IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo
17, comma 3; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli  ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a   norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in  particolare,
gli articoli 6-bis, 6-ter e 9, i quali prevedono che le modalita'  di
svolgimento dei cicli didattici per  l'accesso  ai  ruoli  normale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di  espulsione  dai  corsi,  sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n.  189,  recante  «Ordinamento  del
corpo della Guardia di finanza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,
n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della
struttura ordinativa del Corpo della Guardia  di  finanza,  ai  sensi
dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante  «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo  15  della
legge 8 marzo 2000, n. 53»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo
2004,  n.  94,  recante  «Regolamento  concernente  le  modalita'  di
svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai  ruoli  normale,
aeronavale,   speciale   e   tecnico-logistico-amministrativo   degli
ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione
delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure  di  rinvio  e  di
espulsione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con D.M. 3  novembre  1999,  n.  509  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare, a norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive,  a  norma  dell'articolo  8,
comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95»; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive,  a  norma  dell'articolo  1,
commi 2 e 3, della  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,  al  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95»; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 51062 del 30 novembre 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'economia 
                 e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  5  marzo
2004, n. 94, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al titolo le parole: «, aereonavale, speciale» sono soppresse; 
    b) all'articolo 2, comma 1, la parola:  «secondo»  e'  sostituita
dalla seguente: «terzo»; 
    c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4 (Comandante dei corsi di Accademia, di  applicazione  e
speciali). - 1. Ai fini dello svolgimento dei  corsi,  il  Comandante
dei  corsi  di  Accademia,  di   applicazione   e   speciali,   quale
responsabile  dell'azione  formativa,  sulla  base  delle   direttive
impartite dal Comandante dell'Accademia: 
        a) dirige le azioni di sviluppo  delle  qualita'  morali,  di
carattere, etiche e militari degli allievi; 
        b) coordina lo svolgimento  delle  attivita'  addestrative  e
ginnico-sportive; 
        c) fornisce elementi di valutazione in ordine alle  attivita'
addestrative e tecnico-operative svolte; 
        d) segue l'andamento degli allievi nelle attivita' didattiche
e propone, ove necessario, l'organizzazione di lezioni di sostegno; 
        e) segue il profilo sanitario degli allievi  e  l'igiene  dei
luoghi loro riservati, promuovendo l'eventuale  intervento  del  Capo
ufficio sanitario.»; 
    d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 5 (Ufficiali superiori  di  altre  Forze  armate  addetti
presso l'Accademia). - 1.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
addestramento  militare  ricomprese  nei  corsi  di  formazione,   il
Comandante dei corsi si avvale  della  collaborazione  dell'Ufficiale
dell'Esercito  e  dell'Ufficiale  dell'Aeronautica  militare  addetti
presso l'Accademia, i quali partecipano alle  esercitazioni  militari
interne ed esterne. 
      2. L'Ufficiale dell'Esercito  addetto  e'  posto  alle  dirette
dipendenze  del  Comandante  dell'Accademia  dal  quale  puo'  essere
consultato sull'addestramento militare dei frequentatori dei corsi  e
in materia di regolamenti militari. 
      3. L'Ufficiale dell'Aeronautica militare addetto e' posto  alle
dirette dipendenze  del  Comandante  dell'Accademia  dal  quale  puo'
essere consultato sull'addestramento dei frequentatori e delegato per
le  attivita'  di  competenza  finalizzate  al  raggiungimento  degli
obiettivi formativi dell'Accademia nel settore aeronavale.»; 
    e) all'articolo 8: 
      1) al comma 1: 
        1.1.) la parola: «triennale» e'  sostituita  dalla  seguente:
«biennale»; 
        1.2.) le parole: «e del ruolo  aereonavale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «- comparti ordinario e aeronavale»; 
      2) al comma 2, le  parole:  «e  grado»  sono  sostituite  dalla
seguente: «giuridico»; 
    f) all'articolo 9: 
      1) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'allievo ammesso
a recuperare l'anno ai sensi dell'articolo 26, comma 1, e'  posto  in
licenza straordinaria senza assegni per il periodo intercorrente  tra
la data nella quale e' cessata la causa che ha determinato  l'assenza
o l'inidoneita' e quella di inizio del nuovo anno accademico.»; 
      3) dopo il comma 5, e' aggiunto il  seguente:  «5-bis.  Qualora
l'assenza o l'inidoneita' che  determina  il  recupero  dell'anno  ai
sensi dell'articolo 26, comma 1, derivi  da  malattia  dipendente  da
causa di servizio, l'allievo, per il medesimo periodo di cui al comma
5 del presente articolo, e' collocato in licenza straordinaria con il
trattamento economico previsto per il  grado  o  lo  stato  giuridico
rivestito.»; 
    g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 10 (Uditorato). - 1. L'allievo in  licenza  straordinaria
di  convalescenza  ha  facolta'  di  chiedere   di   essere   ammesso
all'uditorato. 
      2. Il provvedimento di ammissione all'uditorato e' adottato dal
Comandante dell'Accademia in relazione agli  obiettivi  didattici  da
conseguire e previo parere  del  Comandante  dei  corsi  e  del  Capo
ufficio sanitario dell'Istituto. 
      3. L'allievo ammesso  all'uditorato  partecipa  alle  attivita'
didattiche relative all'anno di corso di appartenenza e sostiene  nel
contempo  eventuali  interrogazioni,  prove  scritte  ed  esami,  con
esenzione da qualsiasi tipo di attivita'  addestrativa  che  comporti
impegno fisico. 
      4. Il periodo di uditorato non ha durata superiore a centoventi
giorni, computando in tale limite anche i giorni di  assenza  di  cui
all'articolo 26, comma 1. Per i frequentatori  dei  corsi  di  durata
annuale  o  inferiore  all'anno,  il  periodo  di  uditorato  non  e'
superiore a un terzo della relativa durata, computando in tale limite
anche i giorni di assenza di cui all'articolo 26, comma 1. 
      5. Al personale  femminile  ammesso  a  proseguire  il  periodo
formativo  ai  sensi  dell'articolo  1494,  comma  3,   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano le disposizioni di cui
al comma 3.»; 
    h) il Titolo IV e' denominato «Attivita' didattiche, addestrative
e valutazioni»; 
    i) all'articolo 14, comma 4, le parole: «ed a docenti militari in
servizio» sono sostituite dalle seguenti: «e militari in  servizio  e
in congedo»; 
    l) all'articolo 15: 
      1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «o,
in caso di impedimento, da insegnanti aggiunti da questi delegati»; 
      2) al comma 3, le parole: «al semestre entro i  primi  quindici
giorni  dall'inizio  del  semestre  stesso»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «all'anno»; 
    m) all'articolo 16: 
      1) al comma 1, le parole:  «e  delle  competenze  informatiche»
sono soppresse e le parole:  «l'efficienza  fisica»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nell'addestramento ginnico sportivo»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Il  rendimento
nelle aree di valutazione di cui al comma 1 e' espresso in voti da  1
a 30 ovvero con giudizio di idoneita' per la conoscenza delle  lingue
straniere per i frequentatori del primo anno dei corsi di Accademia e
per  il  rendimento  nell'addestramento  ginnico   sportivo   per   i
frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale  o  inferiore
all'anno.»; 
      3) il comma 3 e' abrogato; 
    n) all'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La
valutazione dell'attitudine professionale e' espressa  nei  confronti
degli allievi dei corsi di applicazione e dei corsi di formazione per
ufficiali  del  ruolo  tecnico-logistico-amministrativo,  del   ruolo
normale - comparto speciale e dei corsi straordinari, ove  istituiti.
