IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/787 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  17  aprile  2019,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione e  all'etichettatura  delle  bevande
spiritose, all'uso delle denominazioni  di  bevande  spiritose  nella
presentazione e  nell'etichettatura  di  altri  prodotti  alimentari,
nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche  delle  bevande
spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di  distillati  di  origine
agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n.
110/2008; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128  e  successive  modificazioni
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 1995-1997 e, in particolare, l'articolo 53,  relativo  ai
«controlli  e  vigilanza  sulle  denominazioni   protette   e   sulle
attestazioni di specificita'» commi da 15 a 19; 
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori    disposizioni    in    materia    di     semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 5; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino e, in particolare, l'articolo 41 relativo ai consorzi di  tutela
per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette
del vino; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 maggio 2010,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  216  del   15   settembre   2010,   recante
«Disposizioni di attuazione del  Regolamento  (CE)  n.  110/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla
definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura
e  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  delle   bevande
spiritose  e  che  abroga  il  regolamento  (CEE)  n.   1576/89   del
Consiglio»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   173   e,   in
particolare,  l'articolo  3,  che  prevede  che  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assuma la denominazione  di
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste; 
  Ritenuto opportuno disciplinare  le  modalita'  di  costituzione  e
riconoscimento dei consorzi  di  tutela  incaricati  di  svolgere  le
funzioni   di   promozione,   valorizzazione,   vigilanza,    tutela,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alle indicazioni geografiche di cui all'articolo 33, del  regolamento
(UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile
2019; 
  Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare l'attivita' di vigilanza
che il Consorzio di tutela e'  chiamato  a  svolgere  prevalentemente
nella fase del commercio, sotto  il  coordinamento  del  Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi   dei   prodotti   agroalimentari   (ICQRF)    del    Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
avvalendosi,  per  lo  svolgimento  di  tale  attivita',  di   agenti
vigilatori ai quali puo' essere attribuita la qualifica di agente  di
pubblica sicurezza; 
  Ritenuto,  altresi',  opportuno  stabilire   i   criteri   per   la
ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle  funzioni  di  promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela,  informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi relativi alle  indicazioni  geografiche
delle bevande spiritose svolte dal Consorzio di tutela; 
  Ritenuto necessario,  inoltre,  disciplinare  le  modalita'  per  i
soggetti inseriti nel sistema di controllo  della  denominazione  per
accedere alle informazioni relative ai costi sostenuti dal  consorzio
di tutela,  secondo  criteri  di  trasparenza  e  chiarezza,  nonche'
stabilire le disposizioni in base alle quali individuare le cause  di
incompatibilita' degli organi amministrativi dei Consorzi di  tutela,
comprese  altresi'  le  cause  di  incompatibilita'   relative   agli
incarichi dirigenziali svolti presso i consorzi di tutela; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 gennaio 2019; 
  Vista  la  comunicazione  effettuata  in  data  6  giugno  2023  al
Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento reca,  in  attuazione  dell'articolo  1,
comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le disposizioni generali
in materia di costituzione e riconoscimento dei  consorzi  di  tutela
delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) 2019/787 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante :  «Disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
              - 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tele potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione». 
              - Il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  del   17   aprile   2019,   relativo   alla
          definizione,  alla  designazione,  alla   presentazione   e
          all'etichettatura delle bevande  spiritose,  all'uso  delle
          denominazioni di bevande spiritose  nella  presentazione  e
          nell'etichettatura di altri  prodotti  alimentari,  nonche'
          alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande
          spiritose e all'uso dell'alcool etilico e di distillati  di
          origine agricola nelle bevande alcoliche, e che  abroga  il
          regolamento (CE) n. 110/2008, e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 17 maggio 2019, L 130. 
              - Si riporta l'art. 53, commi da 15 a 19,  della  legge
          24 aprile 1998, n. 128, e ss.mm. recante «Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1995-1997», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104  del
          7 maggio 1998: 
                «Art. 53 (Controlli e vigilanza  sulle  denominazioni
          protette e sulle attestazioni di specificita'). -  1. - 14.
          (omissis) 
              15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP  e  delle
          attestazioni  di  specificita'  sono  costituiti  ai  sensi
          dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno  funzioni  di
          tutela, di promozione, di valorizzazione,  di  informazione
          del consumatore e di cura generale degli interessi relativi
          alle denominazioni.  Tali  attivita'  sono  distinte  dalle
          attivita' di controllo e sono svolte nel pieno rispetto  di
          quanto previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n.
