IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
502 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421», che prevede le modalita' ed i criteri
per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni sanitarie,
disponendo, in particolare: 
    al comma 5, che «Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, d'intesa con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  con  apposito  decreto
individua i sistemi di classificazione che  definiscono  l'unita'  di
prestazione o di  servizio  da  remunerare  e  determina  le  tariffe
massime da corrispondere alle strutture  accreditate,  tenuto  conto,
nel rispetto dei principi di efficienza e  di  economicita'  nell'uso
delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard  delle
prestazioni calcolati  in  riferimento  a  strutture  preventivamente
selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e  qualita'
dell'assistenza come risultanti dai  dati  in  possesso  del  Sistema
informativo sanitario;  b)  costi  standard  delle  prestazioni  gia'
disponibili presso le regioni e le province  autonome;  c)  tariffari
regionali e differenti  modalita'  di  remunerazione  delle  funzioni
assistenziali attuate nelle regioni e nelle province  autonome».  Con
lo stesso decreto sono stabiliti i criteri generali, nel rispetto del
principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio
derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e  regionale,
in base ai quali le regioni adottano il proprio  sistema  tariffario,
articolando tali tariffe per classi  di  strutture  secondo  le  loro
caratteristiche organizzative e di attivita', verificati in  sede  di
accreditamento delle strutture stesse e stabilisce, inoltre, che tali
tariffe massime sono assunte  come  riferimento  per  la  valutazione
della congruita'  delle  risorse  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale e che gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni,
superiori  alle  tariffe  massime  restano  a  carico   dei   bilanci
regionali; 
    al comma 6,  che  con  la  medesima  procedura  prevista  per  la
definizione  delle  tariffe  di  cui  al  comma  5,  sono  effettuati
periodicamente la revisione  del  sistema  di  classificazione  delle
prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe,  tenendo  conto
della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza  e
delle relative previsioni di spesa,  dell'innovazione  tecnologica  e
organizzativa,  nonche'  dell'andamento  del  costo  dei   principali
fattori produttivi; 
    al comma 7, che con decreto del Ministro della  salute,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono  disciplinate  le
modalita' di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica,
compresa nei livelli essenziali di assistenza,  anche  prevedendo  il
ricorso all'assistenza in forma indiretta; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996,  recante
«Prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale  erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale  e  relative  tariffe»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1996, n. 216; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 1999, n.  332,
recante «Regolamento recante norme per le prestazioni  di  assistenza
protesica erogabili nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale:
modalita'  di  erogazione  e  tariffe»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale 27 settembre 1999, n. 227; 
  Visto l'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,
come modificato dall'art. 1, comma 578, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, il quale prevede che ferma restando la facolta' delle singole
regioni di procedere, per il governo dei volumi di  attivita'  e  dei
tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori  massimi  nazionali,
degli importi tariffari praticati per la remunerazione  dei  soggetti
erogatori pubblici e privati, e'  vietata,  nella  remunerazione  del
singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di livelli
di remunerazione complessivi diversi a seconda  della  residenza  del
paziente, indipendentemente dalle modalita' con cui viene regolata la
compensazione della mobilita' sia intraregionale che interregionale e
prevede che siano nulli i contratti e gli  accordi  stipulati  con  i
soggetti erogatori in violazione di detto principio; 
  Visto l'accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano del 23 marzo 2011 (rep. atti n. 61/CSR), con cui e'  stato
approvato il documento contenente i criteri per  la  riorganizzazione
delle reti di offerta diagnostica di laboratorio, come peraltro  gia'
prescritto a livello normativo dall'art. 1, comma  796,  lettera  o),
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  nella   parte   in   cui
espressamente prevedeva che  «le  regioni  provvedono,  entro  il  28
febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione  della  rete
delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti  prestazioni
specialistiche   e   di   diagnostica   di   laboratorio,   al   fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti
con i processi  di  incremento  dell'efficienza  resi  possibili  dal
ricorso a metodiche automatizzate»; 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale: 
    al comma 15, introduce una procedura, in deroga a quella prevista
dall'art. 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo del 30  dicembre
1992, n. 502, per la  determinazione  delle  tariffe  in  materia  di
assistenza specialistica ambulatoriale e  ospedaliera  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale  e,  in  particolare,  prevede  che  «il
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  con
proprio decreto, entro il 15 settembre  2012,  determina  le  tariffe
massime che le regioni e le province autonome  possono  corrispondere
alle strutture accreditate, di  cui  all'art.  8-quater  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502  e  successive  modificazioni,
sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti  congrui  ed
adeguati, dei tariffari  regionali,  tenuto  conto  dell'esigenza  di
recuperare, anche tramite la determinazione  tariffaria,  margini  di
inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale»; 
    al comma 16, dispone che «Le tariffe massime delle strutture  che
erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per  acuti,  assistenza
ospedaliera di riabilitazione e di  lungodegenza  post  acuzie  e  di
assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro
della salute 18 ottobre 2012, pubblicato  nel  Supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, nonche' le tariffe
delle prestazioni relative all'assistenza protesica di  cui  all'art.