La valutazione e' riferita al complesso delle qualita'  morali  e  di
carattere dell'allievo e alle sue doti intellettuali ovvero alla  sua
motivazione e disposizione complessiva all'esercizio  delle  funzioni
dell'ufficiale della Guardia di finanza  desunta  dalla  preparazione
professionale,  dall'attitudine  all'esercizio  del  comando  e   dal
rendimento nelle attivita' tecnico-applicative.»; 
    o) all'articolo 19: 
      1) al  comma  2,  le  parole:  «alla  conoscenza  delle  lingue
straniere od alle  competenze  informatiche»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle materie la cui conoscenza e' valutata con giudizio di
idoneita' ai sensi dell'articolo 16, comma 2»; 
      2) al comma 3, le parole: «e le competenze  informatiche»  sono
soppresse; 
      3) al  comma  6,  le  parole:  «dirigente  del  servizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «Capo ufficio»; 
    p) all'articolo 21, al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «In  caso  di  impedimento  del  titolare,  le  funzioni  di
presidente sono  svolte  da  un  docente  aggiunto,  individuato  dal
Comandante dell'Accademia.»; 
    q) all'articolo 22: 
      1) al comma 2, la parola:  «aereonavale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «normale - comparto aeronavale»; 
      2) al comma 4, dopo la parola:  «andamento»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29,  comma  1,
lettera b)»; 
    r) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 23 (Valutazione dell'addestramento ginnico  sportivo).  -
1. Entro il termine dell'anno accademico a ciascun frequentatore  dei
corsi di formazione di durata pluriennale e'  assegnato  il  voto  di
addestramento ginnico sportivo  da  una  commissione  presieduta  dal
Comandante dell'Accademia o, su delega, dal Comandante  dei  corsi  e
composta   dagli   ufficiali   gerarchicamente    sovraordinati    al
frequentatore da valutare e da due insegnanti. 
      2. Per i  frequentatori  dei  corsi  di  formazione  di  durata
annuale o  inferiore  all'anno,  con  determinazione  del  Comandante
generale della Guardia di finanza sono  stabilite  soglie  minime  di
idoneita'   nonche'    modalita'    e    criteri    di    valutazione
dell'addestramento ginnico sportivo.»; 
    s) all'articolo 24: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per il primo anno
dei corsi di formazione di durata pluriennale, con determinazione del
Comandante generale della Guardia di finanza  sono  stabilite  soglie
minime di idoneita' nonche' modalita' e criteri di valutazione  della
conoscenza delle lingue straniere.»; 
      2) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    t) all'articolo 25: 
      1) al comma 1, il periodo: «Tra gli esami ovvero  gli  scrutini
di cui alle  precedenti  lettere  a)  e  b)  rientrano  anche  quelli
relativi alle lingue straniere ed alle competenze  informatiche.»  e'
soppresso; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto il  seguente:  «1-bis.  Per  il
primo anno dei corsi di formazione di  durata  pluriennale,  tra  gli
esami ovvero gli scrutini di cui al comma 1, lettere a)  e  b),  sono
compresi quelli relativi alle lingue straniere.»; 
    u) all'articolo 26: 
      1) al comma 1, la parola: «terzo» e' sostituita dalla seguente:
«quinto»; 
      2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In
tale evenienza, l'allievo frequentatore del corso per: 
        a) la  nomina  a  ufficiale  del  ruolo  normale  -  comparto
speciale, al termine del corso di formazione, e' immesso in  servizio
con la medesima anzianita' assoluta,  ai  soli  fini  giuridici,  dei
colleghi del corso a cui  originariamente  apparteneva.  La  relativa
posizione  di  graduatoria  nell'ambito  del  corso   originario   e'
determinata sulla base del punto di classificazione finale  riportato
al termine del periodo di formazione; 
        b) ufficiali del ruolo  tecnico-logistico-amministrativo,  al
termine del  corso  di  formazione,  e'  iscritto  in  ruolo,  previa
rideterminazione dell'anzianita' relativa con  riferimento  al  corso
originario, sulla base del punto di classificazione finale  riportato
al termine del periodo di formazione.»; 
    v) all'articolo 27: 
      1) al comma 2, dopo la parola: «insegnamento» sono aggiunte  le
seguenti: «, nell'addestramento ginnico sportivo»; 
      2) dopo il comma 3, e' aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Per  i
corsi  di  durata  annuale  o  inferiore  all'anno,  la   valutazione
dell'addestramento ginnico sportivo non concorre alla formazione  del
calcolo del punto di classificazione, ai sensi dei commi 2 e 3.»; 
      3) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
    z) all'articolo 28: 
      1) al comma 1: 
        1.1.) alla lettera c), le  parole:  «3°  anno  del  corso  di
Accademia» sono sostituite dalle seguenti:  «1°  anno  del  corso  di
applicazione»; 
        1.2.) la lettera d) e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)  la
graduatoria degli allievi del 2° anno del corso  di  applicazione  e'
data dalla graduatoria formata dalla media aritmetica tra il punto di
classificazione di cui alla lettera c) e il punto di  classificazione
annuale  conseguito  al  termine   del   1°   anno   del   corso   di
applicazione;»; 
        1.3.) la lettera e) e'  sostituita  dalla  seguente:  «e)  la
graduatoria degli allievi del 3° anno del corso  di  applicazione  e'
data dalla media aritmetica tra il punto di  classificazione  di  cui
alla lettera c), il punto di classificazione  annuale  conseguito  al
termine del  1°  anno  del  corso  di  applicazione  e  il  punto  di
classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno  del  corso
di applicazione. La promozione a tenente ha luogo secondo l'ordine di
tale graduatoria;»; 
        1.4.) la lettera f) e'  sostituita  dalla  seguente:  «f)  la
graduatoria degli allievi  al  termine  del  3°  anno  del  corso  di
applicazione  e'  data  dalla  media  aritmetica  tra  il  punto   di
classificazione di cui alla lettera c), il punto  di  classificazione
annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di  applicazione,
il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno
del corso di applicazione  e  il  punto  di  classificazione  annuale
conseguito al termine del 3°  anno  del  corso  di  applicazione.  Al
termine del ciclo formativo  quinquennale  e'  determinata  la  nuova
anzianita'  relativa   dei   tenenti   secondo   l'ordine   di   tale
graduatoria.»; 
      2) al comma  3,  dopo  le  parole:  «inferiore  all'anno»  sono
aggiunte le seguenti: «,  fatta  eccezione  per  l'ufficiale  allievo
reclutato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  19  marzo
2001, n. 69,»; 
    aa) all'articolo 29: 
      1) al comma 1: 
        1.1.) le parole: «dell'articolo 6, comma 5, lettera b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo  6-bis,  comma  6,  lettera
b),»; 
        1.2.) la lettera c) e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)  al
termine dell'anno di corso non riportano un voto pari o  superiore  a
18 trentesimi nell'addestramento ginnico sportivo ovvero  al  termine
del corso,  per  i  frequentatori  dei  corsi  di  durata  annuale  o
inferiore  all'anno,  non  hanno  superato  le  prove  di  efficienza
fisica.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1.)  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)
dichiarano di rinunciare al corso, se allievi ufficiali,  durante  la
frequenza del biennio di Accademia, ovvero,  se  frequentatori  degli
altri corsi di formazione, entro il termine del corso;»; 
        2.2.) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) perdono
in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione,
qualora frequentatori dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo
normale - comparto aeronavale, e non proseguono il ciclo formativo ai
sensi dell'articolo 6-bis, commi 9 e 10, del decreto  legislativo  19
marzo 2001, n. 69;»; 
        2.3.) la lettera f) e' soppressa; 
      3)  dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il   seguente:   «2-bis.
