IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni
e, in particolare, l'art. 53, comma 16-ter; 
  Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  «Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di
pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma  2-bis,
ai sensi  della  quale  «Gli  atti  amministrativi  anche  di  natura
regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il
finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di
investimento pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei  corrispondenti
codici di cui  al  comma  1  che  costituiscono  elemento  essenziale
dell'atto stesso»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione  europea»  che  prevede
che «Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo  e  degli
obblighi di trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici
o  privati  che  concedono  ovvero  gestiscono   i   predetti   aiuti
trasmettono le  relative  informazioni  alla  banca  dati,  istituita
presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'art.  14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione
di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 relativo  al
Fondo europeo di sviluppo regionale e  al  Fondo  di  coesione  e  il
regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale,  al  Fondo
sociale europeo  Plus,  al  Fondo  di  coesione,  al  Fondo  per  una
transizione giusta, al Fondo europeo per  gli  affari  marittimi,  la
pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie  applicabili  a  tali
fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza
interna e allo Strumento di  sostegno  finanziario  per  la  gestione
delle frontiere e la politica dei visti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013,  modificato  dal  regolamento  (UE)  972/2020   della
Commissione  del  2  luglio  2020,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
e, in particolare, agli aiuti «de minimis»; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche  amministrazioni,  prevede  che  le  fatture
elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni riportino, tra
gli altri, il Codice unico di progetto (CUP); 
  Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n.  63  che  introduce  la
normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno  2014  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n.  115,
recante «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed
integrazioni»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final
del 19 ottobre 2022, inerente la «Disciplina degli aiuti di  Stato  a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture»  («Codice
dei contratti pubblici»)  e,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  1,
lettera ggggg-bis, concernente il «principio di unicita'  dell'invio»
secondo il quale «ciascun dato e' fornito una sola volta  a  un  solo
sistema informativo, non puo' essere richiesto  da  altri  sistemi  o
banche  dati,  ma  e'  reso  disponibile  dal   sistema   informativo
ricevente»; 
  Visto il regolamento (UE) 679/2016 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 115, che demanda ad un decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, la definizione delle modalita' di costituzione e le forme di
finanziamento dei centri  di  competenza  ad  alta  specializzazione,
nella forma del partenariato pubblico-privato, «aventi  lo  scopo  di
promuovere  e  realizzare   progetti   di   ricerca   applicata,   di
trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel
quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 settembre 2017,  n.
214, recante «Regolamento sulle modalita'  di  costituzione  e  sulle
forme  di   finanziamento   di   centri   di   competenza   ad   alta
specializzazione, nel  quadro  degli  interventi  connessi  al  Piano
nazionale industria 4.0, in attuazione dell'art. 1, comma 115,  della
legge 11 dicembre 2016, n.  232  (legge  di  bilancio  2017)»  e,  in
particolare, l'art. 6, comma 2, lettere  a)  e  b)  con  cui  vengono
finanziate rispettivamente le attivita' di costituzione ed avviamento
delle attivita' del centro di competenza ad alta specializzazione e i
progetti di innovazione; 
  Visto il decreto del direttore  generale  della  Direzione  per  la
politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie  imprese
29 gennaio 2018, emanato in attuazione del decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze 12 settembre 2017, n. 214, che  promuove  la  costituzione  e
definisce le condizioni, i criteri e le  modalita'  di  finanziamento
dei centri di competenza ad alta specializzazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018,
n. 22, recante  i  criteri  sull'ammissibilita'  delle  spese  per  i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento  europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; 
  Vista la proposta di  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 6  giugno  2018  che  istituisce  il  Programma  Europa