          2081/92 e all'art.  14  del  citato  regolamento  (CEE)  n.
          2082/92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le
          funzioni   di   cui   al   presente   comma   su   incarico
          dell'autorita' nazionale  preposta  ai  sensi  delle  leggi
          vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su
          incarico  conferito  con  decreto   del   Ministero   delle
          politiche agricole e  forestali.  Nello  svolgimento  della
          loro attivita' i consorzi di tutela: 
                a)   possono   avanzare   proposte   di    disciplina
          regolamentare e svolgono  compiti  consultivi  relativi  al
          prodotto interessato; 
                b)  possono  definire  programmi  recanti  misure  di
          carattere strutturale e di adeguamento tecnico  finalizzate
          al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di
          sicurezza  igienico-sanitaria,  caratteristiche   chimiche,
          fisiche,  organolettiche  e   nutrizionali   del   prodotto
          commercializzato; 
                c) possono promuovere l'adozione di delibere  con  le
          modalita' e i contenuti di  cui  all'art.  11  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purche'  rispondano  ai
          requisiti di cui al comma 17 del presente articolo; 
                d) collaborano, secondo le  direttive  impartite  dal
          Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,   alla
          vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della
          IGP o della attestazione di specificita' da abusi, atti  di
          concorrenza sleale,  contraffazioni,  uso  improprio  delle
          denominazioni tutelate  e  comportamenti  comunque  vietati
          dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello  e
          nei confronti di chiunque, in ogni fase  della  produzione,
          della  trasformazione  e   del   commercio.   Agli   agenti
          vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di  tali
          funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme  di
          legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza  purche'
          essi possiedano i requisiti  determinati  dall'articolo  81
          del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909,
          n. 666, e prestino giuramento  innanzi  al  sindaco  o  suo
          delegato. Gli agenti  vigilatori  gia'  in  possesso  della
          qualifica di agente di  pubblica  sicurezza  mantengono  la
          qualifica   stessa,   salvo   che    intervenga    espresso
          provvedimento di revoca. 
              16. I segni distintivi dei prodotti a DOP,  IGP  e  STG
          sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai
          sensi dei citati regolamenti (CEE) n.2081/92 e n.  2082/92.
          Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti
          DOP, IGP e STG,  sono  detenuti,  in  quanto  dagli  stessi
          registrati, dai consorzi di tutela  per  l'esercizio  delle
          attivita' loro affidate. I marchi collettivi medesimi  sono
          utilizzati come segni distintivi delle produzioni  conformi
          ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come  tali
          attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi
          del  presente  articolo,  a  condizione  che  la   relativa
          utilizzazione  sia   garantita   a   tutti   i   produttori
          interessati  al  sistema  di  controllo  delle   produzioni
          stesse. I costi derivanti dalle  attivita'  contemplate  al
          comma 15  sono  a  carico  di  tutti  i  produttori  e  gli
          utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento  del
          Ministro delle politiche agricole e forestali. 
              17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e
          forestali,  da  emanare  entro  il  31  marzo  2000,   sono
          stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di
          rappresentativita' per il riconoscimento  dei  consorzi  di
          tutela nonche' i criteri  che  assicurino  una  equilibrata
          rappresentanza  delle  categorie  dei  produttori   e   dei
          trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli  organi
          sociali dei consorzi stessi. 
              17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela  prevede  che
          il riparto degli amministratori da eleggere sia  effettuato
          in base a un  criterio  che  assicuri  l'equilibrio  tra  i
          sessi, ai sensi del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. 
              18. I consorzi regolarmente  costituiti  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione   devono
          adeguare, ove necessario, i loro  statuti  entro  due  anni
          dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma  17
          alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo. 
              19. Nelle regioni a statuto speciale e  nelle  province
          autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si
          applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme
          di attuazione». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 5, della legge  28  luglio
          2016, n. 154  recante:  «Deleghe  al  Governo  e  ulteriori
          disposizioni     in     materia     di     semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  186  del
          10 agosto 2016: 
              - 
              «Art.1 (Semplificazioni in materia di controlli).  - 1.
