IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  2022,
con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario
di Stato per la salute; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario  di  Stato  on.  Marcello
Gemmato»; 
  Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, e  successive
modificazioni,  recante  «Regolamento  di  istituzione   della   rete
nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione  al
costo delle relative prestazioni sanitarie,  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»; 
  Visti in particolare gli articoli 2, 3 e 4  del  succitato  decreto
relativi, rispettivamente, all'istituzione della Rete  nazionale  per
la prevenzione, la sorveglianza,  la  diagnosi  e  la  terapia  delle
malattie rare, all'istituzione del Registro nazionale,  dei  registri
interregionali,  regionali  e  territoriali  delle  malattie  rare  e
all'individuazione delle malattie rare che danno diritto a  specifica
tutela, tra le quali sono incluse la talassemia e le emoglobinopatie; 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219  recante  «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati»; 
  Visto l'Accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano del 10 maggio  2007,  (Rep.  atti  103/CSR),  relativo  al
«Riconoscimento   dei   centri   di   coordinamento   regionali   e/o
interregionali,  di  presidi  assistenziali  sovraregionali  a  bassa
prevalenza e sull'attivazione dei registri regionali e interregionali
delle malattie rare», che definisce il ruolo e i compiti  dei  centri
di coordinamento regionali per le malattie rare, tra  cui  quelli  di
garantire il funzionamento delle reti di assistenza per i malati rari
e costituire il punto di raccolta delle informazioni provenienti  dai
centri di riferimento per malattie rare per  supportare  l'assistenza
al malato e gli atti di programmazione regionale, nonche' i contenuti
del flusso informativo che a partire dai  registri  regionali  va  ad
alimentare il Registro nazionale malattie rare; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  del  15  aprile  2008
recante «Individuazione dei centri  interregionali  per  le  malattie
rare a bassa prevalenza»; 
  Vista la direttiva n.  2011/24/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza  sanitaria  transfrontaliera  e,  in
particolare,  gli  articoli  12  e  13,  nei  quali   si   stabilisce
l'attivazione di reti di riferimento europee (ERN) per malattie rare; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.   38   recante
«Attuazione della direttiva n. 2011/24/UE concernente  l'applicazione
dei  diritti   dei   pazienti   relativi   all'assistenza   sanitaria
transfrontaliera, nonche' della direttiva n. 2012/52/UE,  comportante
misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche
emesse in un altro stato membro»; 
  Vista la decisione di esecuzione della  Commissione  del  10  marzo
2014 che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione  delle
reti di riferimento europee e dei loro  membri  e  per  agevolare  lo
scambio di informazioni e competenze in relazione  all'istituzione  e
alla valutazione di tali reti (2014/287/UE); 
  Vista la decisione delegata della Commissione  del  10  marzo  2014
relativa ai criteri e alle condizioni che devono soddisfare  le  reti
di riferimento europee e i prestatori  di  assistenza  sanitaria  che
desiderano aderire a una rete di riferimento europea (2014/286/UE); 
  Visto l'Accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano in data 16 ottobre 2014 sul documento «Piano nazionale per
le malattie rare (PNMR)» (Rep. atti n. 140/CSR); 
  Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2015,  n.  70,  «Regolamento
recante  definizione   degli   standard   qualitativi,   strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza  ospedaliera»  che
al paragrafo 8.1.1 dell'allegato 1 riporta, tra le  reti  ospedaliere
per patologia, la rete per le malattie rare e  dispone  che  «Per  la
definizione delle reti le regioni  adottano  specifiche  disposizioni
tenendo conto delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni
gia' contenute negli appositi Accordi sanciti in sede  di  Conferenza
Stato-regioni sulle rispettive materie. Relativamente alle reti sopra
elencate,  per  le  quali  non  siano  disponibili  linee   guida   e
raccomandazioni, e' istituito uno  specifico  tavolo  tecnico  presso
Age.nas composto da rappresentanti del  Ministero  della  salute,  di
Age.nas, regioni e province autonome,  con  il  compito  di  definire
entro un anno dalla data di  approvazione  del  presente  decreto  le
relative linee guida e raccomandazioni, nonche' di aggiornare  quelle
gia' esistenti, da sancire tramite  Accordi  in  sede  di  Conferenza
Stato-regioni»; 
  Vista la decisione del Board of member States del 15 dicembre  2016
che approva l'attivazione del sistema di riferimento europeo  per  le
malattie rare, organizzato per aree tematiche raggruppate in 24  ERN,
tra  cui  la  rete  Blood-Net  dedicata  alle  malattie  del   sangue
comprendente   patologie   emato-oncologiche,    anemie    rare    ed
emoglobinopatie e difetti della  coagulazione.  Tale  rete  comprende
anche  i  centri  selezionati  a  livello   europeo   dedicati   alle
emoglobinopatie tra cui le talassemie; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502» che ridefinisce e aggiorna gli  elenchi  delle