L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il terzo  anno  del  corso  di
applicazione a seguito di mancato superamento degli esami e'  immesso
in servizio con la medesima  anzianita'  assoluta  dei  colleghi  del
corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in  ruolo
secondo la graduatoria  redatta  al  termine  del  quinquennio  dello
stesso corso.»; 
      4) il comma 4 e' abrogato; 
    bb) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 30 (Espulsione). - 1. Puo' essere espulso  dall'Accademia
l'allievo nei cui confronti e' stata adottata: 
        a) la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        b) la sospensione disciplinare di  cui  agli  articoli  1357,
comma 1, lettera a), e 1379 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.»; 
    cc) all'articolo 31: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Comandante dei
corsi, qualora ritenga che il verificarsi  delle  condizioni  di  cui
all'articolo 30 denoti grave insufficienza delle qualita' morali e di
carattere necessarie per completare l'iter formativo  ovvero  arrechi
pregiudizio al  prestigio  del  Corpo  o  all'immagine  dell'Istituto
nonche' al progetto formativo, formula motivata proposta di avvio del
procedimento di espulsione.»; 
      2) al comma 2, lettera b), le parole: «Comandante dei corsi non
gerarchicamente  sovraordinato  all'allievo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Capo di Stato maggiore dell'Accademia»; 
    dd) all'articolo 33, comma 1, le parole: «dall'articolo 6,  comma
10» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 6-bis, comma 13,». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nel Supplemento Ordinario n.  86  alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riportano  gli  articoli  6-bis,  6-ter  e  9  del
          decreto legislativo 19 marzo 2001,  n.  69,  (Riordino  del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
          dell'articolo  4  della  legge  31  marzo  2000,  n.   78),
          pubblicato nel Supplemento Ordinario n.  59  alla  Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71: 
                «Art. 6-bis (Accesso mediante  concorso  pubblico  al
          ruolo normale  -  comparti  ordinario  e  aeronavale  degli
          ufficiali). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti
          ordinario  e  aeronavale,  selezionati  mediante   concorso
          pubblico, sono tratti  con  il  grado  di  sottotenente  da
          coloro che  hanno  completato,  con  esito  favorevole,  il
          secondo anno  di  corso  dell'Accademia  della  Guardia  di
          finanza. 
                2. L'eta'  per  la  partecipazione  al  concorso  per
          l'ammissione all'Accademia della  Guardia  di  finanza  non
          puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni  alla
          data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo  di
          22  anni  e'  elevato  a  28  anni  per  gli  ufficiali  di
          complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con  almeno
          18 mesi di servizio, gli appartenenti ai  ruoli  ispettori,
          sovrintendenti,  appuntati  e  finanzieri,   i   finanzieri
          ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi  finanzieri
          anche ausiliari del Corpo della guardia di finanza. 
                3.  Nel  limite  delle  riserve  di  posti   di   cui
          all'articolo 5, comma  4,  nei  concorsi  per  l'ammissione
          all'Accademia   di   cui   al   presente    articolo,    la
          determinazione del Comandante  generale  della  guardia  di
          finanza di cui all'articolo  5,  comma  3,  puo'  prevedere
          riserve di posti a favore dei diplomati  presso  le  Scuole
          militari nella misura massima del 30 per  cento  dei  posti
          disponibili. 
                4.  Il  ciclo  formativo  dell'ufficiale  del   ruolo
          normale in servizio permanente di cui al presente  articolo
          e' a carattere universitario, per  il  conseguimento  della
          laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed e'
          articolato in: 
                  a) un corso di Accademia, di  durata  biennale,  da
          frequentare nella qualita' di allievo ufficiale; 
                  b) un corso di Applicazione, di  durata  triennale,
          da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per
          un anno nel grado di tenente. 
                5. I vincitori del concorso di  cui  all'articolo  6,
          comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del  primo
          anno del corso  di  Accademia.  La  nomina  a  sottotenente
          avviene  secondo  l'ordine  della  graduatoria  formata  al
          termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine
          del  corso  di  Applicazione  e'   determinata   la   nuova
          anzianita' relativa dei tenenti. 
                6. Sono rinviati dal corso di Accademia e  dal  corso
          di Applicazione i frequentatori che: 
                  a) dichiarano, se allievi ufficiali, di  rinunziare
          al corso; 
                  b) dimostrano di non possedere il  complesso  delle
          qualita'  e  delle  attitudini  indispensabili   per   bene
          assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano. 
                7. Nel  caso  di  mancato  superamento  degli  esami,
          quando non ricorrono le condizioni di cui al  comma  6,  e'
          consentito   ripetere,   nell'ambito   dell'intero    ciclo
          formativo, un solo anno del corso di Accademia o del  corso
          di Applicazione.  Il  frequentatore  che,  per  la  seconda
          volta, non supera gli esami, e' rinviato dal corso.  Coloro
          i quali risultano  assenti  all'ultima  sessione  di  esami
          utile dell'anno di corso frequentato per cause  documentate
          e indipendenti dalla propria volonta' o per  effetto  delle
          disposizioni  di  cui   all'articolo   1494   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16, 17, 32
          e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  sono
          ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati
          ripetenti. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il  terzo
          anno  del  corso  di  Applicazione  a  seguito  di  mancato
          superamento degli esami  e'  immesso  in  servizio  con  la
          medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui
          ha ultimato il ciclo formativo  ed  e'  iscritto  in  ruolo
          secondo la graduatoria redatta al termine  del  quinquennio
          dello stesso corso. 
                8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di
          Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi  infrazioni
          disciplinari. 
                9. Il frequentatore  dei  corsi  di  Accademia  e  di
          Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso  per
          i posti destinati al ruolo normale-comparto aeronavale, che
          perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al  volo  o
          alla navigazione,  prosegue,  a  domanda  e  previo  parere
          favorevole  del  Comandante  generale  della   guardia   di
          finanza, il ciclo formativo previsto dal presente  articolo
          permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale. 
                10.  La  domanda  di  cui  al  comma  9  deve  essere
          presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che
          ha accertato, in via definitiva, la perdita  dell'idoneita'
          psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di  mancata
          presentazione della domanda entro il termine  indicato  nel
          primo periodo, il frequentatore e' rinviato  dal  corso  di
          Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere  dal
          giorno  successivo  a  quello  di  scadenza  dello   stesso
          termine. 
                11. Il rinvio o l'espulsione dal corso di Accademia o
          dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla
          ferma contratta e per l'ufficiale allievo  il  collocamento
          in congedo assoluto, fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma 13 per il personale gia' appartenente alla Guardia di
          finanza. 
                12. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  disciplinate  le
          modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di  Accademia  e  di
          Applicazione,  ivi  comprese  quelle  di  formazione  delle
          graduatorie di cui al  comma  5,  nonche'  le  cause  e  le
          procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di
          espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio  e  i
          relativi programmi sono stabiliti  con  determinazione  del
          Comandante generale della guardia di finanza. 
                13. Gli allievi o gli ufficiali  rinviati  o  espulsi
          non  possono  partecipare   ai   successivi   concorsi   di
          ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti  alla  Forza
          armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di
          leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia  erano  gia'
          in servizio nella Guardia di finanza,  essi  riassumono  la
          precedente posizione di stato, fatta salva  l'adozione  nei
          loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il
          periodo di durata del corso e', in tal caso, computato  per
          intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.»; 
                «Art. 6-ter (Accesso  mediante  concorso  interno  al
          ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali). - 1. Al
          concorso di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  b),
          possono  partecipare  gli  appartenenti  alla  Guardia   di
          finanza,  in  servizio  permanente,  dei  ruoli  ispettori,
          sovrintendenti, appuntati  e  finanzieri,  in  possesso  di
          laurea specialistica o magistrale prevista dal  decreto  di
          cui all'articolo 5, comma 2, che: 
                  a) abbiano almeno 30 anni di  eta'  e  non  abbiano
          superato il 45°  anno  alla  data  indicata  nel  bando  di
          concorso; 
                  b)  abbiano  riportato   nell'ultimo   biennio   la
          qualifica finale non inferiore a «superiore alla  media»  o
          equivalente. 
