IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio. 1967, n. 48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16 concernente la
costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per  la
programmazione economica (CIPE); 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  recante
«Unificazione dei  Ministeri  del  Tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica e riordino  delle  competenze  del  CIPE,  a
norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare
l'art. 1, recante «Attribuzioni  del  CIPE»,  il  quale  dispone  che
«nell'ambito  degli  indirizzi  fissati  dal  Governo,  il   Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica,  sulla  base  di
proposte  delle  amministrazioni  competenti  per   materia,   svolge
funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di  politica
economica  nazionale,  nonche'  di   coordinamento   della   politica
economica nazionale con le  politiche  comunitarie,  provvedendo,  in
particolare, a:  a)  definire  le  linee  di  politica  economica  da
perseguire  in  ambito  nazionale,  comunitario  ed   internazionale,
individuando gli specifici indirizzi e gli  obiettivi  prioritari  di
sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per  il
conseguimento  degli  obiettivi  prefissati,   tenuto   conto   anche
dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo
ambientale,  ed  emanando  le  conseguenti  direttive  per  la   loro
attuazione e per la verifica dei risultati»; 
  Visto l'art. 2, comma 100, lettera  a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, norma istitutiva del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese (nel seguito anche Fondo); 
  Visto l'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 31 dicembre 2013,
n. 147, che ha previsto che l'amministrazione  del  Fondo,  ai  sensi
dell'art. 47 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, e' affidata  a  un
Consiglio di gestione; 
  Visto l'art. 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che
ha modificato il predetto art. 2, comma 100, lettera  a),  stabilendo
che: «il Fondo opera entro il limite massimo di  impegni  assumibile,
fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla  base:  1)  di  un
piano  annuale  di  attivita',  che  definisce  previsionalmente   la
tipologia  e  l'ammontare  preventivato  degli  importi  oggetto  dei
finanziamenti  da  garantire,   suddiviso   per   aree   geografiche,
macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le  relative
stime di perdita attesa; 2) del sistema dei  limiti  di  rischio  che
definisce, in linea con le migliori pratiche del settore  bancario  e
assicurativo,  la  propensione  al  rischio  del  portafoglio   delle
garanzie del Fondo, tenuto  conto  dello  stock  in  essere  e  delle
operativita' considerate ai fini della redazione del piano annuale di
attivita', la misura,  in  termini  percentuali  ed  assoluti,  degli
accantonamenti   prudenziali   a   copertura   dei   rischi   nonche'
l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per  definirli  e  attuarli.  Il  Consiglio  di
gestione del Fondo delibera  il  piano  annuale  di  attivita'  e  il
sistema dei limiti  di  rischio  che  sono  approvati,  entro  il  30
settembre di ciascun anno, su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con delibera del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Considerato che il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia  per
le piccole e medie imprese, di cui all'art. 1, comma 48, lettera  a),
della legge 31 dicembre 2013, n. 147, nella seduta  del  9  settembre
2022, ha esaminato e deliberato il Piano annuale di  attivita'  e  il
Sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2023, cosi'
come previsto dall'art. 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n.
234; 
  Vista la nota n. 19278 del 19 settembre 2022  del  Ministero  dello
sviluppo economico concernente la proposta di  iscrizione  all'ordine
del giorno della prima riunione utile  del  CIPESS  dell'approvazione
del piano annuale delle attivita' e del sistema dei limiti di rischio
per l'esercizio finanziario 2023, in attuazione  dell'art.  1,  comma
56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  Considerato che il disegno di legge di  bilancio  per  l'anno  2023
prevede, all'art. 72 «la proroga al  31  dicembre  2023  del  termine
finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo  e  del
termine finale di applicazione del  sostegno  speciale  e  temporaneo
istituito nel contesto delle misure di contrasto agli  effetti  della
crisi Ucraina, con un  incremento  della  dotazione  finanziaria  del
Fondo di 720 milioni di euro per l'anno 2023; 
  Vista la nota informativa presentata nella seduta del Consiglio  di
gestione del Fondo di  garanzia  del  9  dicembre  2022,  recante  la
descrizione delle previsioni introdotte all'art. 156,  comma  6,  del
disegno di legge di bilancio  per  l'anno  2023,  ed  in  particolare
l'indicazione del limite cumulato massimo di assunzione degli impegni
per l'anno 2023, fissato in 225 miliardi di euro; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  convertito  dalla
legge 16 dicembre 2022  n.  204,  recante  "Disposizioni  urgenti  in
materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri"   ed   in
particolare l'art.  3  con  il  quale  il  Ministero  dello  sviluppo
economico assume la denominazione di Ministero delle  imprese  e  del
made in Italy»; 
  Vista la nota 26013 del 19 dicembre 2022 con  la  quale,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' stata
trasmessa la nuova proposta del Ministro delle imprese e del made  in
Italy, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
formulata alla luce delle  disposizioni  introdotte  dal  disegno  di
legge di bilancio per l'anno  2023,  concernente  l'approvazione  con
delibera, da parte di questo  comitato,  in  via  programmatica,  del
Piano annuale di attivita' e del Sistema dei limiti  di  rischio  per
l'anno 2023; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
con la nota n. 33812 del 27 dicembre 2022; 
  Vista  la  nota  posta  a  base  dell'odierna  seduta   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Su proposta del Ministro delle imprese  e  del  made  in  Italy  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Delibera: 
 
  Sono approvati il Piano annuale delle attivita' e  il  sistema  dei
limiti di rischio per l'esercizio  finanziario  2023,  in  attuazione
dell'art. 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi
del quale il Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese  opera
entro il limite massimo di impegni  assumibile,  fissato  annualmente
dalla legge di bilancio. 
    Roma, 27 dicembre 2022 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Meloni           
Il Segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 236