2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  continuano  ad
applicarsi fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'art.
64, commi 2 e  3,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare  entro  il  28
febbraio 2018»; 
    al comma 17, prevede che «Gli importi  tariffari,  fissati  dalle
singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui  al  comma  15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si  intende
comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di  verifica
degli  adempimenti,  istituito  ai  sensi  dell'art.  12  dell'intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del
23  marzo  2005,  abbia  verificato   il   rispetto   dell'equilibrio
economico-finanziario  del  settore  sanitario,  fatto  salvo  quanto
specificatamente previsto  per  le  regioni  che  hanno  sottoscritto
l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e successive  modificazioni,  su  un  programma  operativo  di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un
limite invalicabile»; 
    al comma 18, dispone l'abrogazione delle  disposizioni  contenute
nel primo, secondo, terzo, quarto periodo  dell'art.  1,  comma  170,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, recante
«Remunerazione  prestazioni  di  assistenza  ospedaliera  per  acuti,
assistenza ospedaliera  di  riabilitazione  e  di  lungodegenza  post
acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale» che ha provveduto
a determinare, in attuazione  dell'art.  15  del  piu'  volte  citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le tariffe nazionali  massime  di
riferimento per la  remunerazione  delle  prestazioni  di  assistenza
ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale,  valide  per
gli anni 2012-2014, nonche' ad individuare, in applicazione dell'art.
8-sexies, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, i criteri
generali in base ai quali le  regioni  adottano  il  proprio  sistema
tariffario,  nel  rispetto  dei  principi  di  appropriatezza  e   di
efficienza; 
  Considerato che il sopracitato decreto 18  ottobre  2012,  conferma
l'erogabilita'  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale  contenute  nel
decreto ministeriale 22 luglio 1996 e ridefinisce,  nell'allegato  3,
le relative tariffe, nonche' prevede che le regioni,  per  l'adozione
dei propri tariffari ricorrono, anche in via alternativa, ai medesimi
criteri individuati  per  la  determinazione  delle  tariffe  massime
nazionali, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 8-sexies,  comma
5, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e
successive modificazioni; 
  Vista l'intesa sancita il 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente  il  «Patto
per la salute per gli anni 2014-2016» (rep. atti n. 82/CSR), all'art.
