(Omissis). 
 
                               Art. 2. 
 
 Disposizioni in materia di  addizionale  regionale  all'imposta  sul
  reddito  delle  persone  fisiche  e  di  imposta  regionale   sulle
  attivita' produttive nonche'  altre  disposizioni  per  ridurre  la
  pressione fiscale e favorire la crescita economica e sociale 
    1. Fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1,  comma  174,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311,  relativo  a  provvedimenti  adottati
dalla regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa
sanitaria, dall'anno d'imposta  2023  resta  ferma  la  maggiorazione
dell'aliquota  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall'art. 2, comma  1,  della
legge regionale 29 aprile 2013,  n.  2,  relativo  al  pagamento  dei
debiti della regione, di seguito riportata: 
 
=====================================================================
|  Scaglioni di reddito imponibile ai fini  |                       |
|          dell'addizionale IRPEF           |       Aliquota        |
+===========================================+=======================+
|fino a 15.000 euro                         | nessuna maggiorazione |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro     |         1,60%         |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro     |         1,60%         |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|oltre 50.000 euro                          |         1,60%         |
+-------------------------------------------+-----------------------+
 
    2. E' allegata  alla  presente  legge,  a  fini  ricognitivi,  la
tabella  concernente   la   misura   dell'aliquota   dell'addizionale
regionale  all'IRPEF,  con  l'indicazione,  distintamente  per   ogni
scaglione  di  reddito  imponibile,  dell'aliquota  di  base  di  cui
all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68
(Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario)  e  successive
modifiche, della maggiorazione prevista ai sensi dell'art.  1,  comma
174, della legge n. 311/2004, nonche' della maggiorazione di  cui  al
comma 1 (allegato B). 
    3. A decorrere dal periodo di  imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre  2022,  con  riferimento  all'imposta  regionale
sulle attivita'  produttive  (IRAP),  resta  ferma  la  maggiorazione
prevista ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004. 
    4. E' allegata  alla  presente  legge,  a  fini  ricognitivi,  la
tabella concernente la  misura  dell'aliquota  dell'IRAP  di  cui  al
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina  dei  tributi  locali)   e   successive   modifiche,   con
l'indicazione, distintamente per settori di attivita' e categorie  di
soggetti  passivi,  dell'aliquota  di  base  e  della  maggiorazione,
previste ai  sensi  dell'art.  16,  commi  da  1  a  3,  del  decreto
legislativo n. 446/1997 e successive modifiche (allegato C). 
    (Omissis).  
 
                                                           Allegato B 
 
      MISURA DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONE REGIONALE ALL'IMPOSTA 
              SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             __________ 
 
                                                           Allegato C 
 
             MISURA DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA REGIONALE 
                  SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    (Omissis).