IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
     delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, 
                      della pesca e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive  modifiche,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2021/2306  della  Commissione  del  21
ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento
europeo e del Consiglio con norme  relative  ai  controlli  ufficiali
delle partite di prodotti biologici  e  di  prodotti  in  conversione
destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione
del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle
notifiche  richiesti  per  i  prodotti  biologici  e  i  prodotti  in
conversione destinati all'importazione nell'Unione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio
2021 che autorizza l'utilizzo di taluni  prodotti  e  sostanze  nella
produzione biologica e stabilisce i relativi  elenchi,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) 396/2005 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 691/2013 della Commissione del 19  luglio
2013 che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda
i metodi di campionamento e di analisi; 
  Vista la direttiva 2002/63/CE della Commissione dell'11 luglio 2002
che  stabilisce  metodi  comunitari  di  campionamento  ai  fini  del
controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti
alimentari di origine vegetale e animale e che  abroga  la  direttiva
79/700/CEE; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20,  recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e  ai  sensi  dell'art.  2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170»; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  23,  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2017/625 in materia  di  controlli  ufficiali  sugli
animali e le merci provenienti dagli altri stati membri dell'Unione e
delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti
comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'art. 12, comma 3,
lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  24,  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento  (UE)  n.  2017/625  in  materia  di  controlli  sanitari
ufficiali sugli animali e  sulle  merci  che  entrano  nell'Unione  e
istituzione dei posti di controllo frontalieri  del  Ministero  della
salute, in attuazione della delega contenuta nell'art. 12,  comma  3,
lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019,  n.  179,  di  riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
4, del decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali»   assuma   la
denominazione  di  «Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle  foreste»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  2023,
registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2023  reg.  297,  con  il
quale e' stato conferito al dott. Stefano Scalera l'incarico di  Capo
del  Dipartimento  delle   politiche   competitive   della   qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  dicembre  2020,  n.   9361300,
registrato alla Corte dei conti il giorno 11 gennaio 2021, al reg. n.
14, con il quale sono stati individuati gli uffici  dirigenziali  non
generali  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, ai sensi del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 179 del 5 dicembre 2019; 
  Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2022,  n.  52932,  recante
disposizioni per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  2018/848  del
Parlamento  e  del  Consiglio  del  30  maggio  2018  relativo   alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue  successive
modifiche  e  pertinenti  regolamenti  delegati  di  integrazione   e
regolamenti  di  esecuzione  in  materia   di   controlli   ufficiali
sull'attivita' di importazione di prodotti biologici e in conversione
dai Paesi terzi; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  2022,  n.  347507,  di
individuazione  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli   quale
autorita' di controllo competente per il settore biologico, ai  sensi
dell'art. 4, paragrafo 3, del regolamento  (UE)  n.  2017/625  per  i
controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti
in conversione destinati all'importazione nell'Unione; 
  Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» il  quale  istituisce  l'Agenzia
delle accise, dogane e monopoli, la quale concorre alla  sicurezza  e
alla  salute  dei  cittadini,  controllando  le  merci  in   ingresso
nell'Unione  europea  e  contrastando  i  fenomeni   criminali   come
contrabbando e contraffazione; 
  Visto lo statuto dell'Agenzia  delle  accise,  dogane  e  monopoli,
approvato dal Comitato di gestione con la  delibera  n.  433  del  12
luglio 2021; 
  Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle  accise,
dogane e monopoli, approvato dal Comitato di gestione con delibera n.
440 del 25 febbraio 2022; 
  Considerata la  convenzione  quadro  tra  l'Agenzia  delle  accise,
dogane e monopoli e il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali, prot. Mipaaf 0149812 del 1° aprile 2022,  in  base  alla
quale  ADM  svolge  attivita'   di   controllo   sulle   importazioni
nell'Unione europea di prodotti biologici ed in conversione; 
  Considerato che, con comunicazione della Commissione europea 2022/C
362/03 recante «Domande  e  risposte  sull'applicazione  delle  norme
dell'UE relative ai controlli sulle importazioni di prodotti da paesi
terzi destinati a essere immessi sul mercato  dell'UE  come  prodotti
biologici o prodotti in conversione» la Commissione ha inteso fornire
chiarimenti  sull'applicazione  delle   norme   dell'Unione   europea
relative ai controlli sulle importazioni di prodotti da  paesi  terzi
destinati  a  essere  immessi  sul  mercato  dell'UE  come   prodotti
biologici o prodotti in conversione; 
  Considerato che, con la nota ref. Ares(2022)8848674 del 20 dicembre
2022 la Commissione  europea  ha  trasmesso  il  documento  «DG  AGRI
working  document  on  additional  official  controls   on   products
originating from certain third countries» per fornire indicazioni  al
fine di definire la frequenza  dei  controlli  fisici  sulle  partite
biologiche e in conversione destinate ad essere importate in UE sulla
base delle proprie valutazioni della probabilita' di non conformita',
gia' condivise con gli Stati membri; 
  Considerato che l'Italia ha formalmente condiviso e  quindi  si  e'
impegnata  a  garantire  l'attuazione  delle  misure   di   controllo
descritte nel documento  «DG  AGRI  working  document  on  additional
official  controls  on  products  originating  from   certain   third
countries» per l'anno 2023; 
  Considerato che, con  nota  prot.  n.  5318  del  3  gennaio  2023,
l'Agenzia  delle  accise,  dogane  e  monopoli  gia'   recepisce   le
indicazioni contenute nel documento  «DG  AGRI  working  document  on
additional official controls on  products  originating  from  certain
third countries» della Commissione europea, ponendo gia' in essere le
misure di controllo in esso contenute; 
  Considerato che, con la nota «Eurolook» ref. Ares(2022)7959596  del
17 novembre 2022, la Commissione europea ha chiarito  che  l'indagine
sulle  cause  di  contaminazione  di  un  prodotto  biologico  o   in
conversione non  puo'  considerarsi  chiusa  e  risolta  se  non  sia
possibile identificare  la  causa  della  presenza  di  sostanze  non
ammesse ai sensi della normativa di riferimento e che le  tempistiche
delle indagini devono svolgersi «il  piu'  presto  possibile,  in  un
lasso di tempo ragionevole, e devono tener conto della  deperibilita'
del prodotto e della complessita' del caso»; 
  Ritenuto opportuno fornire indicazioni all'autorita'  di  controllo
responsabile dei controlli ufficiali sulle partite  biologiche  e  in
conversione  nei  posti  di  controllo  frontalieri  e  i  punti   di
immissione in libera pratica per la verifica della conformita'  della
normativa relativa alla produzione biologica  e  l'etichettatura  dei
prodotti biologici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce la frequenza dei controlli fisici
sulle partite di prodotti biologici e in  conversione  da  effettuare
prima della loro immissione in libera pratica ai sensi  dell'art.  5,
comma 5 del decreto ministeriale 4 febbraio 2022, n. 52932. 
  2. Il presente decreto si applica ai controlli all'importazione per
tutte le partite di prodotti  biologici  e  in  conversione,  di  cui
all'allegato al presente decreto,  destinate  ad  essere  immesse  in
libera pratica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,  fatti  salvi
gli esiti dei controlli eseguiti  per  le  partite  gia'  immesse  in
libera pratica alla data di pubblicazione del presente decreto.