IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' e, in  particolare,  gli
articoli 16 e 17; 
  Viste la comunicazione e la  decisione  della  Commissione  europea
concernenti rispettivamente l'applicazione  delle  norme  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa  per
la prestazione di  servizi  di  interesse  economico  generale  (GUUE
2012/C 8/02)  e  l'applicazione  delle  disposizioni  dell'art.  106,
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli
aiuti di  Stato  sotto  forma  di  compensazione  degli  obblighi  di
servizio pubblico, concessi a determinate  imprese  incaricate  della
gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); 
  Vista   la   comunicazione   della   Commissione   2017/C    194/01
«Orientamenti  interpretativi  relativi  al   regolamento   (CE)   n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di  servizio
pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato
al Ministro dei trasporti e della navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico  sugli
scali nello stesso contemplati in conformita' alle  disposizioni  del
regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento
(CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 4, comma 206 della legge 24 dicembre 2003, n. 350  che
estende le disposizioni di cui al suindicato art. 36 ai servizi aerei
di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio  Calabria  e
Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali; 
  Vista la nota prot. n. 23377 del 4 agosto  2022  con  la  quale  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  ha
delegato il Presidente della Regione Calabria ad indire e  presiedere
la Conferenza di servizi finalizzata ad individuare il  contenuto  di
nuovi oneri di servizio pubblico da imporre  sui  collegamenti  aerei
tra l'aeroporto di Reggio Calabria ed alcuni aeroporti nazionali; 
  Visto il  decreto  del  15  settembre  2022,  n.  85,  con  cui  il
Presidente  della  Regione  Calabria  ha  indetto  la  Conferenza  di
servizi, di cui all'art. 14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
finalizzata a definire il contenuto degli oneri di servizio  pubblico
da imporre sui collegamenti aerei da  e  per  l'aeroporto  di  Reggio
Calabria  e  Messina,  e  ha  demandato  al  Dipartimento   «turismo,
marketing territoriale e  mobilita'»  l'esecuzione  dei  correlati  e
conseguenti adempimenti; 
  Vista la nota prot. n 406296 del 15 settembre 2022, con la quale la
dirigente generale del Dipartimento «turismo, marketing  territoriale
e mobilita'» della Regione Calabria ha convocato  per  il  giorno  20
settembre 2022 la prima riunione  della  Conferenza  di  servizi,  da
svolgersi  in  forma  simultanea  e   modalita'   sincrona   con   la
partecipazione contestuale, in  via  telematica,  dei  rappresentanti
delle amministrazioni competenti; 
  Tenuto conto delle risultanze della predetta Conferenza di  servizi
che,  condivisa  la   necessita'   di   assicurare   la   continuita'
territoriale aerea da e per l'aeroporto di Reggio Calabria attraverso
voli di linea adeguati, regolari e continuativi,  ha  individuato  le
rotte Reggio Calabria - Bologna e viceversa, Reggio Calabria - Torino
e viceversa, Reggio Calabria - Venezia e viceversa quali collegamenti
sui quali imporre oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP») e  ha
definito i parametri sui quali articolare l'imposizione dei detti OSP
con decorrenza dal 27 maggio 2023; 
  Visto  il  verbale  del  10  ottobre  2022  di  conclusione   della
suindicata Conferenza di servizi; 
  Vista la nota della Regione Calabria prot. n. 485154 del 3 novembre
2022,  inviata  alla  Presidenza   della   Regione   Siciliana   come
informativa sugli esiti della Conferenza di servizi  prima  dell'atto
presidenziale di chiusura da adottarsi solo nel caso in cui non fosse
evidenziata,  entro  il  termine   perentorio   di   cinque   giorni,
contrarieta' formale da parte della stessa Regione Siciliana; 
  Considerato  che  la  Regione  Siciliana  non  ha  espresso  alcuna
osservazione contraria sul contenuto degli OSP  entro  il  suindicato
termine, equivalendo cio' ad assenso senza condizioni; 
  Visto il decreto dell'11 novembre 2022, n.  110  con  il  quale  il
Presidente della  Regione  Calabria  ha  adottato  la  determinazione
motivata  di  conclusione  positiva  della  predetta  Conferenza   di
servizi, individuando il contenuto degli oneri di  servizio  pubblico
da imporre sui collegamenti aerei da  e  per  l'aeroporto  di  Reggio
Calabria,  per  come  descritto  nel  suindicato  verbale  di  seduta
conclusiva; 
  Tenuto conto delle risorse residuali derivanti  dallo  stanziamento
di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 207 e delle
risorse di parte regionale di cui  alla  deliberazione  della  giunta
regionale della Calabria n. 439 del 21 settembre 2022, destinate alla
continuita' territoriale aerea per i collegamenti da e per  lo  scalo
di Reggio Calabria, che consentono di sostenere  l'onere  finanziario
dell'imposizione nel caso in cui nessun vettore presenti accettazione
per esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte  senza  diritti
di esclusiva e senza compensazione e  si  proceda  all'aggiudicazione
del servizio stesso tramite gara pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il
servizio aereo di linea sulle  rotte  Reggio  Calabria  -  Bologna  e
viceversa, Reggio Calabria - Torino e viceversa,  Reggio  Calabria  -
Venezia e viceversa, costituisce un  servizio  d'interesse  economico
generale.