digitale per il periodo 2021-2027; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del  Consiglio  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole
finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale   dell'Unione,   che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE)  n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)  n.  1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione  n.  541/2014/UE  e
abroga  il  regolamento  (UE,  Euratom)  n.  966/2012   («Regolamento
finanziario»); 
  Visto il regolamento (UE) 852/2020 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione  di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2088/2019 e, in particolare, l'art. 9 che  individua
gli obiettivi ambientali, e l'art. 17 che definisce il  principio  di
non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH,  «Do
not significant harm»); 
  Visto  il  decreto  dei  direttori   generali   per   la   politica
industriale, l'innovazione e le piccole e medie  imprese  e  per  gli
incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del  17
agosto 2020, che ha avviato la procedura  di  preselezione  nazionale
dei poli di innovazione digitale operanti sul territorio nazionale ai
fini della identificazione dei poli idonei alla  partecipazione  alla
gara ristretta europea nell'ambito del Programma Europa digitale; 
  Visto che, all'esito della procedura di preselezione nazionale,  il
Ministero dello sviluppo economico, in  data  11  dicembre  2020,  ha
trasmesso alla Commissione europea  l'elenco  dei  poli  idonei  alla
partecipazione alla gara ristretta europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai
sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite le  procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037 della medesima norma; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il regolamento (UE) 241/2021 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  del  18  febbraio
2021 recante «Orientamenti tecnici  sull'applicazione  del  principio
«non arrecare un danno significativo» a  norma  del  regolamento  sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)»; 
  Visto il regolamento (UE) 694/2021 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile  2021  che  istituisce  il  Programma  Europa
digitale e abroga la decisione (UE) 2240/2015; 
  Visto, in particolare, l'art. 16 del citato regolamento che prevede
l'istituzione di una rete iniziale di poli  europei  dell'innovazione
digitale (European Digital Innovation Hubs - EDIH), tramite procedura
di selezione articolata su due livelli, nazionale  ed  europeo,  allo
scopo di favorire la trasformazione digitale dell'industria  e  della
pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento  delle   procedure»   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma   6-bis,   del   citato
decreto-legge n. 77/2021, che stabilisce che «le  amministrazioni  di
cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che,  in  sede  di  definizione
delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40
per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione, del
4  giugno  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  852/2020   del
Parlamento europeo e del Consiglio,  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto  2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8, comma 1,
del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione  europea
- ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano  per
la ripresa e la resilienza  dell'Italia,  notificata  all'Italia  dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del  14  luglio
2021; 
  Visto, in particolare, nell'ambito della Missione 4  «Istruzione  e
ricerca» - Componente 2  «Dalla  ricerca  all'impresa»  del  predetto
Piano, l'Investimento 2.3 «Potenziamento  ed  estensione  tematica  e
territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti  di
industria», di competenza del Ministero delle imprese e del  made  in
Italy, finalizzato a favorire la promozione  dell'innovazione  ed  il
trasferimento tecnologico alle imprese; 
  Viste  le  indicazioni  riferite  all'Investimento  2.3,  contenute
nell'allegato alla  citata  decisione  di  esecuzione  del  Consiglio
dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio  2021,  con  le  quali  e'
specificato, tra l'altro, che l'Investimento mira a sostenere,  anche
attraverso un processo di riorganizzazione e  razionalizzazione,  una
rete di 50 centri (di cui 8 centri  di  competenza  gia'  esistenti),
incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione  alle  imprese
di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi  e  qualificanti
di trasferimento tecnologico; 
  Visti, altresi', i target e le ulteriori disposizioni definite  per
l'Investimento 2.3 dal medesimo allegato  alla  citata  decisione  di
esecuzione del Consiglio  dell'Unione  europea  -  ECOFIN,  il  quale
stabilisce, in particolare, che: 
    a) il target M4C2-13 dell'Investimento 2.3, da raggiungere  entro
il quarto trimestre 2025, e'  pari  a  quarantadue  nuovi  centri  da
costituire, articolati in due tipologie, centri di competenza e  rete