                2. I vincitori del concorso di  cui  all'articolo  6,
          comma 1, lettera b), sono  ammessi  alla  frequenza  di  un
          corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata
          non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati
          sottotenenti  del  ruolo  normale  -  comparto  speciale  e
          iscritti in ruolo secondo  l'ordine  della  graduatoria  di
          fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione  del
          medesimo corso. 
                3. Ai frequentatori del corso di cui al  comma  2  si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8, 11 e 13. Con il  decreto
          di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono  disciplinate  le
          modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle  di
          formazione  della  graduatoria,  nonche'  le  cause  e   le
          procedure di rinvio ed  espulsione  dei  frequentatori.  Le
          materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con
          determinazione del Comandante  generale  della  guardia  di
          finanza. 
                4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui  al
          comma 2, vincitore del concorso ai sensi  dell'articolo  6,
          comma  3,  lettera  b),  che  perde   in   via   definitiva
          l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione prosegue
          il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo  normale  -
          comparto speciale.»; 
                «Art.       9       (Ufficiali       del        ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo). - 1. L'accesso al  ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di
          finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso
          per  titoli  ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  i
          cittadini in possesso di laurea specialistica o  magistrale
          in discipline  attinenti  alla  specialita'  per  la  quale
          concorrono  o  anche  di   ulteriori   titoli   di   studio
          specialistici  o  abilitativi,  individuati  dal  bando  di
          concorso  tra  quelli   previsti   dal   decreto   di   cui
          all'articolo 5, comma 2, che non abbiano  superato  il  32°
          anno di eta'. Per  gli  ispettori,  i  sovrintendenti,  gli
          appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza
          il limite massimo di eta'  di  cui  al  presente  comma  e'
          elevato a 45 anni. 
                2. I requisiti  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          posseduti,  se  non  diversamente  stabilito,   alla   data
          indicata  nel  bando  di  concorso.  A  parita'  di  merito
          costituisce titolo preferenziale l'aver  prestato  servizio
          senza demerito  nel  Corpo  della  guardia  di  finanza.  I
          candidati utilmente collocati nella graduatoria  di  merito
          del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla  frequenza
          di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo
          conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita  medica
          di incorporamento e sottoscrizione della  prescritta  ferma
          di servizio di cui  all'articolo  11,  nominati  tenenti  a
          decorrere dalla data di inizio del corso  di  formazione  e
          iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Gli
          effetti economici della nomina  decorrono,  in  ogni  caso,
          dalla data di  effettivo  incorporamento.  Al  termine  del
          corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in
          base al punteggio  conseguito  nella  graduatoria  di  fine
          corso. 
                3.   Agli   ufficiali   frequentatori    del    corso
          tecnico-logistico-amministrativo si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni  di  cui  all'articolo  6-bis,
          commi 6, 7, 8, 11 e 13. 
                4. Con il  regolamento  di  cui  all'articolo  6-bis,
          comma 12, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del
          corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie,
          nonche' le cause e le procedure di rinvio e  di  espulsione
          dei frequentatori. Le  materie  di  studio  ed  i  relativi
          programmi sono stabiliti con determinazione del  Comandante
          Generale della Guardia di finanza. 
                4-bis.    Gli    ufficiali    medici    del     ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo  accedono  ai   corsi   di
          specializzazione  unicamente  ai  sensi  dell'articolo  35,
          comma 3, del decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.  368.
          Resta ferma la facolta' del Corpo della guardia di  finanza
          di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione
          del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione
          in servizio presso il medesimo Corpo secondo  le  modalita'
          previste dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo
          17 agosto 1999, n. 368.». 
              -  La  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   recante:
          «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
          1999, n. 34, concernente: «Regolamento recante norme per la
          determinazione della struttura ordinativa del  Corpo  della
          Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44. 
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante:
          «Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a  norma
          dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' stato
          pubblicato nel Supplemento Ordinario n.  59  alla  Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. 
              -  Il  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
          materia di tutela  e  sostegno  della  maternita'  e  della
          paternita', a norma dell'articolo 15 della  legge  8  marzo
          2000, n. 53», e' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario
          n. 93 alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96. 
              - Il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante:
          «Regolamento concernente le modalita'  di  svolgimento  dei
          corsi  di  formazione  per  l'accesso  ai  ruoli   normale,
          aereonavale,  speciale  e  tecnico-logistico-amministrativo
          degli ufficiali della  Guardia  di  finanza,  ivi  comprese
          quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause  e
          le  procedure  di  rinvio  e  di  espulsione»,   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2004, n. 86. 
              - Il decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270,
          recante:   «Modifiche   al   regolamento   recante    norme
          concernenti l'autonomia didattica degli  atenei,  approvato
          con decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica», e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          12 novembre 2004, n. 266. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante:
          «Codice dell'ordinamento militare», e' stato pubblicato nel
          Supplemento Ordinario  n.  84  alla  Gazzetta  Ufficiale  8
          maggio 2010, n. 106. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n.  90,  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni
          regolamentari in materia di ordinamento militare,  a  norma
          dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»,  e'
          stato pubblicato nel  Supplemento  Ordinario  n.  131  alla
          Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140. 
              -  Il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,
          recante: «Disposizioni in materia di  revisione  dei  ruoli
          delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma  1,
          lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'
          stato pubblicato  nel  Supplemento  Ordinario  n.  30  alla
          Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143. 
              - Il  decreto  legislativo  5  ottobre  2018,  n.  126,
          recante: «Disposizioni integrative e  correttive,  a  norma
          dell'articolo 8, comma 6, della legge  7  agosto  2015,  n.
          124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante:
          "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
          di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche"»,   e'
          stato pubblicato  nel  Supplemento  Ordinario  n.  51  alla
          Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2018, n. 255. 
              - Il decreto legislativo  27  dicembre  2019,  n.  172,
          recante: «Disposizioni integrative e  correttive,  a  norma
          dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018,
          n. 132, al decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,
          recante: "Disposizioni in materia di  revisione  dei  ruoli
          delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma  1,
          lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche"»,  e'
          stato  pubblicato  nel  Supplemento  Ordinario  n.  8  alla
          Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2020, n. 29. 
              - Il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  recante:
          «Misure   urgenti   per   il   sostegno   e   il   rilancio
          dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla  legge
          13 ottobre 2020, n. 126 e' stato pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il titolo del decreto ministeriale 5 marzo  2004,  n.
          94, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
                «Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento
          dei corsi di formazione per l'accesso ai  ruoli  normale  e
          tecnico-logistico-amministrativo  degli   ufficiali   della
          Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle
          graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di
          espulsione.». 
              - Si riporta il testo degli artt. 2, 8, 9, 14, 15,  16,
          17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,31 e 33  del  citato
          decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Bandiera d'Istituto). - 1. L'Accademia della
          Guardia di finanza ha in dotazione la  bandiera  d'Istituto
          militare, il cui alfiere e' il tenente del  terzo  anno  di
          applicazione piu' anziano». 
