IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni,
recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute»; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute»; 
  Visti, in particolare, gli articoli 4, 6, 7, 8  e  9  della  citata
legge n. 3 del 2018, nella parte in cui  individuano  le  professioni
sanitarie riconosciute, e l'art. 5, nella parte in cui  individua  le
professioni socio-sanitarie riconosciute; 
  Vista la legge del 14 agosto 2020, n. 113, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza per gli esercenti  le  professioni  sanitarie  e
socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2,  comma  1,  primo  periodo,  della
citata legge n. 113 del 2020, nella parte in  cui  prevede  che  «con
decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa  in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  istituito  presso  il
Ministero della salute [...] l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza
degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie»; 
  Visto il citato art. 2, comma 1, legge n.  113  del  2020,  che  al
secondo  periodo  prevede  che  l'Osservatorio  sia   costituito   da
«rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali   di   categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle  regioni,  di
un rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali (Agenas) per le finalita'  di  cui  ai  commi  2  e  3,  di
rappresentanti  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa,   della
giustizia e del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  degli  ordini
professionali interessati, delle  organizzazioni  di  settore,  delle
associazioni  di  pazienti  e  di  un  rappresentante   dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e che,
in particolare, il citato Osservatorio sia  costituito  «per  la  sua
meta', da rappresentanti donne», e che la partecipazione ad esso «non
da' diritto alla corresponsione di alcuna indennita', rimborso  delle
spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
13 gennaio 2022,  recante  «Istituzione  dell'Osservatorio  nazionale
sulla  sicurezza  degli  esercenti   le   professioni   sanitarie   e
socio-sanitarie, in attuazione dell'art. 2 della legge del 14  agosto
2020, n. 113», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana 18 febbraio  2022,  n.  41  e,  in  particolare,  l'art.  2,
relativo alla composizione dell'Osservatorio; 
  Vista la nota dell'Unione generale del lavoro - UGL  Salute,  prot.
n. 7 dell'8 febbraio 2023, con la quale  la  predetta  organizzazione
sindacale ha richiesto l'inserimento di un suo rappresentante in seno
all'Osservatorio  nazionale  sulla  sicurezza  degli   esercenti   le
professioni sanitarie; 
  Vista la nota dell'Associazione nazionale medici INPS - ANMI FEMEPA
del 9 marzo 2023, con la quale la predetta associazione ha  richiesto
l'integrazione di un proprio rappresentante in seno  all'Osservatorio
nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie; 
  Vista la nota della Croce Rossa italiana,  prot.  n.  9508  del  10
marzo 2023, con la quale  la  predetta  organizzazione  ha  richiesto
l'integrazione di un proprio rappresentante in seno  all'Osservatorio
nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie; 
  Considerato  che  le  sopracitate  organizzazioni  ed  associazioni
rientrano tra le categorie individuate al suddetto art. 2,  comma  1,
della legge  n.  113  del  2020  e,  in  particolare,  UGL  Salute  e
ANMI-FEMEPA   tra   le   «organizzazioni   sindacali   di   categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale» e  la  Croce  Rossa
italiana tra le «organizzazioni di settore»; 
  Considerato  che  le  citate  organizzazioni  sindacali   risultano
firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore sanita'; 
  Considerate le importanti funzioni  che  la  Croce  Rossa  italiana
svolge  in  un  settore  particolarmente   sensibile   quale   quello
dell'emergenza-urgenza,   svolgendo   tra   l'altro   attivita'    di
monitoraggio delle aggressioni occorse ai propri operatori; 
  Ritenuto,   pertanto,   di   dover   integrare   la    composizione
dell'Osservatorio  nazionale  sulla  sicurezza  degli  esercenti   le
professioni sanitarie di cui all'art. 2 del sopracitato  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno ed il
Ministro dell'economia e delle finanze, 13 gennaio 2022; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023 (Rep. atti 217/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Integrazione della composizione dell'Osservatorio 
 
  1. Per i motivi di cui  in  premessa,  all'art.  2,  comma  1,  del
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze 13  gennaio
2022, dopo le parole «un rappresentante FEDERSANITA' - Confederazione
Federsanita' ANCI regionali» sono aggiunte le seguenti parole: 
    «un rappresentante  UGL  Salute  -  Unione  generale  del  lavoro
Salute; 
    un rappresentante ANMI-FEMEPA  -  Associazione  nazionale  medici
INPS; 
    un rappresentante CRI - Croce rossa italiana.».