IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da  49  a
51; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante  «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca»   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito con  modificazioni  dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, con il quale il Ministero dell'istruzione ha assunto la
nuova denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE; 
  Visto il regolamento  UE  n.  2020/852  del  18  giugno  2020,  che
definisce gli obiettivi ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant  harm»),  e
la  comunicazione  della  Commissione  UE   2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  «non  arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Vista in particolare,  la  Riforma  M4C1R2.1  della  missione  4  -
Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta  dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - del  PNRR,
finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
  Visto il target M4C1-14 che prevede l'assunzione di  almeno  70.000
docenti con il nuovo sistema di reclutamento; 
  Visto l'accordo ref.  ARES  (2021)7947180  del  22  dicembre  2021,
recante «Recovery and Resilience facility - Operational  arrangements
between the European Commission and Italy»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico  e  digitale,  il
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Vista la Strategia per i  diritti  delle  persone  con  disabilita'
2021-2030 della Commissione europea; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, concernente Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno  2022,
n. 79 ed in particolare l'art. 44, comma 3 che  modifica  il  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59,  concernente
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera  b)  della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare  l'art.  16-ter,  che
prevede, a  decorrere  dall'anno  scolastico  2023/2024,  nell'ambito
dell'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza,
l'introduzione  di  un  sistema   di   formazione   e   aggiornamento
permanente, articolato in percorsi di  durata  almeno  triennale  con
riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle  competenze
linguistiche e digitali e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare
l'autonomia delle istituzioni scolastiche; 
  Considerato che il citato art. 16-ter, comma 4-bis,  statuisce  che
nel caso in cui non sia emanato per l'anno  scolastico  2023-2024  il
regolamento di cui al comma 9 del medesimo articolo, le modalita'  di
valutazione dei  docenti  frequentanti  i  percorsi  formativi  siano
definiti transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione  e
del merito da adottarsi di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e che  i  contenuti  minimi  dei  percorsi  e  relativi
vincoli siano quelli indicati  nell'allegato  B  del  citato  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado» e, in particolare, l'art. 11, che disciplina il  Comitato  per
la valutazione dei docenti; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 4, del  decreto  legislativo  13  aprile
2017, n.  59  secondo  il  quale,  nell'ambito  della  formazione  in
servizio incentivata, il Comitato per la valutazione dei  docenti  di
cui all'art. 11 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297 (d'ora  in  poi  «Comitato  di  valutazione»)  e'
integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di  un
altro istituto scolastico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 19 ottobre  2022,  n.
277, che definisce un modello di valutazione  per  l'avvio  da  parte
della Scuola di alta  formazione  del  programma  di  monitoraggio  e
valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun  percorso
formativo, ivi compresi gli indicatori di performance; 
  Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo
al personale del Comparto istruzione e ricerca; 
  Considerato che il regolamento di cui citato art. 16-ter, comma  9,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non e'  stato  emanato
per l'anno scolastico 2023/2024; 
  Ritenuto  pertanto,  necessario  disciplinare   le   modalita'   di
valutazione seguite dal  Comitato  di  valutazione  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito da adottare di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 4-bis  del
citato art. 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione, reso nella seduta plenaria n. 118 del 22 dicembre 2023; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Modalita' di valutazione dei docenti frequentanti 
          i percorsi di formazione in servizio incentivata 
 
  1. Per le motivazioni  di  cui  in  premessa,  ai  sensi  dell'art.
16-ter, comma 4-bis del decreto legislativo n.  59/2017,  nelle  more
dell'adozione del  decreto  di  cui  all'art.  16-ter,  comma  9  del
medesimo  decreto  legislativo,  sono  definite   le   modalita'   di
valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dal docente
in relazione ai contenuti minimi, di cui all'art. 16-ter, comma 9 del
decreto legislativo n. 59/2017 dei percorsi triennali  di  formazione
incentivata. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Comitato  di  valutazione
svolge delle verifiche intermedie  annuali  nonche'  delle  verifiche
finali con particolare riferimento  alla  capacita'  del  docente  di
creare le condizioni per l'apprendimento degli studenti e per il  suo
miglioramento,   alla   condotta   professionale,   alla   promozione
dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche. 
