IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di  attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le  procedure
applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della
revoca dello status  di  rifugiato,  e,  in  particolare,  l'articolo
2-bis, che prevede, con decreto del Ministro degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  i   Ministri
dell'interno e della giustizia, l'adozione di un elenco dei Paesi  di
origine sicuri; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,   di
attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di  attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'   della   direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e
della revoca dello status di protezione internazionale; 
  Visto il decreto n. 1202/606 del 4 ottobre 2019 del Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con  il
Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia,  che  istituisce
una lista di Paesi  di  origine  sicuri  per  richiedenti  protezione
internazionale; 
  Considerata la necessita' di effettuare  l'aggiornamento  periodico
della lista dei Paesi di origine sicuri  ai  sensi  dell'art.  2  del
decreto n. 1202/6060 del 4 ottobre 2019; 
  Visto l'appunto n. 181962 del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con il quale  sono  state  trasmesse  le
schede contenenti le determinazioni relativamente ai seguenti  Paesi:
Albania, Algeria,  Bosnia-Erzegovina,  Capo  Verde,  Costa  d'Avorio,
Gambia,  Georgia,  Ghana,  Kosovo,  Macedonia  del   Nord,   Marocco,
Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia; 
  Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il  pieno  rispetto  delle
disposizioni  costituzionali  concernenti   i   diritti   inviolabili
dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo
richiedente protezione internazionale  a  prescindere  dal  Paese  di
provenienza e di dare attuazione  alla  previsione  di  cui  all'art.
2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Paesi di origine sicuri 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2-bis  del  decreto  legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, sono  considerati  Paesi  di  origine  sicuri:  Albania,
Algeria,  Bosnia-Erzegovina,  Capo  Verde,  Costa  d'Avorio,  Gambia,
Georgia, Ghana, Kosovo,  Macedonia  del  Nord,  Marocco,  Montenegro,
Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia. 
  2.   Nell'ambito   dell'esame   delle   domande    di    protezione
internazionale, la situazione particolare del richiedente e' valutata
alla luce delle informazioni contenute  nelle  schede  sul  Paese  di
origine indicate nell'istruttoria di cui in premessa.