          - 4. (omissis) 
              5. Al fine di assicurare la piena integrazione  con  la
          disciplina  in  materia  di  indicazioni  geografiche   dei
          prodotti  agroalimentari  e  dei  vini  dettata  in  ambito
          nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in  materia
          di DOP e IGP, per ciascuna indicazione  geografica  di  cui
          all'allegato III  del  regolamento  (CE)  n.  110/2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  15  gennaio  2008,
          nonche' per ciascuna indicazione geografica di cui all'art.
          26 del regolamento (UE) n.  251  del  2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, puo'  essere
          costituito e riconosciuto  dal  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con
          regolamento  adottato  con  decreto  del   Ministro   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono  emanate   disposizioni   generali   in   materia   di
          costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui
          al presente comma». 
              - Si riporta l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n.
          238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della
          vite  e  della  produzione  e  del  commercio  del   vino»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28  dicembre
          2016: 
              - 
                «Art. 41  (Consorzi di tutela) - 1. Per ciascuna  DOP
          o IGP puo' essere costituito e riconosciuto  dal  Ministero
          un Consorzio di tutela. Il consorzio e'  costituito  fra  i
          soggetti  inseriti   nel   sistema   di   controllo   della
          denominazione e persegue le seguenti finalita': 
                a) avanzare proposte di  disciplina  regolamentare  e
          svolgere compiti  consultivi  relativi  alla  denominazione
          interessata, nonche' collaborativi nell'applicazione  della
          presente legge; 
                b)  svolgere  attivita'  di  assistenza  tecnica,  di
          proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale
          della DOP o IGP, nonche' ogni altra  attivita'  finalizzata
          alla valorizzazione della denominazione  sotto  il  profilo
          tecnico dell'immagine; 
                c) collaborare, secondo le  direttive  impartite  dal
          Ministero, alla tutela e  alla  salvaguardia  della  DOP  o
          dell'IGP   da   abusi,   atti   di   concorrenza    sleale,
          contraffazioni, uso improprio delle denominazioni  tutelate
          e comportamenti comunque vietati dalla  legge;  collaborare
          altresi' con le regioni per lo svolgimento delle  attivita'
          di competenza delle stesse; 
                d) svolgere, nei confronti  dei  soli  associati,  le
          funzioni di tutela, di promozione,  di  valorizzazione,  di
          informazione del  consumatore  e  di  cura  generale  degli
          interessi della relativa denominazione; 
                e) effettuare,  nei  confronti  dei  soli  associati,
          attivita' di vigilanza prevalentemente  rivolte  alla  fase
          del commercio, in collaborazione con l'ICQRF e in  raccordo
          con le regioni. 
              2. E' consentita la costituzione di consorzi di  tutela
          per piu' DO e IG purche' le zone  di  produzione  dei  vini
          interessati,   come   individuate   dal   disciplinare   di
          produzione,  ricadano  nello  stesso  ambito   territoriale
          provinciale,  regionale  o  interregionale  e  purche'  per
          ciascuna DO o IG sia assicurata l'autonomia decisionale  in
          tutte le istanze consortili. 
              3. Il riconoscimento di cui al comma  1  da  parte  del
          Ministero e' attribuito  al  Consorzio  di  tutela  che  ne
          faccia richiesta e che: 
                a)  sia  rappresentativo,  a  seguito   di   verifica
          effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel  sistema  di
          controllo ai sensi dell'art. 63, di almeno il 35 per  cento
          dei viticoltori e di almeno il 51 per  cento,  inteso  come
          media, della produzione certificata  dei  vigneti  iscritti
          nello schedario viticolo della relativa DO  o  IG  riferita
          agli ultimi due anni, salva deroga a un anno  nel  caso  di
          passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC; 
                b) sia retto da uno statuto che rispetti i  requisiti
          individuati dal Ministero e  consenta  l'ammissione,  senza
          discriminazione,  di  viticoltori  singoli   o   associati,
          vinificatori  e  imbottigliatori  autorizzati,  e  che   ne
          garantisca  una  equilibrata  rappresentanza  negli  organi
          sociali, come definito con il decreto di cui al comma 12; 
                c)  disponga  di  strutture  e  risorse  adeguate  ai
          compiti. 