dei poli di innovazione  sul  campo.  I  centri  di  competenza  sono
partenariati  pubblico-privati  e  sono  selezionati  in  base   alla
capacita'   di   apportare   strumenti   innovativi    ed    efficaci
nell'attuazione  dei  programmi  di  trasformazione  digitale   delle
imprese per quanto riguarda  i  processi,  i  prodotti  e  i  modelli
aziendali. I partner sono istituzioni quali  universita',  centri  di
ricerca e imprese private tecnologiche di punta. I nuovi centri  sono
finanziati in funzione delle esigenze emergenti di settori  specifici
o di ecosistemi locali. La rete dei poli  di  innovazione  sul  campo
offre servizi quali: sensibilizzazione,  formazione,  intermediazione
tecnologica, accesso ai finanziamenti per l'innovazione  tecnologica,
audit tecnico e banchi di prova; 
    b) il target M4C2-14, da raggiungere entro  il  quarto  trimestre
2025, prevede che i centri debbano fornire servizi di: i) prova prima
dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv)
sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (TRL superiore a 5); v)
intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello  locale,
per una quantita' di risorse pari ad almeno 600 milioni di euro; 
    c) il target M4C2-15, da raggiungere entro  il  quarto  trimestre
2025, e' di almeno 4.500 piccole e medie imprese beneficiarie  di  un
sostegno mediante la fornitura di servizi, tra cui:  i)  prova  prima
dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv)
sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (piu'  di  5  TRL);  v)
intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello  locale.
Secondo dati storici, ci si attende che ogni PMI riceva  servizi  per
un importo di 130.000 euro, comprese risorse pubbliche e private; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
«Assegnazione delle risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione» che, alla Tabella A, per l'attuazione della Missione
4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» -
Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale
dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» ha
assegnato, in particolare,  al  Ministero  dello  sviluppo  economico
l'importo di euro 350.000.000; 
  Visti milestone e target che concorrono  alla  presentazione  delle
richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea,  ripartiti
per interventi a titolarita' di ciascuna  amministrazione,  riportati
nella  Tabella  B  allegata  al   predetto   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche'  le  disposizioni  di  cui  al
punto 7 del medesimo decreto, che recano «le singole  amministrazioni
inviano,  attraverso  le   specifiche   funzionalita'   del   sistema
informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i  dati
relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli  investimenti
ed il raggiungimento dei connessi  traguardi  ed  obiettivi  al  fine
della presentazione,  alle  scadenze  previste,  delle  richieste  di
pagamento  alla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  22   del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021, tenuto conto anche  di  quanto  concordato  con  la
Commissione europea»; 
  Visti i principi trasversali  previsti  dal  PNRR  quali,  tra  gli
altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale
(c.d. tagging), il principio  di  parita'  di  genere,  l'obbligo  di
protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario
territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare riferimento ai costi programmati, ai  target  perseguiti,
alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano,
ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di  realizzazione  previsti   ed
effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a
ogni altro elemento  utile  per  l'analisi  e  la  valutazione  degli
interventi; 
  Visto il regolamento  delegato  (UE)  2105/2021  della  Commissione
europea del  28  settembre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)
241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  istituisce  il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia
per la rendicontazione della spesa sociale; 
  Visto il regolamento  delegato  (UE)  2106/2021  della  Commissione
europea del  28  settembre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)
241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  istituisce  il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori
comuni e gli elementi dettagliati del  quadro  di  valutazione  della
ripresa e della resilienza; 
  Considerato che il contributo dell'Investimento  2.3  all'obiettivo
digitale e' pari al 100 per cento secondo la metodologia  di  calcolo
dell'Allegato VII  del  regolamento  UE  241/2021  e  la  tabella  di
marcatura  allegata  all'Analisi  del  piano  per  la  ripresa  e  la
resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021-SWD (2021) 165 final e  che
l'Investimento deve rispettare  specifiche  esclusioni  settoriali  e
condizioni necessarie a garantire il principio  di  non  arrecare  un