malattie rare, e introduce  tra  gli  adempimenti  LEA  sottoposti  a
monitoraggio  il   flusso   informativo,   i   cui   contenuti   sono
analiticamente descritti nel gia' citato Accordo Stato-regioni del 10
maggio 2007, tra registri regionali  e  Registro  nazionale  malattie
rare presso l'ISS; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3  marzo
2017 «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei  registri  di
mortalita', di tumori e  di  altre  patologie»  che  nell'elenco  A2)
Registri di patologia di  rilevanza  nazionale  e  regionale  prevede
l'istituzione del Registro nazionale della talassemia e  delle  altre
emoglobinopatie presso il Centro  nazionale  sangue  e  dei  relativi
registri regionali presso i centri di coordinamento regionali; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» che  prevede,  all'art.  l,  comma  437,  che  il
Ministero della salute istituisca la Rete nazionale della  talassemia
e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri  di  cura  e  le
reti regionali gia' esistenti, ed adotti linee guida  specifiche  per
la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di
assistenza; 
  Visto l'art. 5, commi l e 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24 recante
«Disposizioni in materia di sicurezza  delle  cure  e  della  persona
assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale  degli
esercenti le professioni sanitarie»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   27   febbraio   2018,   recante
«Istituzione del Sistema nazionale linee  guida  (SNLG)»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 66 del 20 marzo 2018; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  (UE)   n.   20l9/1269   della
Commissione  del  26  luglio  2019  che  modifica  la  decisione   di
esecuzione n. 2014/287/UE della Commissione  che  stabilisce  criteri
per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento  europee
e dei loro membri e  per  agevolare  lo  scambio  di  informazioni  e
competenze in relazione all'istituzione e alla  valutazione  di  tali
reti; 
  Vista la legge 10 novembre 2021, n. 175 recante  «Disposizioni  per
la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca  e  della
produzione dei farmaci orfani»,  la  quale  stabilisce  che  le  reti
regionali e interregionali costituiscono la  rete  nazionale  per  le
malattie rare e che i centri di coordinamento regionali, i centri  di
riferimento e i centri di eccellenza, in quanto inseriti  nelle  ERN,
sono gli elementi essenziali di tali reti; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  della  programmazione
sanitaria del Ministero della salute del  20  dicembre  2022  recante
l'istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare; 
  Preso atto che nella seduta del Comitato nazionale per le  malattie
rare del 22 febbraio 2022 e' stata approvata la  proposta  del  nuovo
Piano  nazionale  delle  malattie  rare  e  l'allegato  documento  di
riordino della rete nazionale delle malattie rare; 
  Considerato  che  il   trattamento   della   talassemia   e   delle
emoglobinopatie  richiede  un  approccio   multidisciplinare   e   la
definizione di linee guida specifiche e  condivise,  che  offrano  il
contenuto culturale su cui disegnare i percorsi di  presa  in  carico
del malato e orientare e facilitare le decisioni  dei  professionisti
che si occupano della presa in carico della persona con talassemia ed
emoglobinopatie; 
  Ritenuto necessario garantire accessibilita'  e  affidabilita'  dei
servizi dedicati ai malati di talassemia ed emoglobinopatie a cui  le
persone con talassemia ed emoglobinopatie possano comunque rivolgersi
per specifiche problematiche e in particolari fasi della loro  storia
di malattia e di persona; 
  Ritenuto di dover assicurare  l'implementazione  e  la  sistematica
alimentazione del Registro nazionale della talassemia e  delle  altre
emoglobinopatie  previsto  presso  il  Centro  nazionale  sangue  con
decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3  marzo  2017
recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e  dei  registri
di mortalita', di  tumori  e  di  altre  patologie»  nell'elenco  A2)
registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 10 maggio 2023 (Rep. atti n. 102/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Rete nazionale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 437 della legge 27 dicembre 2017, n.
205,  e'  istituita  la  Rete  nazionale  della  talassemia  e  delle
emoglobinopatie, di cui fanno parte  i  centri  di  cura  e  le  reti
regionali gia' esistenti. 
  La Rete nazionale  della  talassemia  e  delle  emoglobinopatie  e'
identificata  e  organizzata  come  rete   specifica   di   patologia
nell'ambito della piu' ampia  Rete  nazionale  delle  malattie  rare,
secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 2 aprile 2015,
n. 70  e  sulla  base  di  specifiche  linee  guida  organizzative  e
raccomandazioni definite dal Tavolo di lavoro di  cui  al  successivo
art.  2,  da  sancire  tramite  Accordo   in   sede   di   Conferenza
Stato-regioni entro sei mesi dalla approvazione del presente decreto.
Per  la  definizione  delle  citate  linee  guida   organizzative   e
raccomandazioni si fa riferimento anche alle  disposizioni  contenute
nella legge 10 novembre 2021, n. 175 e nella legge 21  ottobre  2005,
n. 219, in quanto applicabili. 