              4. Il consorzio  riconosciuto,  che  dimostri,  tramite
          verifica effettuata dal Ministero  sui  dati  inseriti  nel
          sistema  di   controllo   ai   sensi   dell'art.   63,   la
          rappresentativita' nella compagine sociale del consorzio di
          almeno il 40 per cento dei viticoltori e di  almeno  il  66
          per cento, inteso come media, della produzione certificata,
          di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi
          due anni, salva deroga a un anno nel caso di  passaggio  da
          DOC a DOCG e da IGT  a  DOC,  puo',  nell'interesse  e  nei
          confronti di tutti i  soggetti  inseriti  nel  sistema  dei
          controlli della DOP o IGP anche non aderenti: 
                a) definire, previa consultazione dei  rappresentanti
          di categoria della denominazione interessata,  l'attuazione
          delle  politiche  di  gestione  delle  produzioni  di   cui
          all'articolo 39, al fine di  salvaguardare  e  tutelare  la
          qualita' del prodotto a DOP  o  IGP  e  contribuire  ad  un
          migliore coordinamento dell'immissione  sul  mercato  della
          denominazione   tutelata,   nonche'   definire   piani   di
          miglioramento della qualita' del prodotto; 
                b)  organizzare  e  coordinare  le  attivita'   delle
          categorie    interessate    alla    produzione    e    alla
          commercializzazione della DOP o IGP; 
                c)  agire,   in   tutte   le   sedi   giudiziarie   e
          amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o
          dell'IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti  dei
          produttori; 
                d) esercitare funzioni di tutela, di  promozione,  di
          valorizzazione, di informazione del consumatore e  di  cura
          generale degli interessi della relativa denominazione; 
                e)  svolgere  azioni  di  vigilanza   da   effettuare
          prevalentemente nella fase del commercio in  collaborazione
          con l'ICQRF e in raccordo con le regioni. 
              5. Le attivita' di cui alla lettera e) del  comma  1  e
          alla lettera e) del comma 4 sono distinte  dalle  attivita'
          effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte,  nel
          rispetto della normativa nazionale e  dell'Unione  europea,
          sotto il coordinamento dell'ICQRF  e  in  raccordo  con  le
          regioni. L'attivita' di vigilanza di cui  alla  lettera  e)
          del comma 1 e alla lettera e)  del  comma  4  e'  esplicata
          prevalentemente nella fase del commercio e  consiste  nella
          verifica  che  le  produzioni  certificate  rispondano   ai
          requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari
          non ingenerino confusione nei  consumatori  e  non  rechino
          danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli  agenti  vigilatori
          incaricati dai consorzi, nell'esercizio di  tali  funzioni,
          puo' essere attribuita la qualifica di agente  di  pubblica
          sicurezza nelle forme  di  legge  ad  opera  dell'autorita'
          competente; i consorzi possono richiedere al  Ministero  il
          rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento,  sulla
          base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori gia' in
          possesso della qualifica di agente  di  pubblica  sicurezza
          mantengono  la  qualifica  stessa,  salvo  che   intervenga
          espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori  in
          nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli
          organismi di controllo ne' possono  svolgere  attivita'  di
          autocontrollo sulle produzioni. 
              6. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi
          dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di  agente
          di pubblica sicurezza, legati ad uno  o  piu'  consorzi  di
          tutela di cui  al  presente  articolo  da  un  rapporto  di
          lavoro, sono addetti all'accertamento delle  violazioni  da
          essi  rilevate  nell'ambito  delle  proprie   funzioni   di
          controllo. L'attivita' di cui  al  periodo  precedente  non
          comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato ed e' equiparata  a  quella  prevista  dall'art.  13,
          commi primo e secondo, della legge  24  novembre  1981,  n.
          689. 
              7. I costi sostenuti dai consorzi autorizzati ai  sensi
          del comma 4 per le attivita' svolte sono a carico di  tutti
          i soci del consorzio nonche' di tutti i  soggetti  inseriti
          nel  sistema  di  controllo,  anche  se  non  aderenti   al
          consorzio, secondo criteri di trasparenza definiti  con  il
          decreto di cui al comma 12. Con tale decreto sono  altresi'
          stabilite  le  procedure  e  le  modalita'  per  assicurare
          l'informazione di tutti i soggetti,  inseriti  nel  sistema
          dei controlli della relativa denominazione, in ordine  alle
          attivita' di cui al comma 4. 
              8. I consorzi  di  tutela  incaricati  di  svolgere  le
          funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle  IGP
          possono  chiedere  ai  nuovi  soggetti  utilizzatori  della
          denominazione, al momento dell'immissione  nel  sistema  di
          controllo,  il  contributo  di   avviamento   di   cui   al
          decreto-legge 23 ottobre  2008,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2008,  n.  201,
          secondo i criteri e le modalita' stabiliti con  il  decreto
          di cui al comma 12 del presente articolo. 