  3. Al  termine  di  ciascun  anno  formativo,  sulla  base  di  una
relazione  elaborata  dal  docente   sull'insieme   delle   attivita'
realizzate, il  Comitato  di  valutazione  esprime  un  giudizio  sul
superamento della verifica annuale sulla base dei progressi raggiunti
dal docente secondo quanto previsto dalle Linee  di  indirizzo  sulla
formazione  in  servizio  continua  e   incentivata   del   personale
scolastico definite dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione e
dal decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 277. 
  4. In caso di giudizio positivo, il Comitato di valutazione attesta
il superamento della verifica intermedia. 
  5. In caso di mancato superamento, la verifica annuale puo'  essere
ripetuta l'anno successivo. 
  A tal fine, il Comitato  di  valutazione  adotta  un  provvedimento
motivato, da comunicare all'interessato entro il 31 luglio  dell'anno
scolastico di riferimento, in  cui  sono  indicati  gli  elementi  di
criticita' emersi e sono individuate le forme di  supporto  formativo
necessarie al fine del conseguimento degli standard richiesti. 
  6. Al  termine  di  ciascun  triennio  formativo,  il  Comitato  di
valutazione effettua una verifica finale, tenendo conto dei risultati
ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi e  di
miglioramento   degli    indicatori    di    performance    declinati
dall'istituzione  scolastica  secondo  il  proprio  piano   triennale
dell'offerta formativa. 
  7. Ai fini della verifica  di  cui  al  comma  6,  il  Comitato  di
valutazione acquisisce una relazione finale elaborata dal  docente  e
puo' altresi' prevedere lo svolgimento di  specifici  colloqui  volti
all'accertamento  dei  contenuti  della  relazione  medesima  e  alla
rilevazione   delle   competenze   acquisite,   dei   progressi    di
professionalita' e dell'impatto delle  azioni  formative  seguite,  e
assegna il relativo punteggio. 
  8.  L'assenza  al  colloquio  del  docente,  ove  non  motivata  da
impedimenti inderogabili, non preclude la valutazione. Il rinvio  del
colloquio per impedimenti  non  derogabili  e'  consentito  una  sola
volta. 
  9. In caso di mancato superamento, la verifica finale  puo'  essere
ripetuta l'anno successivo. 
  A tal fine, il Comitato  di  valutazione  adotta  un  provvedimento
motivato, da comunicare all'interessato entro il 31 luglio  dell'anno
scolastico di riferimento, in  cui  sono  indicati  gli  elementi  di
criticita' emersi e sono individuate le forme di  supporto  formativo
necessarie al fine del conseguimento degli standard richiesti. 
  10. In caso di esito positivo della verifica finale, gli  attestati
di superamento dei percorsi formativi della  formazione  in  servizio
incentivata dei docenti sono  predisposti  in  conformita'  a  quanto
previsto dal regolamento di cui all'art. 16-ter, comma 9, del decreto
legislativo 13 aprile  2017,  n.  59  o,  in  mancanza,  con  modello
adottato con decreto del direttore generale competente del  Ministero
dell'istruzione  e  del  merito;  essi  sono   depositati,   a   cura
dell'interessato,   sulla   piattaforma   on-line    S.O.F.I.A.,    e
confluiscono nell'E-portfolio del  singolo  docente,  secondo  quanto
previsto dal decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 277. 
  11. Ai sensi dell'art. 16-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo
n. 59/2017, nelle  more  dell'aggiornamento  contrattuale,  per  dare
immediata applicazione al sistema di  progressione  di  carriera,  ai
fini  della  selezione  dei  docenti  cui  riconoscere   lo   stabile
incentivo, i  criteri  di  cui  all'allegato  B  sono  integrati  dai
seguenti: 
    a) media  del  punteggio  ottenuto  nei  tre  percorsi  formativi
consecutivi per i quali si e' ricevuta una valutazione positiva; 
    b) in caso  di  parita'  di  punteggio  diventano  prevalenti  la
permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica  presso
la quale si e' svolta  la  valutazione,  in  subordine,  l'esperienza
professionale maturata nel corso dell'intera carriera,  i  titoli  di
studio posseduti e,  ove  necessario,  i  voti  con  cui  sono  stati
conseguiti detti titoli.