IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a norma dell'articolo 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3, del Ministro della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del  dott.  Giovanni  Pavesi  quale  direttore  amministrativo
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10  del  citato
decreto del Ministro  della  salute  20  settembre  2004,  n.  245  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco,  ai  sensi  dell'art.  10-bis  del
citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245  e
successive modificazioni; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  2  agosto  2019,
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN)  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  5,   lettera   c),   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  24  novembre  2003,  n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio
2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visto il decreto n. 636 del  12  dicembre  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
302 del 31 dicembre 2001, con il quale  la  societa'  Abiogen  Pharma
S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
medicinale «Alendros» (acido alendronico); 
  Vista la comunicazione presentata in data 29 ottobre 2021,  con  la
quale la societa' Abiogen Pharma S.p.a., in risposta alla  nota  AIFA
prot.  n.  115299  del  1°  ottobre  2021,  di  avvio  d'ufficio  del
procedimento di revisione  delle  condizioni  negoziali  vigenti,  ha
sottoposto il dossier per la rinegoziazione del medicinale «Alendros»
(acido alendronico); 
  Visto il  parere  della  Commissione  tecnico-scientifica  espresso
nella seduta del 18 gennaio 2022; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 18-20 dicembre 2023; 
  Vista la delibera n.  2  del  30  gennaio  2024  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'Ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale ALENDROS  (acido  alendronico)  e'  rinegoziato  alle
condizioni di seguito indicate: 
    confezione: 
      «70 mg compresse in blister AL/AL» - 4 compresse  -  A.I.C.  n.
029051075 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «A» -  prezzo  ex
factory (IVA esclusa): euro 9,31 - prezzo al pubblico (IVA  inclusa):
euro 15,36 - Nota AIFA: 79. 
  Eliminazione del pay-back vigente a partire dal 1° gennaio 2024. 
  Il pay-back vigente sara' valido fino al 31 dicembre 2023, pertanto
l'azienda si impegna a ripianare gli importi relativi alle annualita'
2020,  2021,  2022  e  2023,  in  linea  con  quanto   disposto   nei
provvedimenti di  ripiano,  che  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana  del
farmaco. 
  La societa' si impegna  a  rinunciare  al  ricorso  pendente  e  ad
esercitare qualsivoglia azione risarcitoria. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: accordo novativo della determina  AIFA  n.
679/2020 del 1° luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 171  del  9  luglio  2020  che,  pertanto,  si
estingue.