danno significativo (DNSH, «Do not significant harm»)  ai  sensi  del
regolamento  852/2020  relativo  all'istituzione  di  un  quadro  che
favorisce gli investimenti sostenibili; 
  Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021, recante «Procedure relative alla  gestione  finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1,  comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 14  ottobre  2021,
n. 21, recante «Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -
Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei  progetti
PNRR»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 29  ottobre  2021,
n. 25, recante «Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -
Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di  attivazione
degli investimenti»; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021)
7911 del 10 novembre 2021 concernente il finanziamento del  Programma
Europa digitale e l'adozione  del  programma  di  lavoro  pluriennale
della rete dei poli europei di innovazione digitale  per  il  periodo
2021-2023; 
  Considerato che, ai sensi della citata decisione  di  esecuzione  C
(2021) 7911, il 17 novembre 2021 la Commissione europea ha indetto la
prima gara ristretta per la selezione dei poli europei di innovazione
digitale con indicazione, quale  termine  ultimo  per  l'invio  delle
candidature, il 22 febbraio 2022; 
  Visto che, nell'ambito del Programma Europa digitale, con documento
della    Commissione     europea     del     17     novembre     2021
(DIGITAL-2021-EDIH-01), sono state allocate per l'Italia risorse pari
a 33,559 milioni di euro per il finanziamento degli EDIH nazionali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19  novembre  2021
concernente  l'istituzione,  ai  sensi   dell'art.   8   del   citato
decreto-legge  n.  77/2021,  dell'Unita'  di  missione,   presso   il
Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione degli interventi
del PNRR a titolarita' del Ministero stesso; 
  Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 233,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
mafiose»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 30 dicembre  2021,
n. 32, recante «Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  -  Guida
operativa per  il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno
significativo all'ambiente»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 31 dicembre  2021,
n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota
di  chiarimento  sulla  Circolare  del  14  ottobre  2021,  n.  21  -
Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei  progetti
PNRR -  Addizionalita',  finanziamento  complementare  e  obbligo  di
assenza del c.d. doppio finanziamento»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 18  gennaio  2022,
n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -  art.
1,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  80  del  2021  -   Indicazioni
attuative»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 24  gennaio  2022,
n. 6, recante «Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -
Servizi di assistenza tecnica  per  le  amministrazioni  titolari  di
interventi e soggetti attuatori del PNRR»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 10 febbraio  2022,
n. 9, recante «Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -
Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione  dei  sistemi
di gestione e controllo delle amministrazioni  centrali  titolari  di
interventi del PNRR»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 29 aprile 2022, n.
21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  Piano
nazionale  per  gli  investimenti  complementari  -  Chiarimenti   in
relazione al riferimento alla  disciplina  nazionale  in  materia  di
contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli
interventi PNRR e PNC»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 21 giugno 2022, n.
27, recante  «Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -
Monitoraggio delle misure PNRR»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 4 luglio 2022,  n.
28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile  dei
rendiconti di contabilita'  ordinaria  e  di  contabilita'  speciale.
Controllo di regolarita' amministrativa e  contabile  sugli  atti  di
gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 26 luglio 2022, n.
29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  5
agosto 2022, recante  «Modifiche  al  decreto  11  ottobre  2021  che
stabilisce le procedure  relative  alla  gestione  finanziaria  delle
risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'art. 1, comma 1042,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 11 agosto 2022, n.
30, recante «Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione
delle misure PNRR»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 13  ottobre  2022,
n. 33, recante «Aggiornamento Guida operativa  per  il  rispetto  del
principio di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente  (cd.
DNSH)»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 17  ottobre  2022,
n. 34, recante «Linee  guida  metodologiche  per  la  rendicontazione
degli  indicatori  comuni  per  il  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale dell'11
novembre 2022, n. 264; 
  Considerato  che,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  694/2021,  e'
previsto che gli  Stati  membri  cofinanzino  il  predetto  Programma
Europa digitale; 
  Considerato che il citato Investimento 2.3 consente  di  finanziare
altri centri per il trasferimento tecnologico al fine di favorire  il
sistema di trasferimento tecnologico in Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a. «Amministrazione centrale titolare di intervento»: Ministeri e
strutture della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  responsabili
dell'attuazione delle  riforme  e  degli  investimenti  (ossia  delle
Misure) previsti nel PNRR. Ai fini del presente decreto trattasi  del
Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    b. «Aiuto di Stato»: qualsiasi misura  che  risponda  ai  criteri
stabiliti all'art. 107, paragrafo 1 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea («aiuti concessi  dagli  Stati,  ovvero  mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune  imprese
o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»); 
    c. «Call for Proposal»: documento della Commissione  europea  del
17 novembre 2021 (DIGITAL-2021-EDIH-01) che identifica i criteri e le
modalita' per la partecipazione alla gara ristretta europea da  parte
dei poli preselezionati dagli Stati membri; 
    d. «Centri per il trasferimento tecnologico»:  centri  incaricati
dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese  di  servizi
tecnologici  avanzati  e  servizi  innovativi   e   qualificanti   di
trasferimento tecnologico sostenuti tramite la Missione 4 «Istruzione
e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» -  Investimento
2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale  dei  centri
di trasferimento tecnologico per segmenti  di  industria»  del  PNRR;
sono ricompresi in tale definizione sia i  centri  di  competenza  ad
alta specializzazione (CC), sia gli EDIH (european Digital Innovation
Hub); 
    e. «Centro di competenza ad alta specializzazione (CC)»: polo  di
innovazione costituito, ai sensi del decreto 12  settembre  2017,  n.
214 del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  il  modello  del
partenariato pubblico-privato, da almeno un organismo di ricerca e da
una o piu' imprese; 
    f. «Componente»:  elemento  costitutivo  o  parte  del  PNRR  che
riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area  di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo
di affrontare sfide specifiche, che si articola in una o piu' misure; 
    g.  «Convenzione  di  sovvenzione»:  accordo  stipulato  tra   il
soggetto attuatore e il Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    h. «CUP»: Codice unico di progetto, il codice che  identifica  un
progetto di investimento pubblico ed e' lo strumento cardine  per  il
funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici
(MIP); 
    i. DGPIIPMI: Direzione  generale  per  la  politica  industriale,
l'innovazione e le  piccole  e  medie  imprese  del  Ministero  delle
imprese e del made in Italy; 
    j.  «EDIH»  (European  Digital  Innovation  Hub):  polo   europeo
dell'innovazione digitale come individuato dall'art. 16 del Programma
Europa digitale, selezionato a valle della gara ristretta  europea  e
definito dall'art. 2, comma 5, del programma: «un soggetto  giuridico
selezionato a norma dell'art. 16 per svolgere i compiti previsti  dal
Programma, in particolare fornire direttamente o assicurare l'accesso
a  competenze  tecnologiche  e  strutture  di  sperimentazione,  come
attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la
trasformazione digitale dell'industria, nonche'  agevolare  l'accesso
ai finanziamenti; e' aperto alle imprese di ogni forma e  dimensione,
in particolare alle PMI, alle societa'  a  media  capitalizzazione  e
alle  scale-up,  nonche'  alle  pubbliche  amministrazioni  di  tutta
l'Unione». Rientrano in tale definizione i Seal of excellence; 
    k. «Entita' affiliate»: entita' di  cui  i  soggetti  beneficiari
possono avvalersi nella realizzazione delle attivita' di competenza e
che, ai sensi dell'art. 187  del  «Regolamento  finanziario»  possono
partecipare all'attuazione di un'azione purche': a) siano individuate
nella  Convenzione  di  sovvenzione;  b)  si  attengano  alle   norme
applicabili al beneficiario ai sensi della Convenzione di sovvenzione
per quanto concerne (i) l'ammissibilita' dei costi  o  le  condizioni
che  attivano  il  pagamento;  (ii)  i  diritti  della   Commissione,
dell'OLAF e della Corte dei conti di effettuare  verifiche  e  audit;
(iii) i principi di sana gestione finanziaria;  (iv)  il  sistema  di
codificazione contabile; (v) la  rilevazione  dei  dati  nel  sistema
informativo;  (vi)  il  rispetto  delle   tempistiche   relative   al
conseguimento  di  milestone  e  target;   (vii)   la   conservazione
documentale; eventuali rapporti  tra  entita'  affiliate  e  soggetti
beneficiari  dovranno  essere   definiti   da   successivi   accordi/
convenzioni o Atti d'obbligo; 
    l.  «Gara  ristretta»:  procedura  di  selezione  gestita   dalla
Commissione europea, nel quadro del  Programma  Europa  digitale  per
l'individuazione degli EDIH. Ad essa  sono  invitati  unicamente  gli
EDIH designati dagli Stati membri sulla  base  di  una  procedura  di
preselezione nazionale trasparente e competitiva; 
    m. «Imprese»: come definite al punto 7 della comunicazione  della
Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto  di  Stato
di cui all'art. 107, paragrafo  1,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
    n. «Intensita' di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso  come
percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri,
ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto  26)  del  regolamento  (UE)
651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    o. «Intervento»: specifico investimento e/o riforma previsto  dal
PNRR  e  realizzato  attraverso   l'attuazione   dei   progetti   ivi
finanziati; 
    p. «Investimento»: spesa per un'attivita', un  progetto  o  altre
azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per  la  societa',
l'economia e/o l'ambiente. Gli  investimenti  possono  essere  intesi
come Misure che portano ad un  cambiamento  strutturale  e  hanno  un
impatto  duraturo  sulla  resilienza  economica  e   sociale,   sulla
sostenibilita', sulla competitivita'  a  lungo  termine  (transizioni
verdi e digitali) e sull'occupazione; 
    q. «M4C2 Investimento 2.3»: Missione 4 «Istruzione e ricerca» del
Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, Componente  2  «Dalla
ricerca   all'impresa»   del   predetto   Piano,   Investimento   2.3
«Potenziamento ed estensione tematica e territoriale  dei  centri  di
trasferimento tecnologico per segmenti di industria»; si precisa  che
la modalita' di attuazione dell'Investimento suddetto e' a regia  (si
veda il Si.Ge.Co.,  approvato  con  decreto  del  direttore  generale
dell'Unita' di missione per l'attuazione degli  interventi  del  PNRR
del 20 ottobre 2022, par. 4.3); 
    r. «Ministero» o «MIMIT»: Ministero delle imprese e del  made  in
Italy; 
    s.  «Missione»:  risposta,  organizzata  secondo  macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti; 
    t. «PMI»: piccole  e  medie  imprese  come  definite  all'art.  2
dell'allegato alla raccomandazione della  Commissione  del  6  maggio
2003 (2003/361/CE) relativa alla definizione di microimprese, piccole
e medie imprese; 
    u. «PNRR»: Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  presentato
dall'Italia alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/241, approvato con decisione del  Consiglio
dell'Unione  europea  -  ECOFIN  del  13  luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
    v. «Polo di innovazione digitale»: ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera g)  del  decreto  dei  direttori  generali  per  la  politica
industriale, l'innovazione e le piccole e medie  imprese  e  per  gli
incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del  17
agosto 2020, «una entita' legale creata ad hoc  o  un  consorzio,  un
raggruppamento  temporaneo  organizzato  e  coordinato  di  soggetti,
pubblici e privati,  indipendenti  e  selezionato  nell'ambito  delle
procedure previste dal Programma Europa digitale. Le  competenze  dei
componenti del polo devono essere complementari  e  tali  da  coprire
tanto il lato tecnologico quanto il lato dello  sviluppo  industriale