                «Art. 8 (Effetti dell'arruolamento). - 1. I vincitori
          di concorso ammessi a frequentare i corsi di  Accademia  di
          durata biennale per la formazione di  ufficiali  del  ruolo
          normale  -  comparti  ordinario  e   aeronavale,   all'atto
          dell'arruolamento  assumono  la   qualifica   di   "allievo
          ufficiale",  previa   rinuncia   al   grado   eventualmente
          rivestito nelle Forze armate o nel Corpo della  Guardia  di
          finanza. 
                2. La qualifica di allievo  ufficiale  e'  conservata
          fino alla nomina a  sottotenente.  L'allievo  ufficiale  e'
          equiparato per stato giuridico all'allievo finanziere. 
                3. I frequentatori dei corsi sono iscritti, con oneri
          a  carico  della  Guardia  di  finanza,  ai  corsi  per  la
          formazione degli ufficiali del Corpo eventualmente attivati
          dalle universita' convenzionate con l'Accademia.». 
                «Art. 9 (Licenze). - 1. Nei periodi  di  interruzione
          delle attivita' formative,  l'allievo  fruisce  di  licenza
          ordinaria per la durata stabilita dal calendario di massima
          dell'anno  accademico.  Per  l'allievo   che   durante   la
          frequenza dei  corsi  conserva  il  grado  rivestito  nella
          Guardia  di  finanza,  detti  periodi  sono  computati  nel
          calcolo  dei  giorni  di  licenza  ordinaria  eventualmente
          spettanti in relazione alla propria anzianita' di servizio. 
                2. (abrogato) 
                3. (abrogato) 
                4. L'allievo  ammesso  a  ripetere  l'anno  ai  sensi
          dell'articolo 25 e'  posto  in  licenza  straordinaria  con
          assegni dalla  data  di  termine  degli  esami  di  seconda
          sessione  sino  alla  data  di  inizio   del   nuovo   anno
          accademico. 
                5. L'allievo ammesso a  recuperare  l'anno  ai  sensi
          dell'articolo  26,   comma   1,   e'   posto   in   licenza
          straordinaria senza assegni per  il  periodo  intercorrente
          tra la  data  nella  quale  e'  cessata  la  causa  che  ha
          determinato l'assenza o l'inidoneita' e  quella  di  inizio
          del nuovo anno accademico. 
                5-bis.  Qualora   l'assenza   o   l'inidoneita'   che
          determina il recupero dell'anno ai sensi dell'articolo  26,
          comma  1,  derivi  da  malattia  dipendente  da  causa   di
          servizio, l'allievo, per il  medesimo  periodo  di  cui  al
          comma 5 del presente  articolo,  e'  collocato  in  licenza
          straordinaria con il trattamento economico previsto per  il
          grado o lo stato giuridico rivestito.». 
                «Art. 14 (Programma dei corsi). - 1. Il programma  di
          ciascun     corso     e'     definito      dall'ordinamento
          didattico-addestrativo   in   relazione   agli    obiettivi
          formativi da perseguire, che tengono conto dell'esigenza di
          garantire un'adeguata preparazione tecnico-professionale  e
          formazione  militare  dell'ufficiale   della   Guardia   di
          finanza. 
                2. Il documento di cui al precedente comma comprende,
          specificandone   i   relativi   programmi,   le   attivita'
          didattiche, le attivita' addestrative interne ed esterne  e
          le    attivita'     tecnico-applicative,     la     pratica
          ginnico-sportiva e le  ulteriori  attivita'  necessarie  al
          conseguimento dei previsti scopi formativi. 
                3.   L'ordinamento   didattico-addestrativo    indica
          altresi' le aree di valutazione ai sensi dell'articolo  16,
          nonche' gli insegnamenti ad esame finale ed a scrutinio  di
          ciascun corso. 
                4. Le attivita' didattiche sono  affidate  a  docenti
          civili e militari in servizio e in  congedo.  Le  attivita'
          addestrative e ginnico-sportive sono affidate ad istruttori
          qualificati ed a personale militare.». 
                «Art. 15 (Consiglio dei docenti). -  1.  Per  ciascun
          corso e' istituito un "consiglio dei  docenti",  presieduto
          dal Comandante dell'Accademia e composto  dagli  insegnanti
          titolari  delle  attivita'  didattiche  o,   in   caso   di
          impedimento, da insegnanti aggiunti da questi delegati. 
                2.  Il  consiglio,  fatte  salve,  ove  previste,  le
          attribuzioni dei competenti organi universitari: 
                  a) fornisce  indicazioni  in  ordine  all'indirizzo
          didattico degli insegnamenti  e  valuta  l'adeguatezza  dei
          relativi programmi ed il loro coordinamento; 
                  b) formula proposte sull'organizzazione e  qualita'
          delle attivita' didattiche e sui criteri di valutazione; 
                  c)  stabilisce,  per  gli  insegnamenti  ad   esame
          finale, le modalita' di accertamento  del  profitto  ed  il
          calendario delle prove; 
                  d) esprime pareri non  vincolanti  in  merito  alle
          proposte di modifica dell'ordinamento didattico. 
                3. Il consiglio viene convocato  ogni  volta  che  il
          Comandante dell'Accademia lo ritenga necessario,  ovvero  a
          richiesta di un docente titolare del corso, per prendere in
          esame  questioni  concernenti  le  suddette  competenze  e,
          comunque, almeno una volta all'anno. 
                4. Partecipa alle  riunioni  del  consiglio  il  capo
          dell'ufficio addestramento e  studi.  L'ufficiale  preposto
          all'ufficio addestramento e studi espleta  le  funzioni  di
          segretario. 
                5. Gli argomenti trattati dal  consiglio  sono  fatti
          constare in apposito verbale.». 
                «Art. 16 (Oggetto della valutazione).  -  1.  Formano
          oggetto di valutazione, secondo le  prescrizioni  contenute
          nell'ordinamento didattico-addestrativo di ciascun corso  e
          le   modalita'   riportate   nei    successivi    articoli,
          l'attitudine militare o professionale,  il  profitto  negli
          studi, ivi compresa la conoscenza delle  lingue  straniere,
          il    rendimento    nelle    esercitazioni    militari    e
          nell'addestramento ginnico sportivo. 
                2. Il rendimento nelle aree di valutazione di cui  al
          comma 1 e' espresso in voti da 1 a 30 ovvero  con  giudizio
          di idoneita' per la conoscenza delle lingue straniere per i
          frequentatori del primo anno dei corsi di Accademia  e  per
          il rendimento nell'addestramento  ginnico  sportivo  per  i
          frequentatori dei corsi di formazione di durata  annuale  o
          inferiore all'anno. 
                3. (abrogato).». 
                «Art.  17  (Valutazione  dell'attitudine  militare  e
          professionale).  -  1.   La   valutazione   dell'attitudine
          militare e' espressa nei confronti degli allievi dei  corsi
          di Accademia ed e' riferita  al  complesso  delle  qualita'
          morali  e  di  carattere  dell'allievo  ed  alle  sue  doti
          intellettuali ovvero alla sua  motivazione  e  disposizione
          complessiva alla vita  militare  desunta  dal  senso  della
          disciplina e dal senso del dovere e della responsabilita'. 
                2. La valutazione  dell'attitudine  professionale  e'
          espressa  nei  confronti  degli  allievi   dei   corsi   di
          applicazione e dei corsi di formazione  per  ufficiali  del
          ruolo tecnico-logistico-amministrativo, del ruolo normale -
          comparto speciale e dei corsi straordinari, ove  istituiti.
