IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                                  e 
 
                 IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA 
                SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
 
Premessa. 
 
  Con  la  presente   circolare   si   forniscono   indicazioni   per
l'applicazione del regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57  del
21 gennaio 2021 recante modifica dell'allegato XVII  del  regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  concernente
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e  la  restrizione
delle  sostanze  chimiche  (REACH)  per  quanto  riguarda  il  piombo
contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimita'  di
zone umide - (di  seguito  regolamento),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 26 gennaio  2021,  con  particolare
riferimento alla definizione di «zona umida». 
 
1. La  Normativa  prevista  dal  regolamento  e  le  sue  difficolta'
  interpretative. 
 
  In data 25 gennaio  2021  la  Commissione  europea  ha  emanato  il
regolamento (UE) n. 2021/57 recante modifica dell'allegato  XVII  del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione  e  la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per  quanto  riguarda  il
piombo  contenuto  nelle  munizioni  utilizzate  all'interno   o   in
prossimita' di zone umide (di seguito regolamento). Il regolamento e'
gia' in vigore e si applichera' sul  territorio  dell'Unione  europea
dal 15 febbraio 2023. 
  Il regolamento della  Commissione  2021/57  e'  stato  adottato  da
Berlaymont a seguito di una procedura in ambito  Comitologia  che  ha
visto il coinvolgimento  del  Comitato  che  assiste  la  Commissione
nell'attuazione  del  regolamento   REACH   e   a   cui   partecipano
direttamente le amministrazioni competenti degli Stati membri. 
  Il 3 settembre 2020, il Comitato  ha  approvato  il  regolamento  a
maggioranza qualificata, nonostante l'astensione e il voto  contrario
di diversi Stati membri; in quella  occasione,  il  Governo  italiano
voto' a favore, prospettando, al contempo, ai portatori di  interessi
(ANPAM/Confindustria, Federcaccia ed altri), l'apertura di un  tavolo
di confronto per assicurare  un'attuazione  chiara  ed  efficace  del
regolamento. 
  In particolare, nell'allegato XVII del regolamento e'  aggiunto  il
paragrafo 13 con la seguente definizione: 
    a) «zone umide»,  superfici  di  paludi,  pantani  e  torbiere  o
distese d'acqua naturali o artificiali, permanenti o  temporanee,  in
cui l'acqua e' stagnante  o  corrente,  dolce,  salmastra  o  salata,
comprese le distese di acqua marina la cui profondita' non  supera  i
sei metri durante la bassa marea. 
  Tale nozione di «zona umida» non descrive in  maniera  quantificata
la dimensione minima di essa o la durata minima della sua  esistenza,
tale da rispondere alla natura temporanea  della  medesima  zona.  E'
necessario invece che una disposizione sia sufficientemente chiara  e
precisa affinche' i destinatari della sua applicazione possano  darvi
applicazione con ragionevole certezza. 
  Per la Commissione europea chiamata - anche con atti  di  sindacato
ispettivo parlamentare europeo (P-004575/2020, risposta  fornita  dal
Commissario Breton per la Commissione europea il 26 ottobre 2020) - a
fornire l'interpretazione autentica della normativa,  il  regolamento
vieta l'uso del piombo nelle zone umide, al fine  di  proteggere  gli
uccelli acquatici e la salute umana,  riconoscendo  peraltro  che  le
autorita'  nazionali  sono  meglio  posizionate  sul  territorio  per
prendere nella dovuta  considerazione  le  specificita'  dei  diversi
contesti morfologici, ai  fini  dell'individuazione  specifica  della
nozione di «zona umida». Lo scopo del regolamento e' limitare l'uso e
il rilascio intenzionali o anche volontari e  comunque  evitabili  di
piombo. 
  Il Considerando 24 del regolamento specifica, in  particolare,  che
ai fini della restrizione e' opportuno attenersi alla definizione  di
«zona umida» utilizzata nella Convenzione relativa  alle  zone  umide
d'importanza internazionale (Convenzione di Ramsar), firmata a Ramsar
il 2 febbraio 1971, come proposto dall'Agenzia ECHA.  L'elenco  delle
zone umide contenuto  nell'Allegato  XVII  del  regolamento  richiede
alcune precisazioni interpretative in considerazione  del  fatto  che
alla violazione della normativa de quo sono comminate sanzioni. 
  Cio' e'  vero  se  si  considera  che  a  seguito  della  imminente
applicazione del regolamento sul territorio dell'Unione europea, e  a
seguito della sua  adozione,  gli  organi  di  giustizia  dell'Unione
europea sono  gia'  stati  chiamati  a  pronunciarsi  sull'ambito  di
applicazione  della  normativa  (Tribunale  dell'Unione  europea,   V
sezione, 21 dicembre 2022, causa T-187/21 Firearms United  Network  e
altri contro Commissione europea). 
  Al fine quindi di fornire agli operatori del settore e  ai  diretti
interessati maggiore chiarezza  sulla  portata  del  regolamento,  in
specie sulla nozione di «zona umida», si rende necessario precisare i
seguenti  chiarimenti,  ai  fini  della  corretta  applicazione   del
regolamento. 
 
