IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400; Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997 e, in particolare, l'articolo 53, relativo ai «controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita'» commi da 15 a 19; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'articolo 1, comma 5; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l'articolo 41 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette del vino; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, recante «Disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'articolo 3, che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assuma la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Ritenuto opportuno disciplinare le modalita' di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle indicazioni geografiche di cui all'articolo 33, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019; Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare l'attivita' di vigilanza che il Consorzio di tutela e' chiamato a svolgere prevalentemente nella fase del commercio, sotto il coordinamento del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, avvalendosi, per lo svolgimento di tale attivita', di agenti vigilatori ai quali puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza; Ritenuto, altresi', opportuno stabilire i criteri per la ripartizione dei costi derivanti dalle funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose svolte dal Consorzio di tutela; Ritenuto necessario, inoltre, disciplinare le modalita' per i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione per accedere alle informazioni relative ai costi sostenuti dal consorzio di tutela, secondo criteri di trasparenza e chiarezza, nonche' stabilire le disposizioni in base alle quali individuare le cause di incompatibilita' degli organi amministrativi dei Consorzi di tutela, comprese altresi' le cause di incompatibilita' relative agli incarichi dirigenziali svolti presso i consorzi di tutela; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 gennaio 2019; Vista la comunicazione effettuata in data 6 giugno 2023 al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento reca, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante : «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: - «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tele potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione». - Il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcool etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 maggio 2019, L 130. - Si riporta l'art. 53, commi da 15 a 19, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e ss.mm. recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998: «Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita'). - 1. - 14. (omissis) 15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificita' sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attivita' sono distinte dalle attivita' di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorita' nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attivita' i consorzi di tutela: a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato; b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalita' e i contenuti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purche' rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo; d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificita' da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche' essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. 16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attivita' loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali. 17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonche' i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi. 17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. 18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo. 19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione». - Si riporta l'art. 1, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016: - «Art.1 (Semplificazioni in materia di controlli). - 1. - 4. (omissis) 5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonche' per ciascuna indicazione geografica di cui all'art. 26 del regolamento (UE) n. 251 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, puo' essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma». - Si riporta l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016: - «Art. 41 (Consorzi di tutela) - 1. Per ciascuna DOP o IGP puo' essere costituito e riconosciuto dal Ministero un Consorzio di tutela. Il consorzio e' costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalita': a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla denominazione interessata, nonche' collaborativi nell'applicazione della presente legge; b) svolgere attivita' di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonche' ogni altra attivita' finalizzata alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico dell'immagine; c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o dell'IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresi' con le regioni per lo svolgimento delle attivita' di competenza delle stesse; d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione; e) effettuare, nei confronti dei soli associati, attivita' di vigilanza prevalentemente rivolte alla fase del commercio, in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni. 2. E' consentita la costituzione di consorzi di tutela per piu' DO e IG purche' le zone di produzione dei vini interessati, come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale e purche' per ciascuna DO o IG sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili. 3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero e' attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che: a) sia rappresentativo, a seguito di verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'art. 63, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione certificata dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC; b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, come definito con il decreto di cui al comma 12; c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti. 4. Il consorzio riconosciuto, che dimostri, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'art. 63, la rappresentativita' nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento, inteso come media, della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC, puo', nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP anche non aderenti: a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all'articolo 39, al fine di salvaguardare e tutelare la qualita' del prodotto a DOP o IGP e contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonche' definire piani di miglioramento della qualita' del prodotto; b) organizzare e coordinare le attivita' delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP; c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o dell'IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori; d) esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione; e) svolgere azioni di vigilanza da effettuare prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni. 5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attivita' effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attivita' di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 e' esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni. 6. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o piu' consorzi di tutela di cui al presente articolo da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni da essi rilevate nell'ambito delle proprie funzioni di controllo. L'attivita' di cui al periodo precedente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed e' equiparata a quella prevista dall'art. 13, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. I costi sostenuti dai consorzi autorizzati ai sensi del comma 4 per le attivita' svolte sono a carico di tutti i soci del consorzio nonche' di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio, secondo criteri di trasparenza definiti con il decreto di cui al comma 12. Con tale decreto sono altresi' stabilite le procedure e le modalita' per assicurare l'informazione di tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle attivita' di cui al comma 4. 8. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell'immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto di cui al comma 12 del presente articolo. 9. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4 puo' proporre l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o dell'IGP, del marchio consortile precedentemente in uso ovvero di un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti a DOP o IGP e' detenuto, in quanto dagli stessi registrato, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attivita' loro affidate. Il logo medesimo e' utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali attestati dagli organismi di controllo autorizzati, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel regolamento consortile. 10. E' fatta salva per i consorzi la possibilita' di detenere e utilizzare un marchio consortile, in favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto. 11. I consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, possono favorire e promuovere attivita' di promozione dell'enoturismo. 12. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attivita' indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le eventuali cause di incompatibilita' degli organi amministrativi dei consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi medesimi, e sono definite anche le ipotesi di esclusivita' nei rapporti di lavoro sottesi». - Si riporta l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022: «Art. 3 (Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste) - 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 33: 1) il comma 1 e' abrogato; 2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; 3) al comma 2 ((e' aggiunto, in fine)), il seguente periodo: «Sono altresi' attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranita' alimentare, ((che esso esercita)) garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualita', la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»; b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste». 3. Le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali». - Il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcool etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 maggio 2019, L. 130/1. Note all'art. 1: Per l'art. 1, comma 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, si veda nelle note alle premesse.