          La valutazione e'  riferita  al  complesso  delle  qualita'
          morali  e  di  carattere  dell'allievo  e  alle  sue   doti
          intellettuali ovvero alla sua  motivazione  e  disposizione
          complessiva  all'esercizio  delle  funzioni  dell'ufficiale
          della  Guardia  di  finanza  desunta   dalla   preparazione
          professionale, dall'attitudine all'esercizio del comando  e
          dal rendimento nelle attivita' tecnico-applicative. 
                3.  La   valutazione   dell'attitudine   militare   e
          dell'attitudine   professionale   e'   espressa   da    una
          commissione  presieduta  dal  Comandante  dell'Accademia  e
          composta  dagli  ufficiali  gerarchicamente   sovraordinati
          all'allievo da valutare. 
                4. La commissione che valuta l'attitudine militare  e
          professionale si riunisce almeno due volte per ciascun anno
          di corso per verificarne l'andamento,  fatto  salvo  quanto
          disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera a).». 
                «Art. 19 (Sessioni d'esame). - 1.  Per  ciascun  anno
          accademico sono previste due sessioni d'esame, la prima  al
          termine delle attivita' didattiche, la seconda prima  della
          conclusione dell'anno accademico. 
                2. Supera l'esame ovvero lo scrutinio  l'allievo  che
          riporti un voto non inferiore a 18 trentesimi ovvero  abbia
          conseguito gli obiettivi formativi relativi alle materie la
          cui conoscenza e' valutata con  giudizio  di  idoneita'  ai
          sensi dell'articolo 16, comma 2. Nel caso di insegnamenti a
          scrutinio, il voto dello  scrutinio  e'  dato  dalla  media
          aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo,  dei
          voti conseguiti durante l'anno. Nel  caso  di  insegnamenti
          con esami a  prove  successive,  l'esame  si  conclude  con
          l'attribuzione  di  un  unico  voto  che  tiene  conto  del
          rendimento nelle singole prove d'esame. 
                3.  L'allievo  che  non  supera  l'esame  ovvero   lo
          scrutinio fino ad un massimo di tre materie  d'insegnamento
          in prima sessione e' rimandato alla seconda sessione per le
          materie  non  superate.  Nel  computo  delle  tre   materie
          rientrano anche le lingue straniere. 
                4. L'allievo che, senza giustificato motivo,  non  si
          presenti all'esame,  viene  considerato  non  idoneo  nella
          relativa materia d'insegnamento e, agli effetti del computo
          del punto di classificazione annuale, gli e' attribuito  un
          voto pari a 1 trentesimo. 
                5.  L'allievo  che,  per  malattia  od  altra   causa
          indipendente dalla sua volonta', non  abbia  potuto  essere
          scrutinato  per   insufficiente   numero   di   valutazioni
          conseguite nell'anno o non abbia potuto fruire in  tutto  o
          in  parte  della  prima  sessione  d'esame,  e'  ammesso  a
          sostenere le prove, nelle materie  nelle  quali  non  abbia
          potuto  sostenere  l'esame  o  lo  scrutinio,  in   seconda
          sessione. Tali materie non sono computate  nel  calcolo  di
          cui al comma 3. 
                6. Nei casi in  cui  l'impedimento  a  sostenere  gli
          esami e' determinato da malattia, questa  e'  di  volta  in
          volta accertata dal Capo ufficio sanitario  dell'Accademia.
          Per gli esami portati a termine il successivo  accertamento
          di  malattia  non   costituisce   motivo   di   impedimento
          all'attribuzione del voto d'esame ovvero  del  giudizio  di
          idoneita',  nonche'  di  annullamento   della   valutazione
          eventualmente gia' espressa. 
                7. L'allievo assente che non possa,  per  malattia  o
          per altra causa indipendente dalla sua volonta',  rientrare
          in Accademia per sostenere gli  esami,  deve  far  constare
          l'impedimento mediante idonea documentazione.». 
                «Art. 21 (Commissioni d'esame). - 1.  Le  commissioni
          d'esame   per   gli   insegnamenti   affidati   a   docenti
          universitari sono nominate dal Comandante dell'Accademia  e
          sono composte da almeno due docenti della materia dei quali
          uno e' il titolare dell'insegnamento, quale  presidente,  e
          da un ufficiale della Guardia di finanza. 
                2. Le commissioni  d'esame  per  gli  insegnamenti  a
          carattere tecnico-operativo sono  nominate  dal  Comandante
          dell'Accademia, e sono composte da almeno due docenti della
          materia dei quali uno  e'  il  titolare  dell'insegnamento,
          quale presidente,  e  da  un  ufficiale  della  Guardia  di
          finanza. In caso di impedimento del titolare,  le  funzioni
          di  presidente  sono  svolte  da   un   docente   aggiunto,
          individuato dal Comandante dell'Accademia. 
                3. Qualora  gli  insegnamenti  prevedano  piu'  prove
          d'esame, la relativa commissione provvede alla  valutazione
          delle singole prove, compresa l'eventuale prova scritta. 
                4. Il voto d'esame e'  attribuito  dalla  commissione
          collegialmente. L'attribuzione della  lode  e'  subordinata
          alla valutazione unanime della commissione stessa.». 
                «Art.   22   (Valutazione   del   rendimento    nelle
          esercitazioni militari). - 1. La valutazione del rendimento
          nelle esercitazioni  militari  e'  espressa  nei  confronti
          degli allievi dei corsi di Accademia ed  e'  riferita  alle
          capacita'   ed   all'impegno   dimostrati   nell'istruzione
          formale, nella pratica d'armi e nell'addestramento al tiro,
          nelle esercitazioni militari esterne,  nonche'  durante  la
          partecipazione  a  cerimonie  militari   e   ad   attivita'
          applicative a contenuto tecnico-operativo. 
                2. Nei confronti degli allievi del  ruolo  normale  -
          comparto aeronavale la  valutazione  del  rendimento  nelle
          esercitazioni militari e'  espressa  in  ciascun  anno  del
          ciclo  formativo  e  tiene  conto,  in   particolare,   dei
          risultati conseguiti nel corso delle attivita' addestrative
          di specializzazione. 
                3. La valutazione del rendimento nelle  esercitazioni
          militari e' espressa  da  una  commissione  presieduta  dal
          Comandante  dell'Accademia  e  composta   dagli   ufficiali
          gerarchicamente sovraordinati all'allievo da valutare. 
                4. La commissione  che  valuta  il  rendimento  nelle
          esercitazioni militari si riunisce  almeno  due  volte  per
          ciascun anno di corso per  verificarne  l'andamento,  fatto
          salvo quanto disposto dall'articolo 29,  comma  1,  lettera
          b).». 
                «Art. 24 (Valutazione della conoscenza  delle  lingue
          straniere). - 1. Per il primo anno dei corsi di  formazione
          di durata pluriennale, con  determinazione  del  Comandante
          generale della Guardia di  finanza  sono  stabilite  soglie
          minime  di  idoneita'  nonche'  modalita'  e   criteri   di
          valutazione della conoscenza delle lingue straniere. 
                2. (abrogato) 
                3. (abrogato)». 
                «Art. 25  (Ripetizione  dell'anno  di  corso).  -  1.
          Ripete l'anno di corso  l'allievo  che,  nell'ambito  delle
          aree    di    valutazione     previste     dall'ordinamento
          didattico-addestrativo del corso: 
                  a)  non  ha  superato  piu'  di  tre  esami  ovvero
          scrutini in prima sessione; 
                  b) non ha superato anche un solo  esame  ovvero  un
          solo scrutinio in seconda sessione; 
                  c) al termine dell'anno di corso ha conseguito  una
          media complessiva inferiore a 18  trentesimi  nel  profitto
          degli studi. 
