La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli  articoli
  270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale 
 
  1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il  quinto  comma
e' aggiunto il seguente: 
  «Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si
procede sempre d'ufficio». 
  2. All'articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il  quarto  comma
e' aggiunto il seguente: 
  «Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si
procede sempre d'ufficio». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica
          italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  270-bis.1  e
          416-bis.1 del codice penale, come modificati dalla presente
          legge: 
              «Art. 270-bis.1 (Circostanze aggravanti e  attenuanti).
          - Per i reati commessi per finalita'  di  terrorismo  o  di
          eversione  dell'ordine  democratico,  punibili   con   pena
          diversa dall'ergastolo, la pena e' aumentata  della  meta',
          salvo che  la  circostanza  sia  elemento  costitutivo  del
          reato. 
              Quando  concorrono  altre  circostanze  aggravanti,  si
          applica  per  primo  l'aumento  di  pena  previsto  per  la
          circostanza  aggravante  di  cui   al   primo   comma.   Le
          circostanze attenuanti, diverse da  quelle  previste  dagli
          articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di  cui  al
          primo comma, non  possono  essere  ritenute  equivalenti  o
          prevalenti rispetto a questa e alle circostanze  aggravanti
          per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa
          o ne determina la misura in  modo  indipendente  da  quella
          ordinaria del reato, e le diminuzioni di  pena  si  operano
          sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente
          alle predette aggravanti. 
              Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
          eversione dell'ordine democratico,  salvo  quanto  disposto
          nell'articolo 289-bis, nei confronti del  concorrente  che,
          dissociandosi dagli  altri,  si  adopera  per  evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          ovvero  aiuta  concretamente  l'autorita'  di   polizia   e
          l'autorita' giudiziaria nella raccolta  di  prove  decisive
          per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la  pena
          dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione  da
          dodici a venti anni e le altre pene sono  diminuite  da  un
          terzo alla meta'. 
              Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non
          si applica l'aggravante di cui al primo comma. 
              Fuori del caso previsto dal quarto comma  dell'articolo
          56, non e' punibile il colpevole di un delitto commesso per
          finalita'  di  terrorismo  o   di   eversione   dell'ordine
          democratico  che  volontariamente  impedisce   l'evento   e
          fornisce elementi  di  prova  determinanti  per  la  esatta
          ricostruzione del  fatto  e  per  la  individuazione  degli
          eventuali concorrenti. 
              Per i delitti aggravati dalla  circostanza  di  cui  al
          primo comma si procede sempre d'ufficio.» 
              «Art. 416-bis.1 (Circostanze  aggravanti  e  attenuanti
          per reati connessi ad attivita' mafiose). - Per  i  delitti
          punibili   con   pena   diversa   dall'ergastolo   commessi
          avvalendosi    delle    condizioni    previstedall'articolo
          416-bisovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'   delle
          associazioni previste dallo stesso  articolo,  la  pena  e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
              Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle  previste
          dagliarticoli 98 e 114concorrenti con l'aggravante  di  cui
          al primo comma non possono essere  ritenute  equivalenti  o
          prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni  di  pena  si
          operano sulla quantita'  di  pena  risultante  dall'aumento
          conseguente alla predetta aggravante. 
              Per i delitti di cuiall'articolo 416-bis e  per  quelli
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
          articolo ovvero al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni di tipo mafioso, nei  confronti  dell'imputato
          che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze  ulteriori
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi
          per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o  la
          cattura degli autori dei reati, la pena  dell'ergastolo  e'
          sostituita da quella della reclusione  da  dodici  a  venti
          anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'. 
              Nei casi previsti dal terzo comma non si  applicano  le
          disposizioni di cui al primo e secondo comma. 
              Per i delitti aggravati dalla  circostanza  di  cui  al
          primo comma si procede sempre d'ufficio.».