IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto  il  regio  decreto  27  luglio  1934,   n.   1265,   recante
«Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie»,   e,   in
particolare, l'art. 201; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art.
118 che  disciplina  l'autorizzazione  della  pubblicita'  presso  il
pubblico; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2017/746,  recante  «Regolamento  del
Parlamento europeo  relativo  ai  dispositivi  medico-diagnostici  in
vitro e che abroga  la  direttiva  n.  98/79/CE  e  la  decisione  n.
2010/227/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)»,  e,
in particolare, l'art. 7 che detta principi generali  in  materia  di
pubblicita' di dispositivi medico-diagnostici in vitro; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  138,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.   2017/746,   relativo   ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva  n.
98/79/CE e la decisione n. 2010/227/UE della Commissione, nonche' per
l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/112  che
modifica il regolamento (UE)  n.  2017/746  per  quanto  riguarda  le
disposizioni     transitorie     per     determinati      dispositivi
medico-diagnostici  in  vitro  e   l'applicazione   differita   delle
condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi
dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53»  e,  in  particolare,
l'art.   22   che   disciplina   la   pubblicita'   dei   dispositivi
medico-diagnostici in vitro; 
  Visto in  particolare  l'art.  22,  comma  6,  del  citato  decreto
legislativo n. 138 del 2022, ai  sensi  del  quale  con  decreto  del
Ministro della salute sono individuate le fattispecie di  dispositivi
medico-diagnostici in vitro che, in  deroga  a  quanto  previsto  dal
comma 3 del medesimo art. 22, non necessitano  di  autorizzazione  da
parte del Ministero della salute; 
  Ritenuto, per  quanto  sopra  premesso,  di  dover  individuare  le
fattispecie  di  dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro  che  non
necessitano di autorizzazione da parte del Ministero della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Fattispecie che non necessitano 
                   di autorizzazione ministeriale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 138, non sono oggetto di autorizzazione del Ministero  della
salute   le    pubblicita'    degli    accessori    di    dispositivi
medico-diagnostici  in  vitro   a   condizione   che   il   messaggio
pubblicitario si riferisca esclusivamente a proprieta' non sanitarie. 
  2. Non sono sottoposte, altresi', ad autorizzazione  del  Ministero
della salute ai sensi dell'art. 22, comma 6, del decreto  legislativo
5 agosto 2022, n. 138: 
    a)  la  pubblicita',  effettuata  da  un'azienda  fabbricante   o
distributrice  di  dispositivi  medico-diagnostici  in   vitro,   che
richiama la denominazione o il campo di attivita'  delle  medesime  a
condizione che  non  siano  vantate  specifiche  proprieta'  di  tali
dispositivi,  richiamati  singolarmente,  anche  mediante  l'immagine
della loro confezione, o nel loro complesso; 
    b) forme di promozione, anche mediante  l'utilizzo  dell'immagine
della  confezione,  di  dispositivi   medico-diagnostici   in   vitro
realizzate attraverso la messa in vendita di confezioni  multiple  al
prezzo della confezione unitaria  o  mediante  modalita'  diverse  di
operazioni a premio o concorsi, fermo restando, anche in  tali  casi,
il divieto di diffondere senza autorizzazione messaggi che,  oltre  a
far riferimento  alle  modalita'  di  promozione,  si  riferiscano  a
proprieta' e caratteristiche del  dispositivo  medico-diagnostico  in
vitro; 
    c)  la  pubblicazione  dell'immagine  o  della   rappresentazione
grafica  del  dispositivo  medico-diagnostico  in  vitro  o  del  suo
confezionamento sui listini dei prezzi di  vendita  e  sugli  annunci
degli eventuali sconti praticati al pubblico; 
    d) limitatamente alla vendita a distanza di cui  all'art.  6  del
regolamento (UE) n. 2017/746, la pubblicazione dell'immagine o  della
rappresentazione grafica del dispositivo medico-diagnostico in  vitro
o della sua confezione nonche' la descrizione e la destinazione d'uso
cosi' come riportate nelle istruzioni per l'uso, purche' sia presente
e consultabile la versione integrale delle  predette  istruzioni  per
l'uso. 
  3. Il Ministero della salute, qualora una pubblicita' effettuata ai
sensi dei commi 1 e 2 presenti informazioni dalle quali puo' derivare
un rischio per la salute dei consumatori: 
    a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita'; 
    b)  ordina  la  diffusione,  a  spese  del  trasgressore,  di  un
comunicato  di  rettifica  e  di  precisazione,   secondo   modalita'
stabilite dallo stesso Ministero.