  2. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa  e
in considerazione delle peculiari caratteristiche epidemiologiche  ed
esigenze  assistenziali,  organizzano   le   Reti   regionali   della
talassemia e delle emoglobinopatie, secondo  il  modello  di  seguito
riportato: 
    centri di riferimento per le talassemie e le emoglobinopatie, che
assumono il ruolo di hub delle  reti  regionali  della  talassemia  e
delle emoglobinopatie e sono identificati come centri di  riferimento
delle malattie rare per specifiche patologie; 
    centri ospedalieri e territoriali spoke che hanno il  compito  di
collaborare con i centri di riferimento nella presa in carico e nella
gestione diagnostico-terapeutica  della  persona  con  talassemia  ed
emoglobinopatia; 
    centri di eccellenza per la talassemia e per  le  emoglobinopatie
riconosciuti all'interno delle specifiche Reti di riferimento europee
per le malattie rare (ERN - EuroBloodNet). 
  L'identificazione dei centri hub deve corrispondere  alla  evidenza
di  specifici  livelli  di  attivita'  e  oggettive   caratteristiche
strutturali e di funzionamento in conformita' ai criteri definiti con
l'Accordo di cui al precedente comma 1. 
  I percorsi che collegano i centri appartenenti alle reti  regionali
della talassemia e delle emoglobinopatie  devono  essere  chiaramente
definiti e contestualizzati in base  alle  differenti  organizzazioni
socio-sanitarie attive nelle diverse regioni. 
  Alle reti di cui al presente comma appartengono anche i  centri  di
riferimento con maggiore competenza,  esperienza,  disponibilita'  di
facilities diagnostiche e terapeutiche e capacita' di  innovazione  e
ricerca che,  sulla  base  dei  criteri  definiti  dalla  Commissione
europea, sono stati ammessi come  Health  care  provider  all'interno
della  ERN  Blood-Net  e  quindi  assumono  il  ruolo  di  centri  di
eccellenza per la talassemia e per le emoglobinopatie, come  previsto
dalla legge n. 175 del 2021. 
  Le Reti regionali della talassemia e delle emoglobinopatie, essendo
identificate nell'ambito della piu' ampia rete per le malattie  rare,
si integreranno con le altre reti specifiche  operanti  nello  stesso
ambito assistenziale (ad es. reti per la riabilitazione, i trapianti,
le   malattie   endocrine,   le   cardiologiche    e    respiratorie,
urgenza-emergenza, etc.). 
  L'organizzazione delle reti regionali e'  finalizzata  a  garantire
attivita' di prevenzione, diagnosi, cura e ricerca per le  talassemie
e le emoglobinopatie. Comprende al proprio  interno  diversi  setting
assistenziali e diverse competenze specialistiche, in modo da  essere
capace di affrontare le problematiche connesse con la patologia nelle
varie fasi di vita e nei vari contesti in  cui  la  persona  viene  a
interagire (famiglia, pari, strutture educative, lavoro, etc.). 
  3. In fase di prima applicazione la rete nazionale delle talassemie
e delle emoglobinopatie e' costituita  dai  centri  di  cura  per  le
anemie ereditarie e dalle reti regionali gia' esistenti. 
  Le regioni e le province autonome  comunicano  al  Ministero  della
salute entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto l'elenco dei centri di riferimento e degli  eventuali  centri
di eccellenza per la cura  dei  pazienti  affetti  da  talassemia  ed
emoglobinopatie, nonche' l'organizzazione della rete  regionale  gia'
esistente. 
  4. Le regioni e le province autonome  provvedono  all'aggiornamento
dei centri di riferimento di cui al precedente comma 3, tenendo conto
dei criteri definiti con l'Accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza
Stato-regioni di cui al comma 1 del presente articolo. I centri cosi'
aggiornati  e  rispondenti  ai  criteri  condivisi,   faranno   parte
integrante delle reti per le malattie rare. 
  5. Le regioni e  le  province  autonome  individuano  altresi'  nel
coordinamento regionale-interregionale o provinciale  delle  malattie
rare la struttura deputata a promuovere,  garantire  e  monitorare  i
percorsi   assistenziali   per   le   persone   con   talassemia   ed
emoglobinopatie tramite i collegamenti tra centri di riferimento  hub
e le strutture territoriali e  ospedaliere  (spoke)  coinvolte  nella
presa in carico dei pazienti, al fine  di  garantire  la  continuita'
assistenziale. 
  All'interno di  questi  percorsi  organizzativi,  ciascun  paziente
emoglobinopatico e talassemico sara' seguito nei luoghi e nei servizi
appropriati per rispondere ai suoi bisogni  assistenziali,  variabili
da paziente a paziente e soggetti a evoluzione nel tempo nello stesso
paziente. 
  A tal  fine  esse  potranno  avvalersi  del  monitoraggio  definito
all'interno dei sistemi informativi o registri regionali  di  cui  al
successivo art. 4.