IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante  disposizioni  per  la
delega al Governo in materia di federalismo  fiscale,  in  attuazione
dell'art. 119 della Costituzione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  che  in
attuazione della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, reca disposizioni
in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario
e  delle  province,  nonche'  di  determinazione  dei  costi  e   dei
fabbisogni standard nel settore sanitario; 
  Visto, in particolare, l'art. 27, comma 1 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, secondo il quale «Il Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa,  ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con
la Conferenza Stato-regioni sentita la struttura tecnica di  supporto
di cui all'art. 3 dell'intesa  stato-regioni  del  3  dicembre  2009,
determina  annualmente,  sulla  base  della  procedura  definita  nel
presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali»; 
  Visto il successivo comma 4 del medesimo art. 27, che  recita:  «Il
fabbisogno  sanitario  standard  delle  singole  regioni  a   statuto
ordinario, cumulativamente pari al livello del  fabbisogno  sanitario
nazionale standard, e' determinato, in fase di prima  applicazione  a
decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i  valori  di
costo rilevati  nelle  regioni  di  riferimento.  In  sede  di  prima
applicazione e' stabilito il procedimento  di  cui  ai  commi  dal  5
all'11»; 
  Tenuto conto, in particolare, che al comma 7,  primo  periodo,  del
summenzionato art. 27 e' riportato, tra  l'altro,  che  «le  pesature
sono effettuate con i pesi per classi di  eta'  considerati  ai  fini
della determinazione del fabbisogno sanitario»; 
  Tenuto conto, altresi', che nel medesimo comma 7 dell'art.  27,  al
secondo periodo e' stabilito che «A decorrere dall'anno 2015  i  pesi
sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di  Bolzano,  sulla  base  dei  criteri
previsti dall'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
tenendo  conto,  nella  ripartizione  del  costo  e  del   fabbisogno
sanitario standard regionale, del percorso di  miglioramento  per  il
raggiungimento degli standard di qualita', la cui misurazione si puo'
avvalere del sistema di valutazione di cui all'art. 30  del  presente
decreto»; 
  Considerato che l'art. 1, comma 34, primo periodo, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, recita: «Ai fini  della  determinazione  della
quota  capitaria,  in  sede  di  ripartizione  del  Fondo   sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai  seguenti  elementi:
popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per eta' e  per
sesso, tassi di mortalita' della popolazione, indicatori  relativi  a
particolari  situazioni  territoriali  ritenuti  utili  al  fine   di
definire   i   bisogni   sanitari   delle   regioni   ed   indicatori
epidemiologici territoriali»; 
  Ritenuto di dover provvedere a definire, ai sensi  della  normativa
sopra richiamata, i pesi da attribuire ai criteri previsti  dall'art.
1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  ai  fini  della
ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard; 
  Visto il comma 2 del richiamato art. 27 del decreto  legislativo  6
maggio 2011, n. 68, ove si dispone che  «Per  la  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard  regionali  si  fa  riferimento  agli
elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario
(NSIS) del Ministero della salute»; 
  Considerato  che,  con  riferimento  alla  «frequenza  di   consumi
sanitari per eta' e per sesso», richiamata dal citato art.  1,  comma
34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  occorre  evidenziare  come
nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) sono disponibili  dati
esclusivamente classificati per classi di eta' e non anche per sesso; 
  Tenuto  conto  altresi'  dell'attuale   impossibilita'   di   poter
utilizzare, per la ripartizione del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard, gli indicatori epidemiologici territoriali di cui  all'art.
1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  atteso  che  non
risulta ancora emanato il  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
natura non regolamentare, previo parere del garante per la protezione
dei dati personali, previsto dall'art. 7, comma 2, del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, deputato ad individuare «i dati personali,  anche
inerenti alle categorie particolari di dati di  cui  all'art.  9  del
regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati,  le  operazioni
eseguibili,  le  modalita'  di  acquisizione  dei  dati  dai  sistemi
informativi dei soggetti che li detengono e le misure  appropriate  e
specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonche' i  tempi
di conservazione dei dati trattati»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  12  marzo  2019  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  138  del  14  giugno
2019) con il quale si provvede, a decorrere dal 1° gennaio  2020,  ad
adeguare il sistema di garanzie, di cui al decreto  ministeriale  del
12 dicembre 2001, per  procedere,  contestualmente,  all'approvazione
della metodologia di monitoraggio del suddetto «sistema di garanzia»,
coerente con l'evoluzione nel frattempo intervenuta, in  applicazione
dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000; 
  Considerato che il percorso di miglioramento per il  raggiungimento
degli standard di qualita', la cui misurazione si  avvale  del  nuovo
sistema di valutazione  sopra  indicato,  potra'  essere  apprezzato,
vista  la  sua  applicazione  a  decorrere   dall'anno   2020,   solo
successivamente alla verifica dell'anno 2021; 
  Preso atto che i criteri a tutt'oggi utilizzati per la ripartizione
del  fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  sono  relativi  alla
popolazione residente ed alla  frequenza  dei  consumi  sanitari  per
eta', in applicazione della metodologia dettata dal comma 5 al  comma
11 dell'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; 
  Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla definizione  dei  pesi
da attribuire ai nuovi criteri da utilizzare in sede di  ripartizione
del fabbisogno sanitario nazionale standard; 
  Ritenuto, quindi, di individuare  nel  tasso  di  mortalita'  della
popolazione (< 75 anni) e negli  indicatori  relativi  a  particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i  bisogni
sanitari delle regioni, i criteri da utilizzare, in aggiunta a quelli
gia'  in  uso,  per  provvedere  alla  ripartizione  del   fabbisogno
sanitario nazionale standard, in attesa che risultino utilizzabili  i
restanti criteri indicati dalla vigente normativa; 
  Ritenuto che il richiamo dell'art.  1,  comma  34  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  agli  indicatori  relativi  a  particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i  bisogni
sanitari delle regioni sia riferito  principalmente  alle  condizioni
socio-economiche della popolazione ritenute  una  proxy  del  bisogno
sanitario, e che detti indicatori sono da individuare nella incidenza
della poverta' relativa  individuale  (come  proxy  del  livello  del
reddito tenuto conto delle  disparita'  regionali),  nel  livello  di
bassa scolarizzazione della popolazione (licenza elementare o  nessun
titolo nella popolazione di eta' uguale o maggiore a quindici anni) e
nel tasso di disoccupazione della popolazione; 
  Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla attribuzione dei  pesi
da  associare  ai  criteri  individuati  per  la   ripartizione   del
fabbisogno sanitario nazionale standard; 
  Considerato  di  dover  rinviare   ad   un   futuro   provvedimento
l'indicazione dei restanti criteri da utilizzare  in  attesa  che  le
informazioni ad essi relativi risultino utilizzabili; 
  Acquisita  l'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 (rep. atti n. 283/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Criteri di ripartizione 
 
  1.  Il  fabbisogno  sanitario  nazionale  standard,   a   decorrere
dall'anno 2023, e' ripartito sulla base dei seguenti criteri: 
    popolazione residente; 
    frequenza dei consumi sanitari per eta'; 
    tassi di mortalita' della popolazione (< 75 anni); 
    indicatori  relativi  a   particolari   situazioni   territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni. 
  2. Gli indicatori relativi a  particolari  situazioni  territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle  regioni,
sono individuati nei seguenti: 
    incidenza della poverta' relativa individuale; 
    livello di bassa scolarizzazione; 
    tasso di disoccupazione della popolazione. 
  3. Con successivo decreto si provvedera' alla individuazione  degli
ulteriori criteri di riparto  previsti  dalla  normativa  vigente  in
materia di costi e fabbisogni standard  in  sanita',  non  appena  le
informazioni relative ai medesimi  criteri  risulteranno  disponibili
e/o utilizzabili. 
  4. In sede di  applicazione  dei  criteri  sopra  indicati  saranno
utilizzati i valori ultimi disponibili.