LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
                         SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre  2005,
n. 252 (di seguito: decreto n. 252  del  2005)  che  dispone  che  la
Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione  (di  seguito  COVIP)
esercita  la  vigilanza  prudenziale   sulle   forme   pensionistiche
complementari,  perseguendo  la  trasparenza  e  la  correttezza  dei
comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidita'; 
  Visto l'art. 16, comma 2, lettera b), del decreto n. 252 del 2005 e
l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  relativi
al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del  gettito
derivante dal contributo di solidarieta' di cui all'art. 16, comma 1,
del decreto n. 252 del 2005; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge  n.  266
del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede  che,  a
decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP  sono
finanziate dal mercato di competenza, per la parte  non  coperta  dal
finanziamento a carico del bilancio  dello  Stato,  e  che  l'entita'
della contribuzione, i termini e  le  modalita'  di  versamento  sono
determinate dalla COVIP  con  propria  deliberazione,  sottoposta  al
Presidente del Consiglio dei ministri, per l'approvazione con proprio
decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto  1995,  n.  335  (di
seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art.  1,  comma
68, della legge n. 266 del 2005, secondo il  quale  il  finanziamento
della COVIP puo' essere integrato mediante il versamento  annuale  da
parte dei fondi pensione di una quota  non  superiore  allo  0,5  per
mille dei flussi annuali dei contributi incassati; 
  Visto l'art. 1, comma 509, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145
secondo  il  quale  nell'ambito  delle  misure  per  la  tutela   dei
risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di  vigilanza  della
COVIP, anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal
recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 14  dicembre  2016,  e'  autorizzata  la  spesa  di
1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019; 
  Visto il regolamento UE del 24 novembre 2010, n. 1094 con il  quale
e' stata istituita l'Autorita' europea delle  assicurazioni  e  delle
pensioni  aziendali   e   professionali   (European   Insurance   and
Occupational Pensions Authority EIOPA) con il compito di  contribuire
al   perseguimento   dell'obiettivo   di   stabilita'   del   sistema
finanziario,  della  trasparenza  dei  mercati  e   degli   strumenti
finanziari nonche' della protezione degli aderenti e dei  beneficiari
dei piani pensionistici e assicurativi; 
  Visto, in particolare, l'art. 62, comma 1, del  citato  regolamento
UE che stabilisce che le entrate dell'EIOPA sono  costituite  da  una
combinazione di  contributi  obbligatori  delle  autorita'  pubbliche
nazionali e da una sovvenzione dell'Unione europea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (codice
dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma  2,
che comprende le autorita' amministrative indipendenti  di  garanzia,
vigilanza e regolazione nell'ambito di  applicazione  del  codice,  e
l'art. 5 concernente le  modalita'  di  effettuazione  dei  pagamenti
attraverso sistemi elettronici; 
  Visto il bilancio di  previsione  per  l'esercizio  2023  approvato
dalla Commissione con deliberazione del 30 novembre 2022; 
  Considerate  le  crescenti  competenze  che  derivano  alla   COVIP
dall'impianto regolatorio eurounitario e le conseguenti  esigenze  di
un assetto di  vigilanza  che,  anche  per  le  forme  pensionistiche
complementari, sia sempre piu' rispondente alle linee  strategiche  e
agli standard operativi definiti in sede europea; 
  Considerati,  da  ultimo,  il  regolamento  (UE)  2019/2088  e   il
regolamento delegato (UE) 2022/1288 in materia di sostenibilita'  nel
settore dei servizi finanziari nonche' il regolamento (UE)  2022/2554
relativo  alla  resilienza  operativa   digitale   per   il   settore
finanziario, e gli adempimenti ad essi collegati; 
  Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2023 debba  essere
calcolato in base ai contributi incassati dalle forme  pensionistiche
complementari nell'anno 2022; 
  Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il
2023, all'ammontare delle altre entrate come sopra individuate e alla
stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai  fondi  pensione
nell'anno 2022, il versamento a  carico  delle  forme  pensionistiche
complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5  per  mille
dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo  dalle
forme pensionistiche complementari stesse; 
  Ritenuto di  escludere  dal  versamento  i  contributi  di  importo
esiguo; 
 
                              Delibera: 
 
  di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini
e modalita' di versamento del contributo dovuto alla COVIP  da  parte
delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2023. 
                               Art. 1 
 
                       Contributo di vigilanza 
 
  1. Ad integrazione del finanziamento  della  COVIP  e'  dovuto  per
l'anno 2023 dai soggetti di cui al successivo art. 2,  il  versamento
di un contributo nella misura  dello  0,5  per  mille  dell'ammontare
complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo  dalle  forme
pensionistiche complementari nell'anno 2022. 
  2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi  i  flussi
in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso
altre forme pensionistiche complementari, nonche'  i  contributi  non
finalizzati  alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche  ma
relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per
invalidita' o premorienza. 
  3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno
di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,
si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della societa' o
ente, la base di calcolo ai sensi del comma  1  dovra'  tenere  anche
conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare
la  copertura  della   riserva   matematica   rappresentativa   delle
obbligazioni previdenziali.