla  commissione
istituita dal Capo del Dipartimento della  protezione  civile  il  22
aprile 2022, per un totale di 17.012 posti, alla data del 31 dicembre
2022 risultano attivate  quattordici  convenzioni  per  totali  6.676
posti disponibili; 
  Considerato che,  con  decreti  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile rispettivamente rep. 2048 del 5 agosto 2022 di euro
111.057.280,00 e rep. 3160 del 2 dicembre 2022 di euro 67.850.720,00,
sono stati trasferiti complessivi  178.908.000,00  euro  relativi  al
contributo forfetario per l'accesso al Servizio  sanitario  nazionale
parametrato sul  valore  di  120.000  unita'  richiedenti  protezione
temporanea registrato alla data del 10 giugno 2022; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24  maggio  2022,  n.  898  del  23
giugno 2022, numeri 902 e 903 del 13  luglio  2022,  n.  921  del  15
settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927  del  3  ottobre
2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio  2023,  n.  960
del  23  gennaio  2023  e  n.  964  del  9  febbraio  2023,  recanti:
«Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  per  assicurare,  sul
territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e  l'assistenza  alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto  nel  territorio
dell'Ucraina»; 
  Considerata la necessita' di riallineare  le  misure  previste  dal
comma 1  dell'art.  31  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  e
successive modificazioni, ai numeri effettivamente rilevati alla data
31 gennaio 2023, operando,  altresi',  una  proiezione  dei  relativi
incrementi fino al 3 marzo 2023, data di attuale scadenza dello stato
d'emergenza, operando a tal  fine  una  rimodulazione  delle  risorse
finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente; 
  Considerato che con riferimento al citato art. 31, comma 1, lettera
a),  risultano  disponibili  risorse   finanziarie   pari   ad   euro
109.450.000,00 al netto di quelle che verranno utilizzate fino  al  3
marzo 2023, che possono essere destinate  alle  misure  di  cui  alla
lettera  c)  del  medesimo  articolo,  per   un   importo   di   euro
89.0000.000,00; 
  Ravvisata la  necessita',  in  parallelo  alla  prosecuzione  delle
citate misure di assistenza  sanitaria,  di  continuare  a  garantire
anche le correlate misure previste  dall'art.  9  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895  del  24  maggio
2022; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare le opportune  misure
organizzative per il proseguimento  delle  attivita'  coordinate  dal
Dipartimento della protezione civile fino alla cessazione dello stato
di emergenza; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del  comma
  1 dell'art. 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,
  con modificazioni, dalla legge  20  maggio  2022,  n.  51  mediante
  individuazione del numero dei soggetti coinvolti 
 
  1. Per le ragioni indicate in premessa, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 1, comma 671, della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e' autorizzato a riconoscere  il  contributo  forfetario
per l'accesso alle prestazioni del Servizio  sanitario  nazionale  ai
beneficiari aventi diritto di cui all'art. 31, comma 1,  lettera  c),
del  decreto-legge  21   marzo   2022,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,  e  all'art.  5
dell'OCDPC n. 881/2022, per un massimo di ulteriori 50.000 unita'. 
  2. All'onere massimo  quantificabile  per  l'attuazione  di  quanto
previsto dal comma 1, pari  ad  euro  89.000.000,00,  si  provvede  a
valere sulle somme non utilizzate autorizzate per  l'attivazione  del
contingente di 22.000 posti di accoglienza diffusa  di  cui  all'art.
31, comma 1, lettera a), del decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
all'art. 44, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17  maggio  2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.
91, e all'art. 1 dell'OCDPC n. 881/2022,  e  successive  modifiche  e
integrazioni.