2. Nozione di «zona umida» ai fini dell'applicazione del  regolamento
  e conseguenti esclusioni. 
 
  Va innanzitutto chiarito che per «zona umida» si deve intendere  la
zona  acquitrinosa  che  per  dimensioni,  instabilita'  morfologica,
natura sia in grado di fornire un habitat  stabile  e  duraturo  agli
uccelli acquatici. Nelle zone umide cosi' individuate il  legislatore
comunitario ha sancito il divieto, anche  solo  temporaneo,  dell'uso
del piombo. Di converso, sono escluse dalla nozione di  «zona  umida»
come disciplinata dal legislatore comunitario le  aree  che  a  causa
delle  loro  dimensioni  o  della   loro   instabilita',   non   sono
suscettibili di fornire habitat per gli uccelli acquatici. 
  Appare opportuno ricordare che la superficie delle  zone  umide  in
Italia e' inferiore al 20 %  del  territorio  nazionale  complessivo,
corrispondente a circa 300.000 km²;  d'altro  canto,  le  zone  umide
Ramsar italiane risultano attualmente estese per un totale di  73.982
ettari, pari a circa 740 km², come  riportato  nell'inventario  delle
zone umide del territorio italiano dell'ISPRA. 
  In  tal  senso,  sono  da  considerare  «zona   umida»:   le   zone
classificabili come  aree  Ramsar  all'interno  dello  Stato  membro;
quelle umide ricadenti nei siti  di  interesse  comunitario  (SIC)  e
nelle zone di protezione speciale (ZPS) discendenti  dalla  direttiva
n. 92/43/CEE - (habitat) e dalla direttiva n.  79/409/CEE  (uccelli);
le zone umide ricadenti all'interno di riserve  naturali  e  oasi  di
protezione istituite a livello nazionale e regionale. 
  Sono escluse  conseguentemente  dalla  precitata  nozione  di  zona
umida, e quindi dalla applicazione del  regolamento,  tutte  le  aree
idriche  effimere,  soggette  a  variazioni  temporanee  del  livello
dell'acqua o del  contenuto  di  umidita',  prive  del  carattere  di
stabilita' e permanenza, da individuarsi nel rispetto  del  principio
di proporzionalita', in linea con gli obiettivi delle misure previste
dal regolamento. 
  L'accertamento della violazione del divieto  deve  essere  compiuto
tenendo conto di tutte le informazioni e  circostanze  necessarie  ad
attestare l'effettivo e concreto pericolo  attuale  della  diffusione
nell'ambiente di piombo. Nel rispetto del  regolamento,  il  soggetto
trovato in o intorno a zone umide, come sopra definite, che porti con
se' pallini di piombo durante la battuta di caccia, o in relazione ad
essa, potra' dimostrare, se richiesto, che  intendeva  effettivamente
sparare altrove, essendo solo in transito nella suddetta zona umida. 
  E' esclusa dal campo di  applicazione  del  regolamento  n. 2021/57
l'attivita' di tiro sportivo a prescindere dall'arma  utilizzata,  in
considerazione del fatto che presso le strutture di tiro a segno vige
l'obbligo di raccolta del piombo secondo la normativa vigente. 
  La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, comma sesto,  della  legge
11 dicembre 1984, n. 839. 
 
    Roma, 9 febbraio 2023 
 
                                          Il Ministro dell'ambiente   
                                         e della sicurezza energetica 
                                                Pichetto Fratin       
Il Ministro dell'agricoltura, 
 della sovranita' alimentare 
      e delle foreste 
        Lollobrigida