IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 «Modificazioni
al decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  recante  riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 «Delega al Governo  per  la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e  per  l'adozione
di un testo unico in materia di organizzazione  e  funzionamento  del
Servizio sanitario nazionale. Modifiche  al  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502»; 
  Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, che disciplina, tra l'altro, le modalita'  per
la definizione e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  12
gennaio 2017, avente ad oggetto:  «Definizione  e  aggiornamento  dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.  1,  comma  7,  del
decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502»,  che  determina  i
livelli essenziali di assistenza ed in particolare  il  «nomenclatore
prestazioni   assistenza   specialistica   ambulatoriale»   di    cui
all'allegato 4 ed individua i test a carico  del  Servizio  sanitario
nazionale; 
  Visto l'art. 1, commi 684, 685 e 686 della legge 30 dicembre  2021,
n. 234 «Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»  che  ha
istituito nello stato di previsione del  Ministero  della  salute  un
fondo, denominato Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, con
una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023  destinato  al  «potenziamento  dei  test   di   Next-Generation
Sequencing  di  profilazione  genomica  dei  tumori  dei  quali  sono
riconosciute evidenza e appropriatezza» e demandato a un decreto  del
Ministro della salute, l'individuazione dei criteri, delle  modalita'
di riparto del fondo nonche' il sistema di monitoraggio  dell'impiego
delle somme; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  30  settembre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 253 del 28 ottobre 2022, nel  quale  sono  stabiliti  i
criteri e le modalita'  di  riparto  del  fondo  istituito  ai  sensi
dell'art. 1,  commi  684,  685,  686  della  summenzionata  legge  di
bilancio 2022, per  il  potenziamento  dei  test  di  Next-Generation
Sequencing, nonche' il sistema  di  monitoraggio  dell'impiego  delle
somme; 
  Considerato che il citato decreto  del  Ministro  della  salute  30
settembre 2022, ravvisata la necessita' di individuare una  patologia
oncologica per la quale fosse possibile avvalersi  di  test  di  Next
Generation Sequencing (NGS) per  la  diagnosi  molecolare  e  la  cui
incidenza nella popolazione  italiana  fosse  tale  da  garantire  un
adeguato utilizzo  del  fondo  a  disposizione,  assicurando  un'equa
possibilita' di accesso al test, ha individuato il  carcinoma  non  a
piccole  cellule,  non  squamoso  (adenocarcinoma)  metastatico   del
polmone, quale neoplasia per la quale risulta ampiamente  documentato
l'utilizzo  di  test  di  NGS  al  fine  di   un'appropriata   scelta
terapeutica; 
  Visto l'art. 1, comma 539 della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» ove si prevede
che  «lo  stanziamento  del  Fondo  per  i  test  di  Next-Generation
Sequencing, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 684, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 200.000 euro  per  ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025, destinati al potenziamento dei test  di
Next-Generation  Sequencing   di   profilazione   genomica   per   il
colangiocarcinoma. Con decreto del Ministro della salute da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'  di  riparto  delle
risorse di cui al presente comma e per il  monitoraggio  dell'impiego
delle risorse medesime»; 
  Considerato che le sopra citate risorse, pari a 200 mila euro annui
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, incrementano il fondo gia'
iscritto nel capitolo di bilancio 2307 piano gestionale 1, denominato
«Fondo per i test di Next Generation  Sequencing  e  disposizioni  in
materia di laboratori», afferente al centro di responsabilita'  della
Direzione generale della prevenzione sanitaria, e  istituito  per  le
finalita'  sopra  indicate  nell'ambito  del   programma   di   spesa
«Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza  sanitaria
al personale navigante e aeronavigante», della missione «Tutela della
salute» dello stato di previsione del Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2022, concernente la ripartizione in capitoli  delle  Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di  previsione  per  l'anno
finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato, che a decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  ha
abrogato l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla
partecipazione delle province autonome  ai  finanziamenti  recati  da
qualsiasi disposizione di legge; 
  Considerato che  la  possibilita'  della  profilazione  molecolare,
soprattutto utilizzando tecniche di Next Generation Sequencing (NGS),
e la possibilita' di accedere a terapie mirate in base alla  presenza
di alterazioni  molecolari  che  necessitano  di  test  in  grado  di
individuarle, rappresentano importanti innovazioni in oncologia; 
  Viste le raccomandazioni dell'ESMO (European  Society  for  Medical
Ongology) per l'impiego delle tecniche di NGS in pazienti con  tumori
metastatici che individuano  il  colangiocarcinoma  non  operabile  o
recidivato quale ulteriore neoplasia per la quale risulta  ampiamente
documentato l'utilizzo di test  di  NGS  al  fine  di  un'appropriata
scelta terapeutica; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' (CSS) -  sezione
I,  sessione  LII,  del  15  febbraio  2022,  espresso  su  richiesta
della direzione generale della ricerca e dell'innovazione in  sanita'
del Ministero della salute, che afferma in merito ai  test  NGS  che:
«Sono disponibili test riconosciuti per  evidenza  e  appropriatezza,
largamente utilizzati (anche  commerciali)  per  tutte  le  patologie
oncologiche  associate  ad  alterazioni   genetiche   actionable»   e
identifica i laboratori idonei per l'esecuzione di questi  test  come
«Le strutture che hanno oggi una consolidata esperienza  (>  2  anni)
nella esecuzione di test NGS». 
  Visto il decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria
del 19 gennaio 2023, con il quale e' stato  istituito  il  tavolo  di
lavoro, cui partecipano  esperti  nazionali  di  provata  esperienza,
finalizzato a individuare i criteri e le  modalita'  di  riparto  del
fondo di cui al richiamato art. 1, comma 539 della legge 29  dicembre
2022, n. 197, nonche' il sistema di monitoraggio  dell'impiego  delle
risorse; 
  Visto  che  l'incidenza  del  colangiocarcinoma  nella  popolazione
italiana e'  pari  a  3,4  casi  ogni  100.000  abitanti,  e  che  la
sopravvivenza  a  cinque  anni   dei   pazienti   con   diagnosi   di
colangiocarcinoma e' pari al 15% nelle donne e al 17% negli uomini; 
  Considerato  il  numero  di  pazienti  con  colangiocarcinoma   non
operabile  o  recidivato  che  possono  beneficiare   dei   test   di
Next-Generation  Sequencing  al   fine   di   un'appropriata   scelta
terapeutica, pari indicativamente a 1.700 l'anno; 
  Tenuto  conto  della  distribuzione  demografica   sul   territorio
nazionale, sulla base dei dati  forniti  dall'ISTAT  riferiti  al  1°
gennaio 2022; 
  Preso atto che l'individuazione di una quota per test non superiore
a euro 1.150,00 consente di assicurare il test  gratuitamente  a  174
pazienti per ogni anno di vigenza del fondo; 
  Ritenuto  necessario,  pertanto,  procedere  alla  definizione  dei
criteri e delle modalita' di ripartizione del fondo tra  le  regioni,
riparametrando il numero dei pazienti eleggibili in modo da garantire
almeno un test gratuito per ogni regione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma  539  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2023-2025», nonche' il sistema  di  monitoraggio  dell'impiego  delle
risorse medesime.