IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale  di
protezione civile; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli  3  e  4  del  citato  decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Visto il decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91  recante:  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale  di  protezione
civile, partecipa  alle  attivita'  di  soccorso  e  assistenza  alle
popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; 
  Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina
a  partire  dalle  prime  ore  del  giorno  24  febbraio  2022  hanno
determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi
e attrezzature volti ad assicurare il soccorso  e  l'assistenza  alla
popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e  che
la citata richiesta e' stata successivamente  integrata  individuando
ulteriori  tipologie  di  beni  connessi   con   l'evoluzione   della
situazione e per finalita' di primo soccorso; 
  Tenuto conto dell'ingente numero di domande di assistenza veicolate
tramite il Meccanismo unionale  della  protezione  civile,  anche  da
parte degli Stati membri confinanti con l'Ucraina; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza  per
intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina, prevedendo uno stanziamento iniziale di euro
3.000.000,00; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022  con
la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della
citata delibera del 25 febbraio  2022  e'  stato  integrato  di  euro
12.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto  legislativo  n.  1  del
2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2022 con
cui il predetto stato di emergenza e'  stato  prorogato  fino  al  31
dicembre 2022, ulteriormente prorogato fino al  24  maggio  2023  con
delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 870 del 2 marzo 2022, n. 877 del 21 marzo 2022 e n. 880 del
26 marzo 2022; 
  Ravvisata la necessita' di assicurare il ripristino della capacita'
di risposta alle emergenze del Servizio  nazionale  della  protezione
civile, con riferimento alle attrezzature e ai mezzi donati, ai sensi
della  citata  ordinanza  n.  870/2022  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, in  favore  dell'Ucraina  ovvero  dei  Paesi  limitrofi
destinatari di assistenza o di organismi internazionali, di enti  del
terzo  settore  e  del  privato  sociale,  operanti  nell'ambito   di
interventi definiti in accordo con il Dipartimento  della  protezione
civile, per fronteggiare l'emergenza in rassegna; 
  Considerato che  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  della  citata
ordinanza  n.  870/2022  con  apposite   ordinanze   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile si provvede alla definizione del
reintegro dei beni donati; 
  Vista la ricognizione effettuata dal Dipartimento della  protezione
civile con le regioni e le province autonome e le  organizzazioni  di
volontariato   interessate    relativa    all'    individuazione    e
quantificazione  dell'elenco  di  attrezzature  e  mezzi   donati   -
nell'ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento per
l'emergenza in rassegna - oggetto di  reintegro,  previa  documentata
richiesta, nel  limite  massimo  di  risorse  di  cui  alla  presente
ordinanza; 
  Acquisita l'intesa delle  Regioni  Emilia  Romagna,  Friuli-Venezia
Giulia, Marche, Umbria, Veneto e delle Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  finalizzate  a  garantire  la  piena  operativita'  del
             Servizio nazionale della protezione civile 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4,  comma  3,  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022, ai fini
del ripristino della capacita' operativa delle componenti e strutture
del Servizio nazionale di protezione civile,  il  Dipartimento  della
protezione civile puo' autorizzare il reintegro delle attrezzature  e
dei mezzi dalle medesime donati, nell'ambito di  interventi  definiti
in accordo con il Dipartimento, per il soccorso e  l'assistenza  alla
popolazione interessata dagli eventi in rassegna. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati nel limite massimo di euro 9.825.600,00, si  provvede  a
valere sulle risorse stanziate per l'emergenza. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari puo'
essere   riconosciuta   ed   erogata,    su    richiesta    motivata,
un'anticipazione non superiore al 50% del  contributo  spettante.  Il
saldo e' erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione. 
  4. Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano  organizzazioni  di
volontariato iscritte negli elenchi territoriali, l'anticipazione  di
cui al comma  precedente  sara'  erogata  direttamente  alla  regione
ovvero alle Agenzie regionali preposte e alle province autonome,  che
avranno cura di trasferire l'acconto spettante. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 aprile 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio