IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  recante
«Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino  e  soppressione  di
enti  pubblici  di  previdenza  e  assistenza»,  e,  in  particolare,
l'articolo 3; 
  Visto il decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367,  recante
«Disposizioni per  la  trasformazione  degli  enti  che  operano  nel
settore  musicale  in  fondazioni  di   diritto   privato»,   e,   in
particolare, l'articolo 13; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222,   recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante  «Proroga
e definizione di termini», e, in particolare, l'articolo 9; 
  Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n.  150,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante  «Misure
urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria
e per il rinnovo  degli  organi  elettivi  delle  regioni  a  statuto
ordinario»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  228,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,  n.   15,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi»,  e,  in
particolare, l'articolo 10; 
  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  maggio   2022,   n.   52,   recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in  materia
sanitaria»; 
  Visto il decreto-legge 8 novembre 2022,  n.  169,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  196,   recante
«Disposizioni urgenti di proroga della  partecipazione  di  personale
militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure  per
il servizio sanitario della regione Calabria, nonche' di  Commissioni
presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto  militare  e
delle Forze di polizia»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di stabilire  misure
volte  a  garantire  l'efficienza  dell'organizzazione   degli   enti
previdenziali pubblici, nonche' delle fondazioni lirico-sinfoniche; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
provvedere alla proroga e alla definizione  di  termini  di  prossima
scadenza  al  fine  di  garantire  la   continuita'   e   l'efficacia
dell'azione amministrativa in materia sanitaria  e  fiscale,  nonche'
l'occupazione nel settore del salvamento acquatico; 
  Considerata, infine,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
stabilire misure che assicurino  l'effettivita'  delle  politiche  di
solidarieta' sociale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 maggio 2023; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del  Ministro  della  salute,
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle
imprese e del made  in  Italy,  del  Ministro  della  cultura  e  del
Ministro per lo sport e i giovani; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici 
 
  1.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  i   procedimenti
amministrativi degli enti previdenziali pubblici e  di  riordinare  e
potenziare  i  meccanismi  e  gli  strumenti  di  monitoraggio  e  di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dei medesimi enti, all'articolo 3 del decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera a-bis) e' abrogata; 
    b) al  comma  3,  dopo  le  parole:  «con  la  procedura  di  cui
all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono  aggiunte  le
seguenti: «, tra persone di comprovata competenza e professionalita',
con  specifica  esperienza  nonche'   di   indiscussa   moralita'   e
indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia»; 
    c) il comma 3-bis e' abrogato; 
    d) al comma 5, dopo le parole:  «il  bilancio  preventivo  ed  il
conto consuntivo;» sono aggiunte le seguenti:  «propone  al  Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  la  nomina  del  direttore
generale;» e  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
consiglio e' composto dal Presidente dell'Istituto, che lo  presiede,
e  da  quattro  membri,  tutti  scelti  tra  persone  di   comprovata
competenza e professionalita', con specifica  esperienza  nonche'  di
indiscussa moralita' e indipendenza,  nel  rispetto  dei  criteri  di
imparzialita' e garanzia.»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il direttore generale e' nominato dal Ministro del lavoro e
delle   politiche   sociali,   su   proposta   del    consiglio    di
amministrazione,   tra   persone   di   comprovata    competenza    e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza,  nel
rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia; puo' assistere alle
sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la  responsabilita'
dell'attivita'  diretta  al  conseguimento  dei  risultati  e   degli
obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione;  sovraintende  al
personale e all'organizzazione dei  servizi,  assicurandone  l'unita'
operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di
cui agli articoli 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30
aprile 1970, n. 639 e 48 della legge 9 marzo  1989,  n.  88,  nonche'
tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.»; 
    f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Gli organi  di  cui
al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere  dalla  data  di
insediamento e possono essere rinnovati una  sola  volta,  anche  non
consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle  funzioni
allo scadere del quadriennio,  ancorche'  siano  stati  nominati  nel
corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti  dalla
carica o deceduti.». 
  2. Nelle  more  dell'adozione  delle  modifiche  all'organizzazione
degli enti disposte ai sensi del comma 1 e, in ogni caso,  fino  alla
nomina dei  nuovi  organi,  al  fine  di  assicurare  la  continuita'
amministrativa dell'INPS  e  dell'INAIL,  e'  nominato,  entro  venti
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  un  commissario
straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario  e'  scelto  tra
persone  di  comprovata  competenza  e  professionalita'  nonche'  di
indiscussa moralita' e indipendenza,  nel  rispetto  dei  criteri  di
imparzialita' e garanzia e assume,  per  il  periodo  in  cui  e'  in
carica,  i  poteri  di  ordinaria  e  straordinaria   amministrazione
attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione  ai  sensi
della   disciplina   vigente.   Con   la   nomina   del   commissario
straordinario, il presidente, il vice presidente e  il  consiglio  di
amministrazione dell'INPS  e  dell'INAIL,  in  carica  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  decadono  con   effetto
immediato. I direttori generali dell'INPS  e  dell'INAIL,  in  carica
alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  decadono
all'atto    dell'insediamento    dei    rispettivi    consigli     di
amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni  di  cui  al
presente articolo. 
  3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,  entro  il
termine   di   novanta   giorni   dall'insediamento,   i   commissari
straordinari  dell'INPS  e  dell'INAIL   apportano   le   conseguenti
modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione e a  tutti  gli
altri regolamenti interni. 
  4.  In  sede  di  prima  applicazione,  per  ciascuno  degli   enti
interessati, il consiglio di amministrazione nominato all'esito delle
modifiche all'organizzazione di cui al  presente  articolo  provvede,
entro quarantacinque giorni dal rispettivo insediamento,  a  proporre
al Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  la  nomina  del
direttore generale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1. 
  5.  L'articolo  8,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e' abrogato.