IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
             DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE della  Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.
608/2004 della Commissione; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  26,  paragrafo  3,   del   citato
regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba  essere
indicato   il   paese   d'origine   o   il   luogo   di   provenienza
dell'ingrediente primario usato nella  preparazione  degli  alimenti,
subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo  8,  l'applicazione
all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione,
del 28 maggio 2018, recante modalita' di applicazione  dell'art.  26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio  relativo  alla  fornitura  di  informazioni  sugli
alimenti   ai   consumatori,   per   quanto   riguarda    le    norme
sull'indicazione del paese  d'origine  o  del  luogo  di  provenienza
dell'ingrediente primario di un alimento; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  190
del 16 agosto 2017, recante «Indicazione  dell'origine  in  etichetta
del riso»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  191
del 17 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine, in  etichetta,
del grano duro per paste di semola di grano duro»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo  economico  del  16  novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 47 del 26 febbraio  2018,  recante  «Indicazione  dell'origine  in
etichetta del pomodoro»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per
l'indicazione obbligatoria del luogo  di  provenienza  nell'etichetta
delle carni suine trasformate», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 230 del 16 settembre 2020; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello  sviluppo  economico  del  9  dicembre
2016, recante «Indicazione dell'origine in  etichetta  della  materia
prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in  attuazione  del
regolamento  (UE)  n.   1169/2011,   relativo   alla   fornitura   di
informazioni  sugli  alimenti  ai  consumatori»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  15  del  19  gennaio
2017; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico  1°
aprile 2020, n. 3356, recante la proroga  al  31  dicembre  2021  del
termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dello
sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione  dell'origine
in etichetta del grano duro per paste di semola di grano  duro»,  del
termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dello
sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine,
in etichetta, del riso»,  nonche'  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dello
sviluppo   economico   16   novembre   2017,   recante   «Indicazione
dell'origine in etichetta del pomodoro»; 
  Visto il decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre  2021,
recante la proroga al 31 dicembre 2022 del decreto del Ministro delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 26  luglio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  190  del  16  agosto  2017,
recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»; del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  del
Ministro dello sviluppo economico  del  26  luglio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  191  del  17
agosto 2017, recante «Indicazione  dell'origine,  in  etichetta,  del
grano duro per paste di  semola  di  grano  duro»;  del  decreto  del
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del
Ministro dello sviluppo economico del 16  novembre  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  47  del  26
febbraio 2018, recante «Indicazione  dell'origine  in  etichetta  del
pomodoro»;  del  decreto  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
economico e con il Ministro della salute del 6 agosto  2020,  recante
«Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza
nell'etichetta  delle  carni  suine  trasformate»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 16  settembre
2020; nonche', del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del  9
dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in  etichetta  della
materia prima  per  il  latte  e  i  prodotti  lattieri  caseari,  in
attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura
di informazioni sugli  alimenti  ai  consumatori»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  15  del  19  gennaio
2017; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visti l'art. 1, comma 1, lettere a) e b), l'art. 2 e l'art.  3  del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale
il «Ministero  dello  sviluppo  economico»  assume  la  denominazione
«Ministero delle imprese e del made in Italy» ed il «Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali» assume la denominazione di
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»; 
  Considerata  l'esigenza  di   prorogare   i   regimi   sperimentali
dell'indicazione di origine da riportare  nell'etichetta,  alla  luce
delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento  (UE)  n.
1169/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre
2011, relativo alla  fornitura  di  informazioni  sugli  alimenti  ai
consumatori; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: 
    a) al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958,  n.  325,  di
cui ai codici doganali 1006; 
    b) alle paste alimentari di grano duro  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001,  n.  187,  ad  eccezione
delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 187 del 2001; 
    c) ai derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge n. 154
del 28 luglio 2016; 
    d) ai sughi e salse preparate a  base  di  pomodoro  (di  cui  al
codice  doganale  21032000),  ottenuti  mescolando  uno  o  piu'  dei
derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale  o
animale, il cui peso netto totale e' costituito per almeno il 50% dai
derivati di cui al punto c); 
    e) a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui
all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 dicembre 2016, preimballati
ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati  al
consumo umano; 
    f) carni di  ungulati  domestici  della  specie  suina  macinate,
separate meccanicamente, preparazioni di carni  suine  e  prodotti  a
base di carne suina. 
  2. Resta fermo il criterio di acquisizione  dell'origine  ai  sensi
della vigente normativa europea.