IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                           di concerto con 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 832, della citata  legge  n.
178 del 2020, il quale prevede che, al fine di assicurare i necessari
trasferimenti ai piccoli comuni con meno  di  500  abitanti,  per  lo
svolgimento delle funzioni  fondamentali,  anche  in  relazione  alla
perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito  un
fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2021, 2022 e 2023, destinato a supplire ai minori  trasferimenti  del
fondo di solidarieta' comunale per  i  comuni  che  hanno  percepito,
nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti  inferiore
di oltre il  15  per  cento  rispetto  alla  media  della  fascia  di
appartenenza dei restanti comuni della provincia; 
  Considerato che lo stesso comma 832 dispone che,  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati  i  criteri  e  le
modalita' di riparto delle risorse del  fondo  tra  gli  enti  locali
beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di  spesa  e  alle
minori entrate, al netto delle minori spese; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, del 28 maggio 2021,  con  il
quale sono stati  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  del  citato
riparto,  specificati  nell'allegato  A   «Nota   metodologica»   del
provvedimento, ed assegnate le risorse del fondo per l'anno 2021; 
  Ritenuto ora di dover procedere al riparto  del  fondo  di  cui  al
menzionato comma 832 per l'anno 2022; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali nella seduta del 22 febbraio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riparto per l'anno 2022 del fondo di cui all'art. 1, comma 832, della
                   legge 30 dicembre 2020, n. 178 
 
  1. Il fondo istituito  dall'art.  1,  comma  832,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 3  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a supplire ai minori
trasferimenti del fondo di solidarieta' comunale  per  i  comuni  che
hanno  percepito,  nell'anno  precedente,  una  quota  dei   medesimi
trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla  media
della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia,  e'
ripartito, per l'anno 2022,  sulla  base  dei  criteri,  valutati  in
rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle
minori  spese,  specificati  nell'allegato  A  «Nota   metodologica»,
secondo gli importi indicati nell'allegato B. 
  2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 marzo 2023 
 
                                      Il Capo del Dipartimento        
                              per gli affari interni e territoriali   
                                           Sgaraglia                  
 
   Il Ragioniere generale                                             
        dello Stato                                                   
         Mazzotta