                1-bis. Per il primo anno dei corsi di  formazione  di
          durata pluriennale, tra gli esami ovvero  gli  scrutini  di
          cui al comma 1, lettere  a)  e  b),  sono  compresi  quelli
          relativi alle lingue straniere 
                2. Gli esami e  gli  scrutini  superati  dall'allievo
          nell'anno in cui si e' verificata almeno una delle cause di
          ripetizione di cui al comma 1 e le relative votazioni  sono
          privi di effetto ai fini del corso di studi universitari al
          quale e' iscritto ai sensi dell'articolo 8, comma 3. 
                3.  Nei  casi  di   cui   al   comma   1,   l'allievo
          frequentatore dei  corsi  di  durata  annuale  o  inferiore
          all'anno  non  supera  l'anno  di  corso  ed  e'   rinviato
          dall'Accademia ai sensi dell'articolo 29.». 
                «Art.  26  (Recupero  dell'anno  di  corso).   -   1.
          L'allievo che, per malattia o altra  causa  documentata  ed
          indipendente dalla propria volonta', compreso lo  stato  di
          gravidanza ovvero la maternita' o paternita', sia assente o
          non idoneo  a  svolgere  tutte  le  attivita'  di  servizio
          dell'Istituto  per  un  periodo,  anche  non  continuativo,
          complessivamente   superiore   a   settantacinque    giorni
          dell'anno accademico o che,  per  le  stesse  ragioni,  non
          abbia potuto fruire in tutto o in  parte  le  due  sessioni
          d'esame, ovvero che abbia  superato  il  limite  di  giorni
          stabilito  dall'articolo  10,  comma  4,   e'   ammesso   a
          recuperare l'anno di corso.  Nel  computo  del  periodo  di
          assenza sono esclusi soltanto i giorni coincidenti  con  le
          interruzioni collettive delle attivita', stabilite per  gli
          allievi dello stesso anno  di  corso.  In  tale  evenienza,
          l'allievo,  una   volta   ultimato   il   ciclo   formativo
          quinquennale, viene immesso in  servizio  con  la  medesima
          anzianita'  dei  colleghi  del  corso  cui  originariamente
          apparteneva.   La   relativa   posizione   di   graduatoria
          nell'ambito del corso originario  viene  determinata  sulla
          base del  punto  di  classificazione  finale  riportato  al
          termine  del  periodo  di  formazione.  Per   gli   allievi
          frequentatori dei  corsi  di  durata  annuale  o  inferiore
          all'anno il periodo di assenza non puo' essere superiore  a
          un quinto della durata del corso stesso. 
                2. L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi del
          comma 1 partecipa a  tutte  le  attivita'  accademiche  con
          l'esonero dal sostenimento degli  esami  e  degli  scrutini
          eventualmente gia' superati. 
                3. Ove ricorrano le circostanze di cui  al  comma  1,
          l'allievo del corso di durata annuale o inferiore  all'anno
          e' ammesso alla  frequenza  del  primo  corso  utile  della
          medesima natura  di  quello  nel  quale  si  e'  verificata
          l'assenza o  l'inidoneita'.  L'ammissione  e'  disposta,  a
          domanda dell'interessato,  dal  Comandante  generale  della
          Guardia  di  finanza,  sempreche'  ricorrano  i   requisiti
          previsti per la partecipazione  al  relativo  concorso.  In
          tale evenienza, l'allievo frequentatore del corso per: 
                  a) la  nomina  a  ufficiale  del  ruolo  normale  -
          comparto speciale, al termine del corso di  formazione,  e'
          immesso in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai
          soli  fini  giuridici,  dei  colleghi  del  corso   a   cui
          originariamente  apparteneva.  La  relativa  posizione   di
          graduatoria nell'ambito del corso originario e' determinata
          sulla base del punto di classificazione finale riportato al
          termine del periodo di formazione; 
                  b)          ufficiali           del           ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo, al termine del  corso  di
          formazione, e' iscritto in ruolo,  previa  rideterminazione
          dell'anzianita'   relativa   con   riferimento   al   corso
          originario, sulla base del punto di classificazione  finale
          riportato al termine del periodo di formazione.». 
                «Art. 27 (Classificazione annuale). - 1.  Al  termine
          dell'anno accademico e' assegnato ad ogni allievo un  punto
          di classificazione per la formazione della graduatoria. 
                2. Il punto di classificazione e'  dato  dalla  media
          aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo,  dei
          voti riportati nell'attitudine  militare  o  professionale,
          negli esami  finali  e  negli  scrutini  delle  materie  di
          insegnamento, nell'addestramento ginnico sportivo  e  nelle
          esercitazioni   militari   in   base   alle    prescrizioni
          dell'ordinamento didattico-addestrativo del corso. Il  voto
          di  attitudine  militare  o  professionale  partecipa  alla
          formazione  del  punto  di  classificazione   annuale   con
          coefficiente tre. Per gli insegnamenti superati in  seconda
          sessione, il voto preso in considerazione per la formazione
          del punto di classificazione annuale e'  dato  dalla  media
          aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo,  dei
          voti conseguiti in prima ed in seconda sessione. 
                3. Tale media, espressa in trentesimi, e'  convertita
          in  centesimi  ed  e'  ricavata  sino  alla   frazione   di
          millesimo. 
                3-bis. Per i corsi  di  durata  annuale  o  inferiore
          all'anno,   la   valutazione   dell'addestramento   ginnico
          sportivo non concorre alla formazione del calcolo del punto
          di classificazione, ai sensi dei commi 2 e 3. 
                4. (abrogato) 
                5. (abrogato) 
                6. Al termine di ciascun anno  accademico,  l'ufficio
          addestramento e studi forma la  graduatoria  degli  allievi
          sulla base del punto di classificazione annuale. 
                7. A parita' di punto di classificazione e'  data  la
          precedenza al  frequentatore  con  il  voto  piu'  alto  in
          attitudine militare o professionale. In caso  di  ulteriore
          parita',  e'  data  precedenza  al   frequentatore   meglio
          classificato nella graduatoria del precedente anno  ovvero,
          per la formazione  della  graduatoria  del  primo  anno  di
          accademia, in quella redatta al  termine  del  concorso  di
          ammissione.». 
                «Art. 28 (Formazione della graduatoria annuale). - 1.
          L'anzianita' relativa dei frequentatori in ciascun anno  di
          corso e' determinata come segue: 
                  a) la graduatoria degli allievi  del  1°  anno  del
          corso di Accademia e' data dalla graduatoria di ingresso; 
                  b) la graduatoria degli allievi  del  2°  anno  del
          corso di Accademia e' data  dalla  graduatoria  formata  al
          termine del 1° anno del corso di Accademia; 
                  c) la graduatoria degli allievi  del  1°  anno  del
          corso di applicazione e'  data  dalla  graduatoria  formata
          dalla media aritmetica dei punti di classificazione annuale
          conseguiti al termine del 1° e del 2°  anno  del  corso  di
          Accademia.  La  nomina  a  sottotenente  ha  luogo  secondo
          l'ordine di tale graduatoria; 
                  d) la graduatoria degli allievi  del  2°  anno  del
          corso di applicazione e'  data  dalla  graduatoria  formata
          dalla media aritmetica tra il punto di  classificazione  di
          cui alla lettera c) e il punto di  classificazione  annuale
          conseguito  al  termine  del   1°   anno   del   corso   di
          applicazione; 
                  e) la graduatoria degli allievi  del  3°  anno  del
          corso di applicazione e' data dalla media aritmetica tra il
          punto di classificazione di cui alla lettera c),  il  punto
          di classificazione annuale conseguito  al  termine  del  1°
          anno  del   corso   di   applicazione   e   il   punto   di
          classificazione annuale conseguito al termine del  2°  anno
          del corso di applicazione. La promozione a tenente ha luogo
          secondo l'ordine di tale graduatoria; 
                  f) la graduatoria degli allievi al termine  del  3°
          anno  del  corso  di  applicazione  e'  data  dalla   media
          aritmetica tra il punto  di  classificazione  di  cui  alla
          lettera c), il punto di classificazione annuale  conseguito
          al termine del 1° anno del corso di applicazione, il  punto
          di classificazione annuale conseguito  al  termine  del  2°
          anno  del   corso   di   applicazione   e   il   punto   di
          classificazione annuale conseguito al termine del  3°  anno
          del corso di applicazione. Al termine del  ciclo  formativo
          quinquennale e' determinata la  nuova  anzianita'  relativa
          dei tenenti secondo l'ordine di tale graduatoria. 