9 (Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 gennaio 2016, che  ha
istituito e nominato la commissione permanente di cui all'art. 9  del
Patto per la salute 2014-2016 e, in particolare, l'art. 2,  comma  4,
laddove prevede che la commissione, nel corso dello svolgimento della
propria attivita', e' tenuta a sentire le associazioni di categoria e
le societa' scientifiche ed ha la facolta',  ove  se  ne  ravvisi  la
necessita', di avvalersi di esperti; 
  Visto il successivo decreto del Ministro  della  salute  26  maggio
2022, con il quale e' stata determinata la nuova  composizione  della
commissione permanente di cui all'art. 9  del  Patto  per  la  salute
2014-2016 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, laddove  prevede  che
la commissione, nel corso dello svolgimento della propria  attivita',
puo' sentire le associazioni di categoria e le societa'  scientifiche
ed ha la facolta', ove se ne ravvisi la necessita', di  avvalersi  di
esperti; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 21 giugno 2022,  con  il
quale si opera una ulteriore revisione dei  componenti  della  citata
commissione permanente; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza (LEA)  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del
decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che include i  nuovi
nomenclatori   dell'assistenza    specialistica    ambulatoriale    e
dell'assistenza protesica, che disciplinano interamente  le  relative
materie; 
  Visti, in particolare, gli articoli 15 e 16 del citato decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio  2017,  con  il
correlato  allegato  4,  che  riporta  l'elenco  di  prestazioni   di
assistenza  specialistica  ambulatoriale   garantite   dal   Servizio
sanitario nazionale; 
  Visti altresi' gli articoli 17, 18 e 19 in  materia  di  assistenza
protesica  del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio  2017,  con  il  correlato  nomenclatore  di  cui
all'allegato 5, elenco 1 concernente gli ausili su misura; 
  Visto l'art. 64 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, commi 2 e 3, laddove  si  prevede  che  «le
disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di
cui agli articoli 15 e 16 e  relativi  allegati,  entrano  in  vigore
dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'Agenzia per i servizi sanitari  regionali,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  da  adottarsi  ai  sensi
dell'art. 8-sexies, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni,  per  la  definizione  delle
tariffe   massime   delle   prestazioni   previste   dalle   medesime
disposizioni» e che «Le disposizioni  in  materia  di  erogazione  di
dispositivi protesici inclusi  nell'elenco  1  di  cui  al  comma  3,
lettera  a),  dell'art.  17,  entrano  in  vigore   dalla   data   di
pubblicazione del decreto del Ministro della salute, di concerto  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  da  adottarsi  ai  sensi
dell'art. 8-sexies, comma 7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni,  per  la  definizione  delle
tariffe   massime   delle   prestazioni   previste   dalle   medesime
disposizioni»; 
  Considerato  che  la   citata   commissione   permanente   tariffe,
articolata in sottogruppi tra i quali quelli dedicati  all'assistenza
specialistica ambulatoriale e all'assistenza protesica, ha  definito,
all'esito di lavori improntati al massimo coinvolgimento dei soggetti
istituzionali  del  Servizio  sanitario  nazionale,   una   specifica
metodologia per pervenire ad una proposta tariffaria sulla  base  dei
criteri di cui al sopra citato art. 8-sexies, comma  5,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
  Rilevato, altresi', che sono  stati  effettuati  confronti  con  le
societa' scientifiche e le  associazioni  di  categoria  maggiormente
rappresentative, per acquisire dalle stesse elementi  informativi  ed
eventuali proposte tariffarie da corredare con evidenze  scientifiche
sui costi delle prestazioni; 
  Considerato che nella seduta plenaria della commissione  permanente
tariffe del 3 dicembre 2019, e del  successivo  12  agosto  2022,  e'
stata definitivamente approvata la  proposta  tariffaria  di  cui  al
presente decreto,  in  applicazione  di  quanto  stabilito  dall'art.
8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
unitamente alla  relazione  che  descrive  il  percorso  metodologico
seguito dalla medesima commissione nella definizione  della  proposta
tariffaria; 
  Tenuto conto  della  necessita'  di  manutenere  ed  aggiornare  le
tariffe anche alla luce dei lavori condotti in seno alla  Commissione
nazionale   per   l'aggiornamento   dei   LEA   e    la    promozione
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario  nazionale  istituita,  ai
sensi dell'art. 1, comma 556, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016), con decreto ministeriale 16 giugno  2016,
con il  mandato  di  garantire  il  costante  aggiornamento  dei  LEA
attraverso una procedura tempestiva e semplificata; 
  Visto il parere  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
nazionali (AGENAS) espresso con le note prot. n. 9854 del 16 dicembre
2019, n. 8169 del 31 agosto 2022 e n. 8209 del 1° settembre 2022; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023 (rep. atti n. 94/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. In applicazione dell'art. 8-sexies, commi 5  e  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive  modificazioni,  il
presente decreto determina le tariffe massime di riferimento  per  la
remunerazione   delle   prestazioni   di   assistenza   specialistica
ambulatoriale e di assistenza protesica, individuate sulla  base  del
percorso metodologico di cui alla relazione citata nelle premesse che
allegata  al  presente  decreto  ne  costituisce   parte   integrante
(allegato 1).