              9. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4  puo'
          proporre l'inserimento,  nel  disciplinare  di  produzione,
          come logo della DOP  o  dell'IGP,  del  marchio  consortile
          precedentemente  in  uso  ovvero  di  un  logo   di   nuova
          elaborazione. Il logo che identifica i prodotti a DOP o IGP
          e'  detenuto,  in  quanto  dagli  stessi  registrato,   dai
          consorzi di tutela per  l'esercizio  delle  attivita'  loro
          affidate.  Il  logo  medesimo  e'  utilizzato  come   segno
          distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari  delle
          rispettive DOP o IGP, come tali attestati  dagli  organismi
          di controllo autorizzati,  a  condizione  che  la  relativa
          utilizzazione  sia   garantita   a   tutti   i   produttori
          interessati  al  sistema  di  controllo  delle   produzioni
          stesse, anche se non aderenti al consorzio,  in  osservanza
          delle regole contenute nel regolamento consortile. 
              10. E' fatta salva per i consorzi  la  possibilita'  di
          detenere e utilizzare  un  marchio  consortile,  in  favore
          degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale
          e previo inserimento dello stesso nello statuto. 
              11. I consorzi di tutela di cui al comma  4,  anche  in
          collaborazione con enti e  organismi  pubblici  e  privati,
          possono  favorire  e  promuovere  attivita'  di  promozione
          dell'enoturismo. 
              12. Per quanto non previsto dal presente articolo,  con
          decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, sono stabilite  le  condizioni  per
          consentire ai consorzi di svolgere  le  attivita'  indicate
          nel  presente  articolo.  Con  il  medesimo  decreto   sono
          stabilite le  eventuali  cause  di  incompatibilita'  degli
          organi amministrativi dei  consorzi,  ivi  comprese  quelle
          relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti  dei  consorzi
          medesimi, e sono definite anche le ipotesi di  esclusivita'
          nei rapporti di lavoro sottesi». 
              - Si riporta l'art. 3  del  decreto-legge  11  novembre
          2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia  di
          riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  173,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11  novembre
          2022: 
                «Art.   3    (Ministero    dell'agricoltura,    della
          sovranita' alimentare e delle foreste) -  1.  Il  Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali  assume  la
          denominazione   di   Ministero   dell'agricoltura,    della
          sovranita' alimentare e delle foreste. 
              2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 33: 
                  1) il comma 1 e' abrogato; 
                  2) al  comma  2  le  parole:  «al  ministero»  sono
          sostituite dalle seguenti: «al Ministero  dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e delle foreste»; 
                  3) al comma 2 ((e' aggiunto, in fine)), il seguente
          periodo: 
                    «Sono  altresi'  attribuiti   al   ministero   le
          funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in  materia  di
          tutela della sovranita' alimentare, ((che  esso  esercita))
          garantendo   la   sicurezza   delle    scorte    e    degli
          approvvigionamenti alimentari, il  sostegno  della  filiera
          agroalimentare,  della  pesca   e   dell'acquacoltura,   il
          coordinamento delle politiche  di  gestione  delle  risorse
          ittiche marine, la produzione di cibo di qualita', la  cura
          e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali,  la
          promozione delle produzioni  agroalimentari  nazionali  sui
          mercati internazionali.»; 
                b)  la  rubrica  del  Capo  VII  del  Titolo  IV   e'
          sostituita  dalla  seguente:  «Ministero  dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e delle foreste». 
              3. Le denominazioni «Ministro  dell'agricoltura,  della
          sovranita'  alimentare  e  delle  foreste»   e   «Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,
          le  denominazioni  «Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari  e  forestali»  e  «Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari e forestali». 
              - Il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  del   17   aprile   2019,   relativo   alla
          definizione,  alla  designazione,  alla   presentazione   e
          all'etichettatura delle bevande  spiritose,  all'uso  delle
          denominazioni di bevande spiritose  nella  presentazione  e
          nell'etichettatura di altri  prodotti  alimentari,  nonche'
          alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande
          spiritose e all'uso dell'alcool etilico e di distillati  di
          origine agricola nelle bevande alcoliche, e che  abroga  il
          regolamento (CE) n. 110/2008, e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 17 maggio 2019, L. 130/1. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per l'art. 1, comma 5 della legge 28  luglio  2016,  n.
          154, si veda nelle note alle premesse.