IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  sugli  appalti  pubblici  e  che   abroga   la   direttiva
2004/18/CE, e le relative norme interne di attuazione; 
  Vista la legge 17 dicembre 1971,  n.  1158,  recante  «Collegamento
viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  20  agosto  2002,  n.  190,  recante
«Attuazione  della  legge  21  dicembre  2001,   n.   443,   per   la
realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  produttivi
strategici e di interesse nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto-legge 16 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»   e,   in
particolare, l'articolo 34-decies; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  Rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare,  l'articolo
1, commi 487-493; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di pervenire  in
tempi rapidi alla realizzazione del collegamento  stabile,  viario  e
ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria,  denominato  «Ponte  sullo
Stretto di Messina»,  al  fine  di  contribuire  alla  programmazione
europea dei corridoi plurimodali,  integrando  la  rete  europea  dei
trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e
sviluppo; 
  Considerata, altresi', la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni volte a favorire la crescita e lo sviluppo  e  a
dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione  di
misure volte a stabilire un percorso accelerato per la  realizzazione
dell'intervento infrastrutturale sullo Stretto di  Messina,  ritenuto
prioritario e di rilevanza strategica; 
  Ritenuta l'urgente necessita' di riattivare la Societa' «Stretto di
Messina» e risolvere il contenzioso pendente, statuendo, da un  lato,
la definizione stragiudiziale delle controversie e, dall'altro  lato,
la revoca dello stato di  liquidazione  a  suo  tempo  disposto,  con
contestuale ricapitalizzazione della Societa' e  ridefinizione  degli
organi di amministrazione e controllo della medesima; 
  Ritenuta la conseguente necessita' ed urgenza di adeguare tutti gli
atti e le disposizioni  inerenti  alla  realizzazione  dell'opera  al
quadro normativo vigente, e di assicurare il rispetto delle  migliori
e  piu'  moderne  tecniche  ingegneristiche,  delle  garanzie   della
sicurezza e degli odierni standard di tutela ambientale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
   Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a. 
 
  1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, primo comma: 
      1) al primo periodo, le  parole  «partecipano,  in  misura  non
inferiore al 51 per cento, la societa' ANAS Spa, le regioni Sicilia e
Calabria, nonche' altre societa' controllate,  anche  indirettamente,
dallo Stato» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «partecipano  R.F.I.
S.p.a., ANAS S.p.a., le  Regioni  Sicilia  e  Calabria,  nonche',  in
misura non inferiore al 51 per cento, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo  sono
attribuite funzioni di  indirizzo,  controllo,  vigilanza  tecnica  e
operativa  sulla  societa'  in  ordine  alle  attivita'  oggetto   di
concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis.»; 
      2) il secondo periodo e' abrogato; 
    b) all'articolo 2: 
      1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:  «Il  Consiglio
di amministrazione e' composto da cinque membri, di cui due designati
dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che  ricoprono  rispettivamente
la carica di presidente  e  di  amministratore  delegato,  un  membro
designato dalla Regione Calabria, un membro designato  dalla  Regione
Sicilia e un membro designato congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e  ANAS
S.p.a. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre
membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualita' di
presidente  del  collegio  sindacale,  e  un  membro  supplente  sono
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un  membro  effettivo
e' designato  dalla  Regione  Calabria  congiuntamente  alla  Regione
Sicilia; un membro effettivo e un  membro  supplente  sono  designati
congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La remunerazione
dei componenti del Consiglio di  amministrazione  e'  determinata  ai
sensi dell'articolo 2389 del  codice  civile.  La  remunerazione  dei
membri del Collegio sindacale e' determinata ai  sensi  dell'articolo
2402 del codice civile.»; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al  primo  comma,  le  parole  «all'Azienda  autonoma  delle
ferrovie dello Stato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  R.F.I.
S.p.a.»; 
      2) al secondo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «ad eccezione delle spese relative agli  impianti  ferroviari
che sono a carico di R.F.I. S.p.a., secondo quanto  disciplinato  dal
quadro legislativo e regolatorio vigente»; 
    d) l'articolo 3-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3-bis. - 1. La  Stretto  di  Messina  S.p.A.  costituisce
societa' in house ai sensi dell'articolo 16 del  decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 175. 
      2. Lo statuto della societa' prevede che  oltre  l'ottanta  per
cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento  dei  compiti  a
essa affidata dagli enti pubblici soci. 
      3. Ai fini dell'esercizio del  controllo  analogo,  lo  statuto
definisce  particolari   prerogative   e   diritti   spettanti   agli
amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
      4. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede
alla vigilanza sull'attivita' della societa'  e  definisce  indirizzi
idonei  a  garantire   che,   coerentemente   con   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.  175
del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni  significative
della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del
medesimo Ministero. Per le  predette  funzioni,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura  tecnica  di
missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture
e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma  3  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  i  trasporti  sono  attribuite  le   funzioni   di
responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020.
All'attuazione del presente comma si provvede con le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 
      5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone  al
Presidente del Consiglio dei Ministri la  nomina  di  un  commissario
straordinario  qualora  ne  ravvisi  la  necessita',   tenuto   conto
dell'attivita'  di  vigilanza  svolta  ai  sensi  del  comma  4.   Il
commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle  finanze,  e  il
medesimo opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12,  comma
1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e
quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario
si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni,  delle  risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie  della  societa'  concessionaria,
nonche' di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture  e  l'alta  sorveglianza
del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
    e) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede
alla costituzione, con oneri a carico della societa'  concessionaria,
di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica,  anche
ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attivita'  tecniche
progettuali.  Il  Comitato  scientifico  opera  secondo  principi  di
autonomia e  indipendenza  ed  esprime,  in  particolare,  parere  al
Consiglio di amministrazione della societa'  in  ordine  al  progetto
definitivo ed esecutivo dell'opera  e  delle  varianti.  Il  Comitato
scientifico e' composto da 9 membri, scelti tra  soggetti  dotati  di
adeguata specializzazione ed esperienza.»; 
    f) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato.