Estratto determina n. 208/2023 del 13 marzo 2023 
 
    Medicinale: AZACITIDINA HIKMA; 
    Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica Portugal S.A. 
    Confezione: 
      «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino  in
vetro da 100 mg 
    A.I.C. n. 047523016 (in base 10); 
    Composizione 
      Principio attivo: 
        azacitidina; 
    Officine di produzione 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Thymoorgan Pharmazie GmbH,  Schiffgraben  23,  38690  Goslar  -
Germania; 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Azacitidina Hikma» e' indicato per il trattamento di  pazienti
adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali  emopoietiche
(HSCT) con: 
        sindromi mielodisplastiche (SMD) a  rischio  intermedio  2  e
alto secondo l'International Prognostic Scoring System (IPSS), 
        leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con 10-29% di  blasti
midollari senza disordine mieloproliferativo, 
        leucemia  mieloide  acuta  (LMA)  con  20-30%  di  blasti   e
displasia     multilineare,      secondo      la      classificazione
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), 
        LMA con blasti  midollari  >30%  secondo  la  classificazione
dell'OMS. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino  in
vetro da 100 mg 
    A.I.C. n. 047523016 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 236,12; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 389,69. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare la classificazione di cui  alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi  dell'art.  17  comma  3  della
legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di  scadenza  del
brevetto o del certificato di protezione complementare sul  principio
attivo,  pubblicata   dal   Ministero   dello   sviluppo   economico,
attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai
sensi delle vigenti disposizioni. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Azacitidina  Hikma»  (azacitidina)  e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Azacitidina Hikma» (azacitidina) e' la seguente: medicinale soggetto
a  prescrizione  medica  utilizzabile  esclusivamente   in   ambiente
ospedaliero o struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.