digitale   e/o   della   trasformazione   digitale   della   pubblica
amministrazione»; 
    w.  «Principio  DNSH»:   principio   «non   arrecare   un   danno
significativo» «Do No Significant  Harm»  definito  all'art.  17  del
regolamento UE 852/2020, al quale devono conformarsi gli investimenti
e le riforme  del  PNRR  secondo  quanto  stabilito  all'art.  5  del
regolamento (UE) 241/2021; 
    x. «Progetti di innovazione»: progetti aventi ad oggetto  servizi
di  consulenza  in  materia  di  innovazione,  servizi  di   sostegno
all'innovazione,  innovazione  dell'organizzazione,  innovazione   di
processo, secondo le definizioni di cui al regolamento GBER; 
    y. «Programma Europa digitale»: Programma dell'Unione europea, di
cui al  regolamento  (UE)  2021/694  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 aprile  2021  che  istituisce  il  Programma  Europa
digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240, i cui obiettivi sono i
seguenti:  «sostenere  e  accelerare   la   trasformazione   digitale
dell'economia, dell'industria e delle societa' europee, permettere ai
cittadini, alle pubbliche amministrazioni e  alle  imprese  di  tutta
l'Unione di beneficiare dei  suoi  vantaggi,  nonche'  migliorare  la
competitivita'   dell'Europa   nell'economia    digitale    mondiale,
contribuendo a ridurre  il  divario  digitale  in  tutta  l'Unione  e
rafforzando l'autonomia strategica dell'Unione  tramite  un  sostegno
globale, intersettoriale e transfrontaliero e un maggiore  contributo
dell'Unione»; 
    z. «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione  europea,  n.  187  del  26  giugno  2014,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    aa. «Seal of excellence»: marchio di  qualita'  attribuito  dalla
Commissione europea alle proposte degli EDIH che  hanno  superato  la
soglia stabilita nella gara ristretta,  ma  che  non  possono  essere
finanziate a  valere  sul  bilancio  del  Programma  Europa  digitale
dedicato a causa dell'esaurimento delle risorse allocate per lo Stato
membro. Se lo Stato membro lo finanzia il Seal of excellence sara'  a
pieno titolo membro della rete degli EDIH; 
    bb.  «Servizi  erogati»:   attivita'   svolte   dai   centri   di
trasferimento tecnologico  in  favore  delle  imprese  che  intendono
innovare utilizzando tecnologie 4.0. A titolo esemplificativo ma  non
esaustivo:  valutazione  della  maturita'  tecnologica,  prova  prima
dell'investimento,   formazione,    consulenza,    progettazione    e
realizzazione dell'intervento di innovazione e gestione dei bandi per
i progetti di innovazione per le imprese; 
    cc. «Sistema ReGiS»: sistema informatico di cui all'art. 1, comma
1043, della legge di bilancio n. 178/2020 sviluppato  per  supportare
le attivita' di gestione, di monitoraggio, di  rendicontazione  e  di
controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati
tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR; 
    dd. «Soggetto attuatore»: ai sensi dell'art. 1, comma 4,  lettera
o)  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,   convertito   con
modificazioni dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  «i  soggetti
pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi
previsti  dal  PNRR»;  ai  fini  del  presente  decreto  il  soggetto
attuatore  coincide  con  il  soggetto   capofila   del   centro   di
trasferimento  tecnologico.  I  rapporti  tra  soggetto  attuatore  e
soggetto  beneficiario  dovranno  essere   definiti   da   successivi
accordi/convenzioni o Atti d'obbligo; 
    ee. «Soggetti beneficiari»: le imprese  beneficiare  dei  servizi
erogati e i centri di trasferimento tecnologico  nel  rispetto  delle
condizioni di cui all'art. 27 del regolamento GBER. 
    ff. «Soggetto capofila»:  soggetto  coordinatore  del  centro  di
competenza ad alta specializzazione selezionato con la  procedura  di
cui al decreto del direttore generale della Direzione per la politica
industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese del MIMIT
del 29 gennaio 2018 e  soggetto  coordinatore  dell'EDIH  che  si  e'
aggiudicato la  gara  ristretta  europea  gestita  dalla  Commissione
europea; ai fini  del  presente  decreto  coincide  con  il  soggetto
attuatore; 
    gg. «Target»: obiettivo quantitativo da raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.