                2. L'allievo che ripete  ovvero  recupera  l'anno  e'
          inserito nel corso che deve ripetere ovvero  recuperare  in
          base al punto: 
                  a) riportato nel concorso  di  ammissione,  per  la
          ripetizione ovvero il recupero del 1° anno di  Accademia  e
          per il recupero del corso di  durata  annuale  o  inferiore
          all'anno; 
                  b)  di  classificazione  annuale   conseguito   nel
          precedente anno accademico, per la  ripetizione  ovvero  il
          recupero degli altri anni di corso. 
                2.  L'allievo  frequentatore  dei  corsi  di   durata
          annuale  o  inferiore   all'anno,   fatta   eccezione   per
          l'ufficiale allievo reclutato ai sensi dell'articolo 9  del
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69,  all'atto  della
          nomina ad ufficiale e'  iscritto  in  ruolo  in  base  alla
          graduatoria al termine del corso. Qualora abbia frequentato
          il  corso  da  ufficiale,   l'anzianita'   relativa   viene
          rideterminata in  base  alla  graduatoria  al  termine  del
          corso.». 
                «Art. 29 (Rinvio). - 1. Sono rinviati  dall'Accademia
          gli allievi che dimostrano di non  possedere  il  complesso
          delle qualita' e delle attitudini indispensabili  per  bene
          assolvere le funzioni del grado rivestito o  cui  aspirano,
          ai sensi dell'articolo 6-bis,  comma  6,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. Sono  considerati
          tali gli allievi che: 
                  a) non riportano un voto  pari  o  superiore  a  18
          trentesimi nell'attitudine militare o professionale, la cui
          valutazione e' effettuata in qualsiasi  fase  dell'anno  di
          corso ovvero del corso e comunque al termine dello stesso; 
                  b) al termine dell'anno di corso ovvero  del  corso
          non riportano un voto pari  o  superiore  a  18  trentesimi
          nelle esercitazioni militari; 
                  c) al termine dell'anno di corso non  riportano  un
          voto pari o superiore a  18  trentesimi  nell'addestramento
          ginnico  sportivo  ovvero  al  termine  del  corso,  per  i
          frequentatori dei  corsi  di  durata  annuale  o  inferiore
          all'anno, non hanno superato le prove di efficienza fisica. 
                2. Sono altresi' rinviati dall'Accademia gli  allievi
          che: 
                  a)  non  sottoscrivono  il  previsto   obbligo   di
          servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto  legislativo
          19 marzo 2001, n. 69; 
                  b) dichiarano di rinunciare al  corso,  se  allievi
          ufficiali, durante la frequenza del biennio  di  Accademia,
          ovvero, se frequentatori degli altri corsi  di  formazione,
          entro il termine del corso; 
                  c)  riportano   una   inidoneita'   permanente   al
          servizio.   E'    equiparata    ad    essa    l'inidoneita'
          incondizionata al  servizio  per  un  periodo  ininterrotto
          superiore ad un anno o per diversi  periodi  che,  sommati,
          superino l'anno, determinata da malattie non  diagnosticate
          alla visita medica di ammissione od insorte in seguito. Per
          i corsi di durata annuale o inferiore all'anno,  il  limite
          di un anno e' ridotto ad un periodo pari a un  terzo  della
          durata  del  corso  stesso.  Nel  computo  degli  anzidetti
          periodi non si considerano  i  giorni  coincidenti  con  le
          interruzioni collettive delle attivita'; 
                  d)   perdono   in   via   definitiva    l'idoneita'
          psicofisica   al   volo   o   alla   navigazione,   qualora
          frequentatori dei corsi di  formazione  per  ufficiali  del
          ruolo normale - comparto aeronavale, e  non  proseguono  il
          ciclo formativo ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 9 e 10,
          del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; 
                  e) non sono ammessi all'anno  successivo  ai  sensi
          dell'articolo 25 per la seconda volta nell'ambito del ciclo
          formativo quinquennale; 
                  f) (soppressa) 
                  g) non superano i corsi  di  formazione  di  durata
          annuale o inferiore all'anno  ai  sensi  dell'articolo  25,
          comma 3, fatta salva la facolta' prevista dall'articolo 26,
          comma 3. 
                2-bis. L'ufficiale  allievo  ammesso  a  ripetere  il
          terzo anno del corso di applicazione a seguito  di  mancato
          superamento degli esami  e'  immesso  in  servizio  con  la
          medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui
          ha ultimato il ciclo formativo  ed  e'  iscritto  in  ruolo
          secondo la graduatoria redatta al termine  del  quinquennio
          dello stesso corso. 
                3.  Il  provvedimento  di  rinvio  e'  adottato   con
          determinazione del Comandante generale  al  verificarsi  di
          una delle cause di cui ai commi 1 e 2. 
                4. (abrogato).». 
                «Art.  31  (Procedura  di  espulsione).   -   1.   Il
          Comandante dei corsi, qualora ritenga  che  il  verificarsi
          delle  condizioni  di  cui  all'articolo  30  denoti  grave
          insufficienza  delle  qualita'  morali   e   di   carattere
          necessarie per completare l'iter formativo  ovvero  arrechi
          pregiudizio  al  prestigio   del   Corpo   o   all'immagine
          dell'Istituto  nonche'  al  progetto   formativo,   formula
          motivata proposta di avvio del procedimento di espulsione. 
                2.  Il  Comandante  dell'Accademia,   effettuato   il
          controllo di legittimita': 
                  a) avvia, con immediatezza, il procedimento dandone
          comunicazione all'interessato  avvisandolo,  nel  contempo,
          della facolta' a lui riconosciuta, entro  quindici  giorni,
          di prendere visione degli atti e di presentare memorie; 
                  b) nomina una commissione,  composta  dal  Capo  di
          Stato maggiore dell'Accademia, quale presidente, e da altri
          due ufficiali. 
                3.  L'allievo   e'   avvisato   della   facolta'   di
          partecipare  alla  seduta  della  commissione,   di   farsi
          assistere da  un  militare  di  grado  inferiore  a  quello
          rivestito dal presidente della commissione  e  di  produrre
          memorie e rilasciare dichiarazioni. 
                4. La commissione  prende  cognizione  degli  atti  e
          delle eventuali memorie e dichiarazioni rese dall'allievo e
          predispone una relazione finale  contenente  valutazioni  e
          proposte, obbligatorie ma  non  vincolanti.  Il  Comandante
          dell'Accademia ed il Generale Ispettore esprimono in merito
          il loro motivato parere.». 
                «Art. 33 (Effetti dei provvedimenti di  rinvio  e  di
          espulsione).  -  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo
          6-bis, comma 13, del decreto legislativo 19 marzo 2001,  n.
          69, il rinvio o  l'espulsione  dall'Accademia  comporta  il
          proscioglimento della ferma contratta  e,  per  l'ufficiale
          allievo, il collocamento in congedo assoluto.».