IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni in materia di flussi di ingresso legale  dei  lavoratori
stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche  sociali  e
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  di
concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche  del
mare; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure per la  programmazione  dei  flussi  di  ingresso  legale  dei
                        lavoratori stranieri 
 
  1. Per il triennio 2023-2025, le  quote  massime  di  stranieri  da
ammettere nel territorio dello Stato per  lavoro  subordinato,  anche
per esigenze di carattere stagionale  e  per  lavoro  autonomo,  sono
definite,  in  deroga   alle   disposizioni   dell'articolo   3   del
decreto-legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 viene approvato, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e  del  lavoro,  la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  gli  enti  e  le  associazioni  nazionali  maggiormente  attivi
nell'assistenza   e   nell'integrazione   degli   immigrati   e    le
organizzazioni dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, previa  delibera  del  Consiglio
dei ministri e successivamente  trasmesso  al  Parlamento.  I  pareri
delle competenti Commissioni  parlamentari  sono  resi  entro  trenta
giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il  quale  il
decreto e' comunque adottato. 
  3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri  generali  per  la
definizione  dei  flussi  di  ingresso  che   devono   tenere   conto
dell'analisi del fabbisogno del mercato  del  lavoro  effettuata  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto  con
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro  maggiormente
rappresentative sul  piano  nazionale.  Il  medesimo  decreto  indica
inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per  le
causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per
ciascuno degli anni del triennio di riferimento. 
  4. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti  possono
essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di  cui  ai
commi 2 e 3. Le istanze eccedenti i limiti  del  decreto  di  cui  al
comma 1 possono essere  esaminate  nell'ambito  delle  quote  che  si
rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di  cui
al  presente  comma.  Il  rinnovo  della  domanda  non  deve   essere
accompagnato dalla documentazione richiesta, se  la  stessa  e'  gia'
stata regolarmente presentata in sede di prima istanza. 
  5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di
cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale,  quote
riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con  lo
Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche
aventi ad oggetto i  rischi  per  l'incolumita'  personale  derivanti
dall'inserimento in traffici migratori irregolari.