IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; 
   Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale  di
protezione civile; 
   Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito  dei  rapporti
di  cooperazione  internazionale  e  del   Meccanismo   unionale   di
protezione civile, partecipa alle attivita' di soccorso e  assistenza
alle  popolazioni  colpite  da  eventi  calamitosi   di   particolare
gravita'; 
  Considerato  che  la  notte  del  6  febbraio  2023  il  territorio
meridionale   della   Repubblica   di   Turchia   e   il   territorio
settentrionale della Repubblica Araba di Siria sono stati interessati
da un evento sismico di magnitudo 7.9 al quale sono  seguite  diverse
ulteriori forti scosse; 
  Considerato che, in conseguenza dei predetti eventi calamitosi,  e'
in atto una grave situazione di emergenza che ha causato migliaia  di
vittime, feriti,  dispersi  e  sfollati,  l'evacuazione  di  numerose
persone dalle loro abitazioni, nonche' la distruzione di un  cospicuo
numero di edifici ed infrastrutture; 
   Vista la richiesta del 6 febbraio 2023 della Repubblica di Turchia
volta a mobilitare il Meccanismo unionale di  protezione  civile  per
assistere la popolazione colpita dal sisma in argomento; 
   Vista la richiesta del 7 febbraio 2023 della Repubblica  Araba  di
Siria volta a mobilitare il Meccanismo unionale di protezione  civile
per assistere la popolazione colpita dal sisma in argomento; 
   Dato atto dell'attivazione del citato Meccanismo unionale avvenuta
in data 8 febbraio 2023; 
  Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la  necessita'  di
procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse  necessarie
per assicurare  in  territorio  estero  soccorso  e  assistenza  alla
popolazione colpita; 
   Vista l'informativa trasmessa in data 8 febbraio 2023 ai sensi  di
quanto  previsto  dall'art.  29,  comma  3,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 1/2018 in relazione  alle  disponibilita'  manifestate
dal Dipartimento  della  protezione  civile  a  nome  dell'Italia  in
risposta  all'attivazione  del   Meccanismo   unionale   piu'   volte
richiamato ed in conformita' alle relative procedure operative; 
   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9  febbraio  2023
con cui e' stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato  di  emergenza  per
intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi sismici
che hanno colpito  il  territorio  meridionale  della  Repubblica  di
Turchia e il territorio  settentrionale  della  Repubblica  Araba  di
Siria il 6 febbraio 2023; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010  recante:  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare  il  concorso  dello
Stato italiano nell'adozione di tutte  le  iniziative  di  protezione
civile anche attraverso la realizzazione di interventi  di  carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento
giuridico vigente; 
  Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali
per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza,
la situazione verificatasi nell'area interessata, anche  mediante  la
piena  e  completa  attivazione  delle  componenti,  delle  strutture
operative e dei soggetti concorrenti di  cui  all'art.  4  e  13  del
richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
               Iniziative urgenti di protezione civile 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato   italiano
nell'adozione delle misure urgenti di Protezione civile finalizzate a
fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel  territorio
meridionale  della   Repubblica   di   Turchia   e   nel   territorio
settentrionale della Repubblica Araba di Siria, il Dipartimento della
protezione  civile,  anche  avvalendosi   delle   componenti,   delle
strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4
e 13 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  interviene  a
supporto della popolazione dei  Paesi  interessati  dagli  eventi  in
rassegna per garantire le attivita' di soccorso e  assistenza,  anche
in raccordo con l'Emergency response and coordination  center  (ERCC)
della Commissione europea (DG-ECHO). 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  il  Dipartimento  della
protezione  civile  coordina  l'invio   nei   territori   interessati
dall'evento  sismico  in   rassegna   di   personale   del   medesimo
Dipartimento, del  volontariato  organizzato  di  protezione  civile,
delle componenti, strutture  operative  e  soggetti  concorrenti  del
Servizio  nazionale  della  protezione  civile,  nonche'  di   mezzi,
attrezzature e materiali, inclusi materiali  sanitari  e  farmaci,  e
beni di prima necessita', individuati e autorizzati  nell'ambito  del
Meccanismo unionale di protezione civile, ovvero  in  via  bilaterale
dalle preposte Autorita', con oneri posti a carico delle  risorse  di
cui all'art. 5. 
  3.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  utilizza,  in  via
d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative  gia'  stipulate  al
fine di garantire idonea copertura al  personale  di  cui  al  citato
comma 2, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 5.